Art. 16 Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esonero dall'obbligo di notifica di pratica 1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 46 per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti istituzionali, qualora il valore dell'attivita' totale o della concentrazione di attivita' dei seguenti radionuclidi contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato: Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 16: - Si riporta l'art. 47 del citato decreto legislativo n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: «Art. 47 (Esonero dall'obbligo di notifica di pratica (Direttiva 2013/59/Euratom, art. 26, e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 22 e allegato VII)). - 1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti sono esenti dall'obbligo di notifica se ricorre almeno una delle seguenti condizioni stabilite tenendo conto del principio di giustificazione: a) le quantita' di materie radioattive non superano in totale le soglie di esenzione stabilite nell'Allegato I; b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non supera le soglie stabilite nell'Allegato I; c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b) soddisfano tutti i seguenti requisiti: 1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e il relativo provvedimento prevede le condizioni di eventuale smaltimento; 2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 µSv/h; d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i seguenti requisiti: 1) contengono un tubo catodico destinato a fornire immagini visive, operano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 49; 2) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 µSv/h; e) le autorita' competenti che autorizzano lo smaltimento di materiali contaminati da materie radioattive dichiarano che gli stessi non sono soggetti a ulteriori controlli. 1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esentato dall'obbligo di notifica di cui all'art. 46 per quanto concerne le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito dei propri compiti istituzionali, qualora il valore dell'attivita' totale o della concentrazione di attivita' dei seguenti radionuclidi contenuti in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato: Parte di provvedimento in formato grafico