Art. 19 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 54 del decreto legislativo 31
  luglio  2020,  n.  101,  relativo  all'allontanamento  dal   regime
  autorizzatorio 
 
  1. L'articolo 54 del decreto legislativo 31  luglio  2020,  n.  101
s'interpreta nel senso che la disciplina da esso prevista si  applica
anche ai materiali solidi, liquidi o  aeriformi  contenenti  sostanze
radioattive che provengono dalle attivita' di cui al Titolo IX. 
 
          Note all'art. 19: 
              L'art. 54 del decreto legislativo 31  luglio  2020,  n.
          101, cosi' recita: 
              «Art.  54  (Allontanamento  dal  regime  autorizzatorio
          (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 30, 65 e allegato VII;
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 30, 154
          e  allegato  I)).  -  1.  I  materiali  solidi,  liquidi  o
          aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da
          pratiche soggette a notifica o autorizzazione,  escono  dal
          campo di applicazione del presente decreto se rispettano  i
          criteri,  le  modalita'  e  i  livelli  di  non   rilevanza
          radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I,
          se e' rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e
          l'allontanamento e'  effettuato  secondo  i  requisiti,  le
          condizioni  e  le  prescrizioni   dell'autorizzazione.   Le
          emissioni in atmosfera e  i  materiali  che  soddisfano  la
          definizione di rifiuto, per i  quali  e'  stata  rilasciata
          l'autorizzazione all'allontanamento sono gestiti,  smaltiti
          nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto  della
          disciplina generale delle emissioni in  atmosfera  o  della
          gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152. 
              2. E' vietato lo smaltimento nell'ambiente, il riciclo,
          il riutilizzo dei materiali  solidi,  liquidi  o  aeriformi
          contenenti sostanze radioattive per i quali  non  e'  stata
          rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1. 
              3. L'autorizzazione  all'allontanamento  e'  rilasciata
          dalle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano
          per  i  materiali  radioattivi  provenienti   da   pratiche
          soggette  a  notifica,  o   dall'autorita'   titolare   del
          procedimento autorizzativo della pratica. 
              4.  L'autorizzazione  all'allontanamento  puo'   essere
          rilasciata con il medesimo procedimento  che  autorizza  la
          pratica nel quale sono inserite apposite prescrizioni. 
              5. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento  deve
          essere corredata: 
              a) dalle informazioni e dalla documentazione  stabilite
          nell'allegato IX per le pratiche soggette a notifica; 
              b) dalle informazioni e dalla documentazione  stabilite
          rispettivamente nell'allegato XIV per le pratiche  soggette
          a nulla osta o a autorizzazione; 
              6.  Copia  dell'autorizzazione  deve  essere  trasmessa
          all'ISIN con le modalita' dallo stesso stabilite. 
              7. L'autorizzazione all'allontanamento  fissa  apposite
          prescrizioni relative alle condizioni per  l'allontanamento
          o per il rilascio e in particolare stabilisce: 
              a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi o
          per  lo  scarico  degli  effluenti  radioattivi  liquidi  e
          aeriformi che soddisfano quanto  previsto  dall'allegato  I
          paragrafo 8; 
              b)  le   modalita'   di   verifica   dei   livelli   di
          allontanamento per i materiali solidi; 
              c) specifici vincoli sull'attivita' totale  allontanata
          in un determinato intervallo di tempo, anche  in  relazione
          alla compresenza di piu' fonti di allontanamento; 
              d)  le  modalita'  per  il  controllo  degli  effluenti
          aeriformi e liquidi rilasciati nell'ambiente; 
              e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione
          ad altre  caratteristiche  di  pericolosita'  dei  rifiuti,
          diverse da quelle di natura radiologica; 
              f) l'obbligo di accompagnare  ogni  allontanamento  con
          apposita  documentazione  idonea  a   dimostrare   che   il
          materiale  rispetta  le  condizioni  e  i   requisiti   per
          l'allontanamento stabiliti nel provvedimento autorizzativo,
          e in caso di scarico in corpo ricettore  la  disponibilita'
          della documentazione per gli organi di controllo. 
              8. L'esercente, che svolge  la  pratica,  e'  tenuto  a
          registrarsi e a trasmettere prima  di  ogni  allontanamento
          sul sito  istituzionale  dell'ISIN,  con  le  modalita'  da
          questo  stabilite,  le  informazioni  sulla   tipologia   e
          quantita'  di  materiali  o  rifiuti  solidi,   liquidi   o
          effluenti liquidi o aeriformi  oggetto  dell'allontanamento
          medesimo. Tale disposizione non si applica ai  materiali  o
          rifiuti  solidi  o  liquidi,  agli  effluenti   liquidi   o
          aeriformi derivanti  da  pratiche  mediche  comportanti  la
          somministrazione di  radiofarmaci  a  scopo  diagnostico  o
          terapeutico per le quali l'esercente inoltra  all'autorita'
          che ha autorizzato l'allontanamento, agli organi del SSN  e
          alle ARPA/APPA competenti per territorio nonche'  all'ISIN,
          un riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi
          o liquidi allontanati e, a corredo della relazione prevista
          al punto 4 dell'allegato XIV, un  riepilogo  relativo  agli
          effluenti  liquidi  immessi  nel  sistema  fognario   della
          struttura sanitaria sotto forma di escreti dei pazienti  e,
          se del caso, agli effluenti gassosi. 
              9.  E'  vietata  la  diluizione   o   la   miscelazione
          intenzionale di materiali contenenti  sostanze  radioattive
          ai fini del loro allontanamento. 
              10. La miscelazione  di  materiali  radioattivi  e  non
          radioattivi ai fini  del  riciclo  o  del  riutilizzo  puo'
          essere autorizzata ai sensi del  comma  3,  in  circostanze
          specifiche, previo parere vincolante dell'ISIN.».