Art. 15 
 
                        Gestione dei proventi 
 
  1. Costituiscono proventi gli introiti relativi a: 
    a) vendita di stampati; 
    b) sanzioni amministrative; 
    c) prestazioni di qualsiasi specie rese in regime di  convenzione
ad amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. 
  2. I  proventi  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nei casi
previsti  dalla  legge,  al  pertinente  programma  dello  stato   di
previsione della spesa del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
  3. I proventi sono versati  dall'organismo  che  ha  effettuato  la
riscossione non oltre il decimo giorno del mese successivo  a  quello
della riscossione. I proventi  riscossi  e  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato, distinti per specie e oggetto, sono annotati in
apposito registro. 
  4. Le quietanze, in originale,  che  attestano  il  versamento  dei
proventi ovvero le  evidenze  informatiche  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, sono
allegate al titolo di pagamento, salvo il  caso  in  cui  particolari
disposizioni prevedono che la quietanza di tesoreria  e'  prodotta  a
corredo  di  altra  documentazione.  In  tal  caso,  agli  ordini  di
pagamento e' allegata copia della quietanza,  con  l'indicazione  del
titolo al quale e' stata allegata in originale. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per  la
          dematerializzazione  delle  quietanze  di  versamento  alla
          Tesoreria statale) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 dicembre 2013, n. 295.