Art. 25 
 
Composizione delle commissioni per gli  accertamenti  dell'efficienza
         fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali 
 
  1. La Commissione  per  l'accertamento  dell'efficienza  fisica  e'
composta da un funzionario della Polizia di Stato con  qualifica  non
superiore a dirigente superiore, che la presiede, da  un  funzionario
con qualifica non superiore vice questore  o  qualifiche  equiparate,
nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi  «Polizia  di  Stato  -
Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico  del
settore sportivo. 
  2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici e' composta  da
un primo dirigente medico che la presiede  e  da  quattro  funzionari
della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a  primo
dirigente. 
  3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali e' composta  da
un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia  con  qualifica
non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un  appartenente
alla carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  del  ruolo  degli
psicologi e da un appartenente ad una delle carriere  dei  funzionari
della Polizia di Stato in  possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale  con  qualifiche  non  superiori  a
quella del presidente. 
  4. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2
e 3 sono svolte da un appartenente al  ruolo  degli  ispettori  della
Polizia di  Stato  o  da  un  funzionario  dei  ruoli  del  personale
dell'Amministrazione  civile  dell'interno-Comparto   Ministeri,   in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  5. Qualora il numero dei  candidati  superi  le  mille  unita',  le
commissioni di cui al presente articolo possono essere  suddivise  in
sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono  costituite
da un numero di componenti pari a quello delle commissioni  e  da  un
segretario aggiunto. 
  6. Le commissioni di cui al presente  articolo  sono  nominate  con
decreto del Capo  della  polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. Con lo stesso decreto,  o  con  provvedimento  successivo,
sono designati i supplenti  del  presidente,  dei  componenti  e  del
segretario con qualifiche non  inferiori  a  quelle  previste  per  i
titolari ove previsti.