Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'  esentato
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 per  quanto  concerne
le sorgenti di taratura finalizzate al corretto  funzionamento  della
strumentazione di radioprotezione impiegata  nell'ambito  dei  propri
compiti istituzionali, qualora  il  valore  dell'attivita'  totale  o
della concentrazione di attivita' dei seguenti radionuclidi contenuti
in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'art. 47 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 47 (Esonero dall'obbligo di notifica  di  pratica
          (Direttiva  2013/59/Euratom,  art.  26,  e  allegato   VII;
          decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  art.  22  e
          allegato VII)). - 1. Le pratiche che impiegano sorgenti  di
          radiazioni ionizzanti sono esenti dall'obbligo di  notifica
          se ricorre almeno una delle seguenti  condizioni  stabilite
          tenendo conto del principio di giustificazione: 
              a) le quantita' di materie radioattive non superano  in
          totale le soglie di esenzione stabilite nell'Allegato I; 
              b)  la   concentrazione   di   attivita'   di   materie
          radioattive per  unita'  di  massa  non  supera  le  soglie
          stabilite nell'Allegato I; 
              c) gli apparecchi contenenti materie radioattive  anche
          al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni  di  cui
          alle lettere a) o b) soddisfano tutti i seguenti requisiti: 
              1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e
          il  relativo  provvedimento  prevede   le   condizioni   di
          eventuale smaltimento; 
              2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate; 
              3)  in  condizioni  di   funzionamento   normale,   non
          comportano, a una distanza di 0,1 m da un  qualsiasi  punto
          della     superficie     accessibile      dell'apparecchio,
          un'intensita' di dose superiore a 1 µSv/h; 
              d)  gli  apparecchi  elettrici,  soddisfano   tutti   i
          seguenti requisiti: 
              1) contengono un  tubo  catodico  destinato  a  fornire
          immagini visive, operano con una differenza  di  potenziale
          non superiore a 30 kV, ovvero sono di tipo riconosciuto  ai
          sensi dell'art. 49; 
              2)  in  condizioni  di   funzionamento   normale,   non
          comportano, a una distanza di 0,1 m da un  qualsiasi  punto
          della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita'
          di dose superiore a 1 µSv/h; 
              e)  le  autorita'   competenti   che   autorizzano   lo
          smaltimento di materiali contaminati da materie radioattive
          dichiarano che gli stessi non  sono  soggetti  a  ulteriori
          controlli. 
              1-bis. Il Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
          esentato dall'obbligo di notifica di cui  all'art.  46  per
          quanto concerne le  sorgenti  di  taratura  finalizzate  al
          corretto    funzionamento    della    strumentazione     di
          radioprotezione impiegata nell'ambito  dei  propri  compiti
          istituzionali, qualora il valore  dell'attivita'  totale  o
          della concentrazione di attivita' dei seguenti radionuclidi
          contenuti in dette sorgenti non sia superiore a  quanto  di
          seguito riportato: 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico