Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101, relativo al  nulla  osta  per  le  pratiche  con  sorgenti  di
  radiazioni ionizzanti 
 
  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «nell'Allegato XIV»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell'Allegato  I»
e alla lettera c), n. 2), le parole «superiore per un fattore  50  ai
valori indicati» sono sostituite dalle seguenti:  «superiore  per  un
fattore 50.000 ai valori indicati»; 
    b) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Sono  inoltre
soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di
radiazioni ionizzanti che comportano: 
      a) l'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione
di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti  di
consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1; 
      b) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o  di
materie radioattive per radiografia industriale, per  trattamento  di
prodotti e per ricerca, ferme restando le condizioni di cui al  comma
1; 
      c) la somministrazione intenzionale di materie  radioattive,  a
fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria,  a  persone
e, per i riflessi  concernenti  la  radioprotezione  di  persone,  ad
animali, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1; 
      d) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o  di
materie radioattive per esposizione di  persone  a  fini  di  terapia
medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui  al
comma 1; 
      e) l'impiego di sorgenti sigillate ad alta attivita' secondo le
disposizioni di cui al Titolo VIII; 
      f)  la  somministrazione  di  sostanze   radioattive   a   fini
diagnostici, su mezzi mobili, ferme restando le condizioni di cui  al
comma 1; 
      g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili  da  parte  dello
stesso  soggetto  in  uno  o  piu'  siti,  luoghi  o  localita'   non
determinabili a priori e presso soggetti  differenti  da  quello  che
svolge la pratica, in relazione  alle  caratteristiche  di  sicurezza
delle sorgenti e alle  modalita'  di  impiego,  ai  sensi  di  quanto
previsto nei provvedimenti applicativi, ferme restando le  condizioni
di cui al comma 1; 
      h) l'impiego con mezzi mobili di apparati a  raggi  x  a  scopo
medico-radiodiagnostico, inclusi  gli  apparati  mobili  usati  nella
radiologia domiciliare e nella diagnostica veterinaria, in uno o piu'
siti, luoghi o localita' non  determinabili  a  priori,  con  energia
massima delle particelle accelerate maggiore  o  uguale  a  200  keV,
ferme restando le condizioni di cui al comma 1.»; 
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo  IX  e  alle  attivita'
lavorative  comportanti  l'esposizione  alle  sorgenti  naturali   di
radiazioni di cui al Titolo IV, salvo diverse  indicazioni  stabilite
nei singoli Titoli.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'art. 50 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 50 (Nulla osta per le pratiche  con  sorgenti  di
          radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom,  articoli
          24, 28, 29; decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
          articoli 27, 28 e 29)). - 1. Sono  soggette  a  nulla  osta
          preventivo  le  pratiche  giustificate  con   sorgenti   di
          radiazioni ionizzanti che impiegano: 
              a)  generatori  di   radiazioni   con   caratteristiche
          costruttive tali che  l'energia  massima  delle  particelle
          accelerate sia superiore a 200 keV; 
              b) sorgenti di  radiazioni  con  produzione  media  nel
          tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a  104
          al secondo; 
              c)  materie  radioattive  con  valore   massimo   della
          concentrazione di attivita' per unita' di  massa  superiore
          ai valori indicati nella Tabella I-1A dell'Allegato  I,  se
          ricorre una delle seguenti condizioni: 
              1) l'attivita' totale presente nella  installazione  e'
          superiore per un  fattore  103  ai  valori  indicati  nella
          Tabella I-1A dell'Allegato I; 
              2)   l'attivita'   totale    pervenuta    o    prodotta
          nell'installazione in ragione d'anno  solare  e'  superiore
          per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A
          dell'Allegato I. 
              2. Sono inoltre soggette a  nulla  osta  preventivo  le
          seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che
          comportano: 
              a) l'aggiunta  intenzionale,  direttamente  o  mediante
          attivazione  di  materie  radioattive  nella  produzione  e
          manifattura di prodotti di consumo,  indipendentemente  dal
          verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; 
              b)  l'impiego  di  acceleratori,   di   generatori   di
          radiazioni  o  di  materie  radioattive   per   radiografia
          industriale, per trattamento di  prodotti  e  per  ricerca,
          ferme restando le condizioni di cui al comma 1; 
              c)  la   somministrazione   intenzionale   di   materie
          radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
          veterinaria, a persone e, per  i  riflessi  concernenti  la
          radioprotezione di persone, ad  animali,  indipendentemente
          dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; 
              d)  l'impiego  di  acceleratori,   di   generatori   di
          radiazioni o di  materie  radioattive  per  esposizione  di
          persone a fini di  terapia  medica,  indipendentemente  dal
          verificarsi delle condizioni di cui al comma 1; 
              e) l'impiego di sorgenti sigillate  ad  alta  attivita'
          secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII; 
              f) la somministrazione di sostanze radioattive  a  fini
          diagnostici, su mezzi mobili, ferme restando le  condizioni
          di cui al comma 1; 
              g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da  parte
          dello  stesso  soggetto  in  uno  o  piu'  siti,  luoghi  o
          localita' non determinabili  a  priori  e  presso  soggetti
          differenti da quello che svolge la  pratica,  in  relazione
          alle caratteristiche di sicurezza  delle  sorgenti  e  alle
          modalita' di impiego,  ai  sensi  di  quanto  previsto  nei
          provvedimenti applicativi, ferme restando le condizioni  di
          cui al comma 1; 
              h) l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi  x  a
          scopo medico-radiodiagnostico, inclusi gli apparati  mobili
          usati nella  radiologia  domiciliare  e  nella  diagnostica
          veterinaria, in uno o piu' siti,  luoghi  o  localita'  non
          determinabili  a  priori,   con   energia   massima   delle
          particelle accelerate maggiore o uguale a  200  keV,  ferme
          restando le condizioni di cui al comma 1. 
              3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del  tipo  o
          della entita' del rischio delle installazioni, comprende: 
              a) l'esame  e  l'approvazione  del  sito  proposto  per
          l'installazione dal punto di vista  della  radioprotezione,
          tenendo conto  delle  pertinenti  condizioni  demografiche,
          meteoclimatiche,  geologiche,  idrologiche  e   ambientali,
          fatte salve le disposizioni in materia  di  valutazione  di
          impatto ambientale; 
              b) ai fini dell'avvio all'esercizio dell'installazione,
          il collaudo dei sistemi dedicati  a  garantire  un'adeguata
          protezione contro qualsiasi  esposizione  o  contaminazione
          radioattiva  che  possa   interessare   le   aree   esterne
          all'installazione o contaminazione  radioattiva  che  possa
          estendersi al suolo adiacente all'installazione; 
              c)  l'esame  e  l'approvazione  dei  programmi  per  lo
          smaltimento degli effluenti radioattivi; 
              d)   le    misure    tese    a    impedire    l'accesso
          all'installazione di persone non autorizzate. 
              4. Le pratiche soggette a nulla  osta  preventivo  sono
          classificate in due categorie denominate,  rispettivamente,
          A e B. 
              5. Chiunque intenda intraprendere una pratica  soggetta
          a nulla osta preventivo deve  presentare  apposita  istanza
          che, in relazione alla natura della  pratica  e  ai  rischi
          radiologici implicati,  deve  contenere  gli  elementi  del
          processo di giustificazione e tutte le  altre  informazioni
          pertinenti per la radioprotezione  riportate  nell'allegato
          XIV. 
              6. Nell'allegato XIV sono indicati: 
              a) le condizioni per la classificazione delle  pratiche
          nelle categorie «A» e «B» in relazione  ai  rischi  per  la
          popolazione e i lavoratori connessi con tali attivita'; 
              b) i criteri di radioprotezione; 
              c) le procedure di  rilascio,  modifica  e  revoca  del
          nulla osta. 
              7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli  51
          e 52, puo' prevedere particolari condizioni e requisiti  di
          esercizio della pratica  per  conformare  l'attivita'  alle
          esigenze di tutela dei lavoratori e  della  popolazione,  e
          stabilisce specifiche prescrizioni con riferimento a: 
              a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e  vincoli
          di dose  applicabili  all'individuo  rappresentativo  della
          popolazione  interessata  dalla  pratica   in   conformita'
          all'art. 5, commi 2 e 3, e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV
          parte I; 
              b)    criteri,    condizioni    e    requisiti,     per
          l'allontanamento  dall'installazione  di  materiali  o   di
          rifiuti,  solidi,  liquidi  o  aeriformi,  lo   smaltimento
          nell'ambiente o il loro conferimento a qualsiasi  titolo  a
          terzi, ai sensi dell'art. 54; 
              c)  aspetti  connessi  alla  costruzione,  alle  prove,
          all'esercizio   e   all'eventuale   disattivazione    delle
          installazioni. 
              8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano alle pratiche  disciplinate  al  Titolo  V  e  al
          Titolo  IX  e   alle   attivita'   lavorative   comportanti
          l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni  di  cui
          al Titolo  IV,  salvo  diverse  indicazioni  stabilite  nei
          singoli Titoli. 
              9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano alle pratiche di cui all'art. 59 e all'impiego di
          microscopi elettronici. Fermo restando il regime  di  nulla
          osta per i generatori di radiazioni impiegati  a  scopo  di
          terapia medica e per le sorgenti di radiazioni  di  cui  al
          comma 2 lettera g),  sono  inoltre  esclusi  dal  campo  di
          applicazione del presente articolo, e soggetti a regime  di
          notifica ai sensi dell'art. 46, i generatori di  radiazioni
          con energia delle particelle accelerate non superiore a 200
          keV  ancorche'  impiegati  insieme  ad  altre  sorgenti  di
          radiazioni ionizzanti. 
              10. Restano ferme le procedure  di  autorizzazione  per
          l'impiego di isotopi radioattivi disciplinate dall'art. 13,
          della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.».