Art. 12 
 
                            Fondo scorta 
 
  1. Allo scopo di provvedere alle  momentanee  deficienze  di  cassa
degli enti, dei distaccamenti e  dei  reparti,  all'inizio  dell'anno
finanziario il Comandante generale del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera attribuisce la dotazione dei fondi scorta di
cui alla legge 6 agosto  1954,  n.  721,  stanziata  sullo  stato  di
previsione della spesa del centro di  responsabilita'  amministrativa
«Capitanerie di porto» del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
  2. Alla gestione delle assegnazioni di cui al comma 1 si  applicano
le norme quadro sulla gestione del fondo scorta di cui articolo 7-ter
del  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  nonche',   ove
compatibili, le disposizioni relative alla tenuta  del  fondo  scorta
vigenti presso l'Amministrazione della Difesa. 
 
          Note all'art. 12: 
              - La legge 6 agosto 1954, n. 721 (Istituzione del fondo
          scorta per le Capitanerie di  porto)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1954, n. 195. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7-ter  del  decreto
          legislativo 12 maggio  2016,  n.  90  (Completamento  della
          riforma  della  struttura  del  bilancio  dello  Stato,  in
          attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196): 
                «Art. 7-ter (Fondi  scorta).  -  1.  Nello  stato  di
          previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
          materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza  e
          soccorso civile possono essere istituiti uno o  piu'  fondi
          di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
          esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la  continuita'
          nella  gestione  delle  strutture  centrali  e  periferiche
          operanti nell'ambito di  tali  funzioni.  Tali  fondi  sono
          utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
          favore  delle  predette  strutture   per   sopperire   alle
          momentanee deficienze di cassa ed  alle  speciali  esigenze
          previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando  quanto
          previsto al comma 3 e previo  accertamento  della  relativa
          legittimazione e delle modalita' di  copertura  finanziaria
          per la successiva imputazione a bilancio e,  comunque,  per
          il  pareggio  della  partita.  La  sistemazione   contabile
          dell'anticipazione avviene a valere sulle  dotazioni  delle
          pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato. 
              2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei  fondi
          scorta  tra  le  strutture  di  cui  al  comma  1  mediante
          ordinativi primari di spesa emessi direttamente  in  favore
          delle stesse. 
              3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere
          sui  fondi  scorta,  le  spese,  di  natura  ricorrente   e
          continuativa, relative alle retribuzioni  al  personale  in
          servizio, ai trattamenti pensionistici o  di  ausiliaria  e
          all'acquisizione e gestione di beni immobili. 
              4. In  considerazione  della  natura  di  anticipazione
          delle risorse erogate dai  fondi  scorta,  nello  stato  di
          previsione dell'entrata e' istituita, in  corrispondenza  a
          ciascun fondo scorta istituito negli  stati  di  previsione
          della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
          una  dotazione  di  pari  importo,  per   la   sistemazione
          contabile di cui al comma 5. 
              5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario,  le  somme
          anticipate  dal  fondo  scorta,  eventualmente  reintegrate
          dalle  pertinenti  unita'  di  bilancio,  e  ancora   nella
          disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
          bilancio dello Stato. Al fine di garantire  la  continuita'
          nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase  di
          passaggio tra due esercizi finanziari, salvo  l'adeguamento
          allo stanziamento, le  amministrazioni  possono  stabilire,
          qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
          contabilita', che le predette somme permangano, in tutto  o
          in  parte,  nella  disponibilita'  delle   strutture,   non
          procedendo  al  versamento  delle  somme  all'entrata   del
          bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine  esercizio
          nella disponibilita' delle  strutture  e'  tenuta  evidenza
          contabile da parte delle  amministrazioni  interessate.  In
          tale  circostanza,  nel  corso  del  successivo   esercizio
          finanziario,   l'importo   corrispondente   alle    risorse
          mantenute nella disponibilita' delle strutture  e'  versato
          direttamente all'entrata del  bilancio  dello  Stato  dalle
          unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
          cadenza  annuale,  ciascuna  amministrazione  pubblica  sul
          proprio sito istituzionale una relazione sui  fondi  scorta
          istituiti nel rispettivo stato di previsione. 
              6. Per la gestione delle attivita' istituzionali  delle
          strutture dei Ministeri di cui al comma  1,  relative  alle
          funzioni e  alle  esigenze  ivi  indicate,  e'  autorizzata
          l'apertura di conti correnti postali  o  bancari  intestati
          alle predette strutture in base ai  propri  regolamenti  di
          organizzazione e  contabilita'.  Le  stesse  effettuano  le
          spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita,  anche
          in  anticipazione  dalle  unita'  elementari  di   bilancio
          relative al fondo scorta,  sui  predetti  conti  bancari  o
          postali.  La  dotazione   finanziaria   e'   periodicamente
          reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
          bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 
              7. Per le esigenze di cassa urgenti ed  indilazionabili
          di talune strutture, l'amministrazione,  tramite  i  propri
          centri di responsabilita' amministrativa, puo'  autorizzare
          trasferimenti temporanei di risorse in favore delle  stesse
          a valere sulle disponibilita' dei conti correnti  intestati
          ad altre strutture. Detti trasferimenti  sono  regolati  in
          occasione della prima utile somministrazione di fondi,  con
          le   modalita'   previste   dai   propri   regolamenti   di
          organizzazione e contabilita'.».