Art. 24 
 
Verifica  dell'efficienza  fisica  e   accertamento   dei   requisiti
                     psico-fisici e attitudinali 
 
  1. L'aliquota dei candidati convocati ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 5, prima delle prove scritte,  e'  sottoposta  all'accertamento
del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti per
l'accesso al ruolo e alla carriera per la quale si concorre,  di  cui
al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003,  e  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. 
  2. I candidati ai concorsi per l'accesso  alla  qualifica  iniziale
del ruolo degli agenti ed assistenti, del  ruolo  degli  ispettori  e
della  carriera   dei   funzionari   di   Polizia   sono   sottoposti
all'accertamento dell'efficienza  fisica,  prima  degli  accertamenti
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale. 
  3.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   qualora   non
ricorrano le condizioni per l'espletamento della  prova  preselettiva
di cui all'articolo 19, in relazione al numero dei  candidati  o  per
motivi organizzativi, puo' procedere  alla  verifica  dell'efficienza
fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali  anche  dopo
la prova  scritta  o  prima  o  dopo  la  prova  orale  e,  comunque,
nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale. 
  4. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito. 
  5.  Nella  verifica  dell'efficienza  fisica,  i   candidati   sono
sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel  bando  di  concorso.  Le
«Modalita' per lo svolgimento  delle  prove  di  efficienza  fisica»,
adottate con provvedimento del  Direttore  centrale  per  gli  affari
generali e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  sono
preventivamente pubblicate,  almeno  una  settimana  prima  del  loro
svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso. 
  6. Nell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i  candidati  sono
sottoposti  ad  un  esame  clinico,  a  valutazione  psichica  e   ad
accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalita'  e  tempi
previsti da apposite  «Modalita'  per  l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici» adottate con provvedimento del  Direttore  centrale  di
sanita' e pubblicate, almeno una settimana  prima  dello  svolgimento
degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso. 
  7. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono  sottoposti  ad
una  indagine  conoscitiva  e  valutativa  finalizzata  a  verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia secondo procedure di svolgimento contenute  in
specifiche   «Modalita'   per   l'espletamento   degli   accertamenti
attitudinali» adottate con provvedimento del Direttore  centrale  per
gli affari generali e le politiche del  personale  della  Polizia  di
Stato e pubblicate, almeno  una  settimana  prima  dello  svolgimento
degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso. Tali
accertamenti sono articolati in due distinte fasi: 
    a) fase istruttoria, volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi necessari per la formazione della decisione finale, condotta
separatamente da: 
      funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del
ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una  batteria  di
test composta da uno o piu' test psicometrici relativi alle  seguenti
categorie: questionari di personalita' per l'indagine personologica e
motivazionale,   questionari   di   personalita'   finalizzati   alla
rilevazione di alterazioni della sfera psichica, scale di valutazione
dimensionale, prove di performance.  La  valutazione  degli  elementi
emersi e' espressa in una «relazione psicologica»; 
      funzionari appartenenti ad una delle  carriere  dei  funzionari
della Polizia di Stato in  possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale individuati,  preferibilmente,  tra
gli appartenenti al ruolo che espleta  funzioni  di  polizia,  ovvero
attivita' tecnico-scientifica  o  tecnica  ovvero  dei  sanitari,  in
relazione alla tipologia del concorso bandito, mediante conduzione di
un'intervista   attitudinale   con    il    candidato,    finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale  di  riferimento
anche  alla  luce  delle   indicazioni   fornite   nella   «relazione
psicologica». Gli esiti dell'intervista sono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»; 
    b)  fase  costitutiva,  nella  quale  la   Commissione   di   cui
all'articolo 25, comma  3,  composta  da  membri  diversi  da  quelli
intervenuti  nella  fase  di  cui  alla  lettera  a),   valutata   la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito
al  possesso   dei   requisiti   attitudinali,   alle   potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle  funzioni  del
ruolo o della carriera per la  quale  si  concorre  e  all'assunzione
delle discendenti responsabilita'. 
  8. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e  le
politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della
pubblica  sicurezza,  su   proposta   della   Commissione   per   gli
accertamenti  attitudinali,  sono  approvati  i  test  realizzati  da
professionisti o istituti pubblici o  privati  specializzati,  tenuto
conto delle funzioni dei ruoli e  delle  carriere  per  le  quali  il
candidato concorre. Tali strumenti di indagine per l'accertamento dei
requisiti attitudinali sono sottoposti a  preventiva  valutazione  da
parte della Direzione centrale di sanita'. 
  9. Il giudizio di non idoneita', espresso dalle Commissioni per  la
verifica dell'efficienza fisica,  per  l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici e per gli accertamenti  attitudinali,  e'  definitivo  e
comporta l'esclusione dal concorso. L'esclusione deve essere motivata
in apposito verbale notificato contestualmente al candidato. 
  10. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al  presente
articolo sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  successive,  qualora
previste. 
  11. Le candidate che si  trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita'  fisica,  psichica   e   attitudinale   e,   se   previsto,
all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse,  d'ufficio,  a
sostenerli  nell'ambito  della  prima  sessione   concorsuale   utile
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
anche,  per  una  sola  volta,  in  deroga  ai  limiti  di  eta'.  Il
provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la  definizione  della  graduatoria.  Fermo
restando il  numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,  le
candidate risultate idonee e nominate vincitrici  sono  avviate  alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi
frequentatori o allievi. Le  candidate  vincitrici  sono  immesse  in
ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso
per il quale avevano presentato istanza di partecipazione  e  con  la
medesima  decorrenza  economica  dei  frequentatori  del   corso   di
formazione effettivamente  frequentato.  La  posizione  in  ruolo  e'
determinata in base ai punteggi  ottenuti  nell'ambito  dei  suddetti
concorso e corso di formazione. 
  12. La documentazione personale attinente alle prove di  efficienza
fisica,  ove  prescritte,  e   agli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali e' pubblicata nell'area personale del portale.