Art. 14
Scelta della modalita' di gestione
del servizio pubblico locale
1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei
servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli
altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il
perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato
affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero
limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio
mediante una delle seguenti modalita' di gestione:
a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica,
secondo le modalita' previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del
diritto dell'Unione europea;
b) affidamento a societa' mista, secondo le modalita' previste
dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c) affidamento a societa' in house, nei limiti fissati dal
diritto dell'Unione europea, secondo le modalita' previste
dall'articolo 17;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in
economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio e
della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli
altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed
economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla
qualita' del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della
situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per
gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle
diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili,
nonche' dei risultati della eventuale gestione precedente del
medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza
pubblica, della qualita' del servizio offerto, dei costi per l'ente
locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella
valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti
competenti tengono altresi' conto dei dati e delle informazioni che
emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si da' conto,
prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in
un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresi' le
ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto
dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonche'
illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali
compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo,
anche al fine di evitare sovracompensazioni.
4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei
servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito
integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano
economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte
salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per
il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere
asseverato da un istituto di credito o da una societa' di servizi
iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori
legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
5. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente
locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. n. 92:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle societa'
fiduciarie e di revisione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 1940, n. 7:
«Art. 1.
Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono
soggette alla presente legge quelle che, comunque
denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di
assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi,
l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la
rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui
al comma precedente le funzioni di sindaco di societa'
commerciale, di curatore di fallimento e di perito
giudiziario in materia civile e penale e in genere le
attribuzioni di carattere strettamente personale riservate
dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle
societa' estere le quali, mediante succursali o stabili
rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna
delle attivita' prevedute dal primo comma di questo
articolo.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. n. 58.