Art. 10 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il capo della gestione finanziaria sovraintende alle  operazioni
di introito e pagamento effettuate dal fiduciario di cassa. 
  2. Il fiduciario di cassa effettua la registrazione degli ordini di
riscossione e di pagamento in ordine cronologico e, per  i  pagamenti
in contanti, imputa le operazioni sul libro di  cassa  alle  seguenti
categorie di gestione: 
    a) fondi di bilancio; 
    b) fondi fuori bilancio. 
  3. Sono fondi fuori bilancio: 
    a) il fondo scorta; 
    b) il fondo permanente; 
    c) il conto transitorio; 
    d) i fondi e le anticipazioni di altre amministrazioni; 
    e) i depositi istruttori per concessioni demaniali marittime; 
    f) le gestioni speciali; 
    g) le  altre  gestioni  espressamente  previste  da  disposizioni
legislative e regolamentari. 
  4 Le operazioni di cassa di cui al comma 2 sono  contabilizzate  su
appositi  registri  dematerializzati   tenuti   attraverso   software
applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato. 
  5. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla
rettifica  con  provvedimenti  contabili  formali   di   revoca,   da
registrare  sulle  scritture  contabili,  sottoscritti  dagli  stessi
agenti che hanno ordinato le scritture iniziali. 
  6. Il fiduciario di cassa esegue il riscontro delle  scritture  del
libro di cassa in occasione delle chiusure operate alla fine di  ogni
mese e alla fine dell'esercizio finanziario, dei passaggi di consegna
e delle  ispezioni  e  lo  sottopone  alla  sottoscrizione  del  capo
servizio  amministrativo  e  del  capo  della  gestione  finanziaria.
All'atto della chiusura verifica l'esattezza delle registrazioni e la
concordanza della rimanenza contabile di cassa con  quella  effettiva
esistente. 
  7. Le operazioni di cassa relative ai  depositi  di  terzi  trovano
riscontro in un registro dei conti correnti individuali istituiti per
ogni singolo creditore. 
  8. Le dotazioni di fondi concesse dal Comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie  di  porto  sono  registrate  attraverso  scritture
dematerializzate tenute  attraverso  software  applicativi  approvati
dalla Ragioneria generale dello Stato. 
  9. Gli stanziamenti di fondi e le autorizzazioni di spesa  concesse
dagli  enti  ai  distaccamenti  sono   annotate   in   un   registro,
separatamente per ciascun capitolo. 
  10. Nella registrazione delle scritture contabili sono utilizzati i
modelli dei registri e degli atti previsti dalla normativa  contabile
e, per le scritture dematerializzate, dalla Ragioneria generale dello
Stato  e,  in  mancanza,  quelli  stabiliti  con  determinazione  del
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia
costiera. 
  11. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -
Guardia costiera definisce, con proprio provvedimento,  le  modalita'
di chiusura della cassa e di conservazione delle scritture.