Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
               101, relativo alla notifica di pratica 
 
  1. All'articolo 46, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020,  n.  101,  dopo  le  parole  «e  dei  Servizi  territoriali  di
assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN.» e'  aggiunto
il seguente periodo: «Alle pratiche dalle  quali  derivano  materiali
solidi, liquidi o  aeriformi  contenenti  sostanze  radioattive  puo'
essere  dato  avvio  a  condizione  che  sia  stata   preventivamente
rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'articolo 54
nei casi ivi previsti». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'art. 46 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.    46    (Notifica    di    pratica    (direttiva
          2013/59/Euratom articoli 24,  25;  decreto  legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, art. 22)). - 1. E' soggetta a  notifica
          qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche
          soggette al regime di esenzione di cui all'art. 47 e  delle
          pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta
          e registrazione. 
              2. La notifica deve essere effettuata dall'interessato,
          almeno trenta giorni prima dell'inizio  della  pratica,  al
          Comando dei vigili del  fuoco,  agli  organi  del  Servizio
          sanitario nazionale, alle ARPA/APPA indicando  i  mezzi  di
          protezione messi in atto, nonche', ove di loro  competenza,
          all'Ispettorato  territoriale  del  lavoro,   all'Autorita'
          portuale e agli Uffici di sanita'  marittima,  aerea  e  di
          frontiera  e  dei  Servizi   territoriali   di   assistenza
          sanitaria al personale navigante USMAF-SASN. Alle  pratiche
          dalle quali derivano materiali solidi, liquidi o  aeriformi
          contenenti sostanze radioattive puo' essere  dato  avvio  a
          condizione  che  sia   stata   preventivamente   rilasciata
          l'autorizzazione all'allontanamento di cui all'art. 54  nei
          casi  ivi  previsti.   Per   le   pratiche   condotte   con
          attrezzature medico-radiologiche il termine per la notifica
          e' di almeno dieci giorni. 
              3. La notifica deve contenere gli elementi del processo
          di  giustificazione  e  le  altre   informazioni   di   cui
          all'allegato IX. 
              4. Le ARPA/APPA trasmettono all'ISIN, su  richiesta,  i
          dati  e  le  informazioni  sulle  notifiche   di   pratiche
          ricevute. 
              5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2  e  3,
          con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento
          e Bolzano, per quanto riguarda le pratiche di cui al  comma
          1 comportanti e/o connesse a esposizioni  mediche,  possono
          definirsi: 
              a)  le  modalita'  con  cui  la  notifica  deve  essere
          effettuata,   anche    utilizzando    le    procedure    di
          autorizzazione  delle  strutture  sanitarie   definite   in
          ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica  14
          gennaio  1997  «Approvazione  dell'atto  di   indirizzo   e
          coordinamento alle Regioni  e  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, in materia di  requisiti  strutturali,
          tecnologici ed organizzativi minimi per  l'esercizio  delle
          attivita' sanitarie da parte delle  strutture  pubbliche  e
          private»; 
              b) le modalita' con cui garantire che  le  informazioni
          di cui al comma 3 vengano inviate ai  soggetti  di  cui  al
          comma 2. 
              6. Nelle more dell'emanazione delle  leggi  di  cui  al
          comma 5, agli esercenti pratiche comportanti e/o connesse a
          esposizioni mediche si applicano le  disposizioni  previste
          dal comma 2.».