Art. 13 
 
                          Fondi permanenti 
 
  1. Per sopperire alle necessita' urgenti dei  distaccamenti  e  dei
reparti, l'ente puo' assegnare ai rispettivi titolari apposito  fondo
permanente,  ragguagliato  alle  necessita'  di  due  mesi,  per   la
concessione di anticipi al personale, con esclusione delle  spese  di
cui all'articolo 7-ter, comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio
2016, n. 90, nonche' per le spese urgenti. 
  2. I titolari degli organismi assegnatari dei fondi permanenti sono
responsabili della regolarita'  della  documentazione  relativa  alle
spese effettuate  e  rendono  conto  all'organismo  erogatore,  entro
cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre, delle somme ricevute  e
delle spese sostenute. 
  3. I distaccamenti e i reparti documentano il movimento  del  fondo
permanente assegnato dall'ente mediante registrazioni  sul  libro  di
cassa, secondo le disposizioni del Comando generale del  Corpo  delle
capitanerie di porto. 
  4. L'ente conserva in cassa, in sostituzione del  denaro  contante,
le quietanze delle anticipazioni fatte e, verificata  la  regolarita'
delle spese e delle registrazioni di  cui  al  comma  2,  procede  al
reintegro delle anticipazioni. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il comma 3  dell'art.  7-ter  del  decreto
          legislativo 12 maggio  2016,  n.  90  (Completamento  della
          riforma  della  struttura  del  bilancio  dello  Stato,  in
          attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196): 
                «3. Non possono essere  oggetto  di  anticipazione  a
          valere sui fondi scorta, le spese, di natura  ricorrente  e
          continuativa, relative alle retribuzioni  al  personale  in
          servizio, ai trattamenti pensionistici o  di  ausiliaria  e
          all'acquisizione e gestione di beni immobili.».