Art. 15 
 
         Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica 
 
  1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano  i  servizi
di  interesse  economico  generale  di  livello  locale  secondo   la
disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile
in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso
a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi,  in
modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in
capo all'operatore.