Art. 14 
 
                 Scelta della modalita' di gestione 
                    del servizio pubblico locale 
 
  1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione  dei
servizi e dei principi di cui all'articolo 3,  l'ente  locale  e  gli
altri  enti  competenti,  nelle  ipotesi  in  cui  ritengono  che  il
perseguimento  dell'interesse  pubblico   debba   essere   assicurato
affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a  un  numero
limitato di operatori,  provvedono  all'organizzazione  del  servizio
mediante una delle seguenti modalita' di gestione: 
    a) affidamento a terzi mediante procedura  a  evidenza  pubblica,
secondo le modalita' previste dal dall'articolo 15, nel rispetto  del
diritto dell'Unione europea; 
    b) affidamento a societa' mista, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; 
    c) affidamento a  societa'  in  house,  nei  limiti  fissati  dal
diritto  dell'Unione   europea,   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 17; 
    d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in
economia o mediante aziende speciali  di  cui  all'articolo  114  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  2. Ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio  e
della definizione del rapporto  contrattuale,  l'ente  locale  e  gli
altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed
economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi  alla
qualita' del servizio e  agli  investimenti  infrastrutturali,  della
situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per
gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi  in  relazione  alle
diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili,
nonche'  dei  risultati  della  eventuale  gestione  precedente   del
medesimo servizio  sotto  il  profilo  degli  effetti  sulla  finanza
pubblica, della qualita' del servizio offerto, dei costi  per  l'ente
locale e per  gli  utenti  e  degli  investimenti  effettuati.  Nella
valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri  enti
competenti tengono altresi' conto dei dati e delle  informazioni  che
emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 
  3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2  si  da'  conto,
prima dell'avvio della procedura  di  affidamento  del  servizio,  in
un'apposita  relazione  nella  quale  sono  evidenziate  altresi'  le
ragioni  e  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti   dal   diritto
dell'Unione europea per la forma di  affidamento  prescelta,  nonche'
illustrati  gli  obblighi  di  servizio  pubblico  e   le   eventuali
compensazioni economiche, inclusi  i  relativi  criteri  di  calcolo,
anche al fine di evitare sovracompensazioni. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli   interventi
infrastrutturali necessari da parte  del  soggetto  affidatario,  nei
servizi pubblici locali a  rete,  gli  enti  di  governo  dell'ambito
integrano  la  relazione  di  cui  al  comma  3  allegando  il  piano
economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte
salve le disposizioni di settore, contiene anche la  proiezione,  per
il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi,  degli
investimenti e dei relativi finanziamenti.  Tale  piano  deve  essere
asseverato da un istituto di credito o da  una  societa'  di  servizi
iscritta   all'albo   degli   intermediari   finanziari   ai    sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da  revisori
legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  5. E' vietata ogni forma di differenziazione  nel  trattamento  dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 114 del citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 114 (Aziende speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'  ente  strumentale  dell'ente  locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio  comunale  o  provinciale.   L'azienda   speciale
          conforma la propria gestione ai principi contabili generali
          contenuti nell'allegato n.  1  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai
          principi del codice civile. 
                2. L'istituzione e' organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.  L'istituzione  conforma  la  propria
          gestione  ai  principi  contabili  generali   e   applicati
          allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta   il
          medesimo sistema  contabile  dell'ente  locale  che  lo  ha
          istituito, nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  151,
          comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di  non
          tenere  la  contabilita'  economico  patrimoniale  di   cui
          all'art.  232,  comma  3,   puo'   imporre   alle   proprie
          istituzioni       l'adozione       della       contabilita'
          economico-patrimoniale. 
                3. Organi dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
                4.  L'azienda  e  l'istituzione  conformano  la  loro
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio  economico,
          considerando anche i proventi derivanti dai  trasferimenti,
          fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo  del  pareggio
          finanziario. 
                5.  Nell'ambito  della  legge,  l'ordinamento  ed  il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
                5-bis.  Le  aziende  speciali  e  le  istituzioni  si
          iscrivono e depositano i propri bilanci al  registro  delle
          imprese     o     nel     repertorio     delle      notizie
          economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
          entro il 31 maggio di ciascun anno. 
                6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
                7. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  dell'ente
          locale esercita le sue funzioni anche nei  confronti  delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione. 
                8. Ai fini di cui al  comma  6  sono  fondamentali  i
          seguenti atti dell'azienda da  sottoporre  all'approvazione
          del consiglio comunale: 
                  a) il piano-programma, comprendente un contratto di
          servizio che disciplini  i  rapporti  tra  ente  locale  ed
          azienda speciale; 
                  b) il budget economico almeno triennale; 
                  c) il bilancio di esercizio; 
                  d) il piano degli indicatori di bilancio. 
                8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
          seguenti    atti     dell'istituzione     da     sottoporre
          all'approvazione del consiglio comunale: 
                  a) il piano-programma, di durata almeno  triennale,
          che   costituisce   il    documento    di    programmazione
          dell'istituzione; 
                  b) il  bilancio  di  previsione  almeno  triennale,
          predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, completo dei relativi allegati; 
                  c) le variazioni di bilancio; 
                  d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
          lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
          23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive   modificazioni,
          completo dei relativi allegati.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. n. 92: 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  23
          novembre  1939,  n.   1966   (Disciplina   delle   societa'
          fiduciarie  e  di  revisione),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 gennaio 1940, n. 7: 
                «Art. 1. 
                Sono  societa'  fiduciarie  e  di  revisione  e  sono
          soggette  alla  presente   legge   quelle   che,   comunque
          denominate, si  propongono,  sotto  forma  di  impresa,  di
          assumere l'amministrazione dei beni  per  conto  di  terzi,
          l'organizzazione e la revisione contabile di aziende  e  la
          rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. 
                Sono escluse dalla competenza delle societa'  di  cui
          al comma precedente le  funzioni  di  sindaco  di  societa'
          commerciale,  di  curatore  di  fallimento  e   di   perito
          giudiziario in materia civile  e  penale  e  in  genere  le
          attribuzioni di carattere strettamente personale  riservate
          dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
          professionali e speciali. 
                Le norme della presente legge si applicano anche alle
          societa' estere le quali,  mediante  succursali  o  stabili
          rappresentanze nel territorio del  Regno,  svolgano  alcuna
          delle  attivita'  prevedute  dal  primo  comma  di   questo
          articolo.». 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. n. 58.