Art. 16 
 
                    Affidamento a societa' mista 
 
  1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono  affidare  i
servizi di interesse economico generale di livello locale a  societa'
a  partecipazione  mista  pubblico-privata,  come  disciplinate   dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali  casi,  il  socio
privato e' individuato secondo la procedura di  cui  all'articolo  17
del decreto legislativo n. 175 del 2016. 
  2. L'ente locale puo'  cedere  in  tutto  o  in  parte  la  propria
partecipazione nelle societa' di cui al comma 1 mediante procedure  a
evidenza pubblica. Tale cessione non comporta  effetti  sulla  durata
delle concessioni e degli affidamenti in essere. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico  in  materia
          di societa' a partecipazione  pubblica),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210: 
                «Art.   17   (Societa'   a    partecipazione    mista
          pubblico-privata). - 1.  Nelle  societa'  a  partecipazione
          mista  pubblico-privata  la  quota  di  partecipazione  del
          soggetto privato non puo' essere inferiore  al  trenta  per
          cento e la selezione del medesimo si svolge  con  procedure
          di evidenza pubblica a norma  dell'art.  5,  comma  9,  del
          decreto legislativo n. 50 del  2016  e  ha  a  oggetto,  al
          contempo,   la   sottoscrizione    o    l'acquisto    della
          partecipazione societaria da  parte  del  socio  privato  e
          l'affidamento del contratto di  appalto  o  di  concessione
          oggetto esclusivo dell'attivita' della societa' mista. 
                2. Il socio privato deve  possedere  i  requisiti  di
          qualificazione previsti da norme legali o regolamentari  in
          relazione alla prestazione per cui  la  societa'  e'  stata
          costituita. All'avviso  pubblico  sono  allegati  la  bozza
          dello  statuto  e  degli  eventuali  accordi   parasociali,
          nonche' degli elementi essenziali del contratto di servizio
          e dei disciplinari  e  regolamenti  di  esecuzione  che  ne
          costituiscono parte  integrante.  Il  bando  di  gara  deve
          specificare   l'oggetto   dell'affidamento,   i   necessari
          requisiti  di  qualificazione  generali   e   speciali   di
          carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti,
          nonche' il criterio di aggiudicazione  che  garantisca  una
          valutazione delle  offerte  in  condizioni  di  concorrenza
          effettiva in modo da  individuare  un  vantaggio  economico
          complessivo per l'amministrazione pubblica che  ha  indetto
          la  procedura.  I   criteri   di   aggiudicazione   possono
          includere, tra  l'altro,  aspetti  qualitativi  ambientali,
          sociali connessi all'oggetto  dell'affidamento  o  relativi
          all'innovazione. 
                3.  La  durata  della  partecipazione  privata   alla
          societa', aggiudicata ai sensi del  comma  1  del  presente
          articolo,   non   puo'   essere   superiore   alla   durata
          dell'appalto  o  della  concessione.  Lo  statuto   prevede
          meccanismi  idonei  a  determinare  lo   scioglimento   del
          rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di
          servizio. 
                4. Nelle societa' di cui al presente articolo: 
                  a) gli statuti delle societa'  per  azioni  possono
          contenere clausole in deroga delle  disposizioni  dell'art.
          2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile al  fine
          di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla
          gestione dell'impresa; 
                  b) gli statuti  delle  societa'  a  responsabilita'
          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli
          enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari
          diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma,  del  codice
          civile, e derogare all'art. 2479, primo comma,  del  codice
          civile nel senso di eliminare o limitare la competenza  dei
          soci; 
                  c) gli statuti delle societa'  per  azioni  possono
          prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e  di
          azioni con prestazioni accessorie  da  assegnare  al  socio
          privato; 
                  d)  i  patti  parasociali  possono   avere   durata
          superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
          comma, del codice civile, purche' entro i limiti di  durata
          del contratto per la cui esecuzione la  societa'  e'  stata
          costituita. 
                5.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo, al fine di  ottimizzare  la  realizzazione  e  la
          gestione di piu' opere e servizi, anche non simultaneamente
          assegnati, la societa' puo' emettere  azioni  correlate  ai
          sensi dell'art. 2350, secondo comma, del codice  civile,  o
          costituire patrimoni  destinati  o  essere  assoggettata  a
          direzione e coordinamento da parte di un'altra societa'. 
                6. Alle societa' di cui al presente articolo che  non
          siano organismi di  diritto  pubblico,  costituite  per  la
          realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni
          o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato  in
          regime di  concorrenza,  per  la  realizzazione  dell'opera
          pubblica o alla gestione del  servizio  per  i  quali  sono
          state  specificamente  costituite  non  si   applicano   le
          disposizioni del decreto legislativo n.  50  del  2016,  se
          ricorrono le seguenti condizioni: 
                  a) la scelta del  socio  privato  e'  avvenuta  nel
          rispetto di procedure di evidenza pubblica; 
                  b)   il   socio   privato   ha   i   requisiti   di
          qualificazione previsti dal decreto legislativo n.  50  del
          2016 in relazione alla prestazione per cui la  societa'  e'
          stata costituita; 
                  c)  la  societa'  provvede  in  via  diretta   alla
          realizzazione  dell'opera  o  del   servizio,   in   misura
          superiore al 70% del relativo importo.».