Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.
  101,  relativo  alla  sorveglianza  radiometrica  su  materiali,  o
  prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo 
 
  1. All'articolo 72, comma 6,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole  «le  autorita'  di  cui  al  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «le autorita' di cui al comma 5». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta l'art. 72 del citato  decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 72 (Sorveglianza  radiometrica  su  materiali,  o
          prodotti  semilavorati  metallici  o  prodotti  in  metallo
          (direttiva 2013/59/Euratom, art. 93; decreto legislativo  6
          febbraio 2007, n. 52, art. 157)). - 1.  I  soggetti  che  a
          scopo industriale o  commerciale  esercitano  attivita'  di
          importazione,   raccolta,   deposito   o   che   esercitano
          operazioni  di  fusione  di  rottami  o   altri   materiali
          metallici di risulta,  hanno  l'obbligo  di  effettuare  la
          sorveglianza radiometrica sui predetti materiali,  al  fine
          di   rilevare   la   presenza   di   livelli   anomali   di
          radioattivita'  o  di  eventuali  sorgenti  dismesse,   per
          garantire la protezione sanitaria dei  lavoratori  e  della
          popolazione da eventi che  possono  comportare  esposizioni
          alle radiazioni ionizzanti  ed  evitare  la  contaminazione
          dell'ambiente. Lo stesso obbligo  si  applica  ai  soggetti
          che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i
          principali nodi di transito, esercitano attivita'  a  scopo
          industriale  o  commerciale  di  importazione  di  prodotti
          semilavorati  metallici  o  prodotti  in  metallo  e  viene
          disposto su specifica richiesta delle Autorita' competenti.
          La disposizione non si applica  ai  soggetti  che  svolgono
          attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e  non
          effettuano operazioni doganali. 
              2.    L'attestazione     dell'avvenuta     sorveglianza
          radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di
          secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti  ai
          sensi dell'art. 129, i  quali  nell'attestazione  riportano
          anche  l'ultima  verifica  di  buon   funzionamento   dello
          strumento di misurazione utilizzato e deve essere  allegata
          alla  dichiarazione  doganale  di  importazione.   Mediante
          intese tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi,
          stipulate  dal  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione internazionale, di concerto con  il  Ministero
          dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane  e
          dei  monopoli   e   l'ISIN,   possono   essere   mutuamente
          riconosciuti, ai fini  dell'importazione  dei  materiali  e
          prodotti di  cui  al  comma  1,  i  controlli  radiometrici
          effettuati  da  Stati  terzi  che  assicurano  livelli   di
          sicurezza equivalenti a  quelli  previsti  dalla  direttiva
          2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013. 
              3. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, del lavoro e  delle
          politiche sociali, sentita l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli  e  l'ISIN,   da   emanarsi   entro   120   giorni
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,
          previa notifica alla Commissione  europea  ai  sensi  della
          direttiva 2015/1535/CE, sono determinate: 
              a)   le   modalita'   esecutive   della    sorveglianza
          radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica  e
          i contenuti della relativa attestazione; 
              b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici  e  dei
          prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati
          con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in
          metallo ed in ragione della loro rischiosita' e diffusione,
          nonche' prevedendo forme semplificate  delle  procedure  di
          controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in  serie
          o  comunque  standardizzati.  L'aggiornamento   dell'elenco
          potra' essere effettuato, sulla base delle variazioni della
          nomenclatura  combinata,  come  stabilite  dai  regolamenti
          dell'Unione europea per i medesimi  prodotti,  con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              c)  i  contenuti  della  formazione  da  impartire   al
          personale  dipendente  per  il  riconoscimento  delle  piu'
          comuni tipologie di sorgenti radioattive  ed  al  personale
          addetto  alla  sorveglianza  radiometrica,  per  l'ottimale
          svolgimento delle specifiche mansioni; 
              d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni
          dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i
          quali esistono equivalenti livelli di protezione,  ai  fini
          dell'espletamento delle formalita' doganali. 
              4. Nelle more dell'approvazione del decreto di  cui  al
          comma 3 e non oltre la scadenza del  centoventesimo  giorno
          successivo all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          continua ad applicarsi l'art. 2 del decreto  legislativo  1
          giugno  2011,  n.  100.  Decorso  tale   termine   e   fino
          all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le
          disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato  XIX  stabilisce
          le modalita' di applicazione,  nonche'  i  contenuti  delle
          attestazioni della sorveglianza radiometrica  ed  elenca  i
          prodotti  semilavorati  metallici  e  prodotti  in  metallo
          oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230  contenuti  nelle
          disposizioni  del  decreto  legislativo  di  cui  al  primo
          periodo   s'intendono    riferiti    alle    corrispondenti
          disposizioni del presente decreto. 
              5. Ferme restando le disposizioni di cui  all'art.  45,
          comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche  indichino
          la presenza di  sorgenti  o  comunque  livelli  anomali  di
          radioattivita',  individuati  secondo  le  norme  di  buona
          tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai  sensi
          dell'art. 236, qualora disponibili, i soggetti  di  cui  al
          comma 1 debbono adottare le  misure  idonee  a  evitare  il
          rischio di esposizione delle persone  e  di  contaminazione
          dell'ambiente e debbono darne  immediata  comunicazione  al
          prefetto, agli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale
          competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco,
          alla regione o provincia autonoma di  Trento  o  Bolzano  e
          alle  ARPA/APPA  competenti  per  territorio.  Ai  medesimi
          obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto,
          venga a conoscenza della presenza  di  livelli  anomali  di
          radioattivita'   nei   predetti   materiali   o    prodotti
          trasportati. Il  Prefetto,  in  relazione  al  livello  del
          rischio   rilevato   dagli   organi    destinatari    delle
          comunicazioni  di   cui   al   presente   comma,   ne   da'
          comunicazione all'ISIN. 
              6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  effettuano
          operazioni di riciclaggio dei  rottami  metallici  o  altri
          materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche
          di sospetti basati su elementi  oggettivi  in  merito  alla
          fusione  o  ad  altra  operazione  metallurgica  che  abbia
          accidentalmente coinvolto una  sorgente  orfana,  informano
          tempestiva mente  le  autorita'  di  cui  al  comma  5.  Il
          materiale  contaminato  eventualmente  prodotto  non   puo'
          essere utilizzato,  posto  sul  mercato  o  smaltito  senza
          l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi  degli
          organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali  per
          la protezione dell'ambiente. 
              7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.  187,
          nei casi  in  cui  le  misure  radiometriche  indichino  la
          presenza di livelli anomali di radioattivita',  i  prefetti
          adottano, valutate le circostanze  del  caso  in  relazione
          alla necessita' di evitare il rischio di esposizione  delle
          persone e di contaminazione dell'ambiente, i  provvedimenti
          opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero  carico  o  di
          parte di esso all'eventuale  soggetto  estero  responsabile
          del suo invio, con oneri a carico del  soggetto  venditore.
          In quest'ultimo caso il  Prefetto,  con  la  collaborazione
          dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale, il quale provvede a  informare
          della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello
          Stato responsabile dell'invio.».