Art. 15
Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi
di interesse economico generale di livello locale secondo la
disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile
in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso
a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in
modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in
capo all'operatore.