Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Decorso il termine previsto dal comma 4  per  la  conclusione
dell'accordo e fino  alla  sua  conclusione,  fermo  restando  quanto
previsto al comma 5, si applicano anche alle strutture  sanitarie  le
disposizioni dei commi 1 e 2 limitatamente alle  materie  radioattive
contenenti radionuclidi con tempo  di  dimezzamento  maggiore  di  60
giorni, nonche', a valle della comunicazione cumulativa di inventario
iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell'inizio della
detenzione  di  generatori  di  radiazioni  e  a   un   aggiornamento
cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di
radiazioni stessi.». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'art. 48 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  48  (Registro  delle  sorgenti   di   radiazioni
          ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli  85  e  86;
          legge 31 dicembre 1962, n. 1860 art. 3; decreto legislativo
          17 marzo 1995, n. 230, art. 22, comma  3  e  4)).  -  1.  I
          detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti  soggette
          a notifica o a  specifico  provvedimento  autorizzativo  ai
          sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o ai sensi  del
          presente  decreto,  sono  tenuti  a  registrarsi  sul  sito
          istituzionale dell'ISIN e  a  trasmettere  allo  stesso  le
          informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di
          radiazioni e la quantita' delle materie radioattive,  entro
          i  dieci  giorni  successivi  alla  data  di  inizio  della
          detenzione o dalla  data  di  cessazione  della  detenzione
          delle sorgenti stesse. 
              2. Le modalita' di registrazione e le  informazioni  da
          trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono  stabilite
          nell'allegato XII. 
              3. Le amministrazioni e gli  enti  dello  Stato,  e  in
          particolare  gli  organi  con  funzioni  ispettive,   hanno
          accesso   al   Registro   per   le   rispettive   finalita'
          istituzionali. 
              4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, con accordo da concludersi in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai
          sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, sentito l'ISIN,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          registrazione e le  informazioni  da  trasmettere  al  sito
          istituzionale dell'ISIN,  limitatamente  ai  generatori  di
          radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini  di
          esposizione   medica   nelle   strutture   sanitarie,   con
          esclusione delle sorgenti sigillate ad  alta  attivita'  di
          cui al Titolo VIII. 
              5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui  al
          comma 4, le strutture sanitarie che gestiscono pratiche con
          generatori di radiazioni e sorgenti radioattive tengono  un
          registro  aggiornato  in  cui  sono  annotati   ubicazione,
          trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate  e
          delle sorgenti sigillate non ad alta attivita', che mettono
          a disposizione dell'autorita' competente. 
              6. Decorso il termine  previsto  dal  comma  4  per  la
          conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, fermo
          restando quanto previsto al comma  5,  si  applicano  anche
          alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi  1  e  2
          limitatamente   alle   materie    radioattive    contenenti
          radionuclidi con  tempo  di  dimezzamento  maggiore  di  60
          giorni, nonche', a valle della comunicazione cumulativa  di
          inventario  iniziale,   a   un   aggiornamento   cumulativo
          trimestrale dell'inizio della detenzione di  generatori  di
          radiazioni e a un aggiornamento  cumulativo  annuale  della
          cessazione della detenzione  di  generatori  di  radiazioni
          stessi.".