Art. 10 Disposizioni generali 1. Il capo della gestione finanziaria sovraintende alle operazioni di introito e pagamento effettuate dal fiduciario di cassa. 2. Il fiduciario di cassa effettua la registrazione degli ordini di riscossione e di pagamento in ordine cronologico e, per i pagamenti in contanti, imputa le operazioni sul libro di cassa alle seguenti categorie di gestione: a) fondi di bilancio; b) fondi fuori bilancio. 3. Sono fondi fuori bilancio: a) il fondo scorta; b) il fondo permanente; c) il conto transitorio; d) i fondi e le anticipazioni di altre amministrazioni; e) i depositi istruttori per concessioni demaniali marittime; f) le gestioni speciali; g) le altre gestioni espressamente previste da disposizioni legislative e regolamentari. 4 Le operazioni di cassa di cui al comma 2 sono contabilizzate su appositi registri dematerializzati tenuti attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato. 5. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali. 6. Il fiduciario di cassa esegue il riscontro delle scritture del libro di cassa in occasione delle chiusure operate alla fine di ogni mese e alla fine dell'esercizio finanziario, dei passaggi di consegna e delle ispezioni e lo sottopone alla sottoscrizione del capo servizio amministrativo e del capo della gestione finanziaria. All'atto della chiusura verifica l'esattezza delle registrazioni e la concordanza della rimanenza contabile di cassa con quella effettiva esistente. 7. Le operazioni di cassa relative ai depositi di terzi trovano riscontro in un registro dei conti correnti individuali istituiti per ogni singolo creditore. 8. Le dotazioni di fondi concesse dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto sono registrate attraverso scritture dematerializzate tenute attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato. 9. Gli stanziamenti di fondi e le autorizzazioni di spesa concesse dagli enti ai distaccamenti sono annotate in un registro, separatamente per ciascun capitolo. 10. Nella registrazione delle scritture contabili sono utilizzati i modelli dei registri e degli atti previsti dalla normativa contabile e, per le scritture dematerializzate, dalla Ragioneria generale dello Stato e, in mancanza, quelli stabiliti con determinazione del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. 11. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera definisce, con proprio provvedimento, le modalita' di chiusura della cassa e di conservazione delle scritture.