Art. 14 Conto transitorio 1. Presso ogni ente e' istituito un conto transitorio al quale sono temporaneamente imputate, con evidenza nel sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato, le seguenti operazioni di entrata e di uscita: a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori; b) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti. 2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali diversi termini previsti dalle norme vigenti, gli enti provvedono alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio con tempestivita' entro la chiusura dell'esercizio finanziario, ad esclusione di quelle riscosse a dicembre per le quali provvedono nei trenta giorni del mese successivo, e non si avvalgono di entrate o profitti, di qualsiasi genere e provenienza, per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. 3. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.