Art. 16
Affidamento a societa' mista
1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i
servizi di interesse economico generale di livello locale a societa'
a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio
privato e' individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. L'ente locale puo' cedere in tutto o in parte la propria
partecipazione nelle societa' di cui al comma 1 mediante procedure a
evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata
delle concessioni e degli affidamenti in essere.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210:
«Art. 17 (Societa' a partecipazione mista
pubblico-privata). - 1. Nelle societa' a partecipazione
mista pubblico-privata la quota di partecipazione del
soggetto privato non puo' essere inferiore al trenta per
cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure
di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al
contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della
partecipazione societaria da parte del socio privato e
l'affidamento del contratto di appalto o di concessione
oggetto esclusivo dell'attivita' della societa' mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di
qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in
relazione alla prestazione per cui la societa' e' stata
costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza
dello statuto e degli eventuali accordi parasociali,
nonche' degli elementi essenziali del contratto di servizio
e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne
costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve
specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari
requisiti di qualificazione generali e speciali di
carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti,
nonche' il criterio di aggiudicazione che garantisca una
valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza
effettiva in modo da individuare un vantaggio economico
complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto
la procedura. I criteri di aggiudicazione possono
includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali,
sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi
all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla
societa', aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente
articolo, non puo' essere superiore alla durata
dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede
meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del
rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di
servizio.
4. Nelle societa' di cui al presente articolo:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile al fine
di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla
gestione dell'impresa;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari
diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice
civile, e derogare all'art. 2479, primo comma, del codice
civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei
soci;
c) gli statuti delle societa' per azioni possono
prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di
azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio
privato;
d) i patti parasociali possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
comma, del codice civile, purche' entro i limiti di durata
del contratto per la cui esecuzione la societa' e' stata
costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la
gestione di piu' opere e servizi, anche non simultaneamente
assegnati, la societa' puo' emettere azioni correlate ai
sensi dell'art. 2350, secondo comma, del codice civile, o
costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a
direzione e coordinamento da parte di un'altra societa'.
6. Alle societa' di cui al presente articolo che non
siano organismi di diritto pubblico, costituite per la
realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera
pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono
state specificamente costituite non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se
ricorrono le seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel
rispetto di procedure di evidenza pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di
qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del
2016 in relazione alla prestazione per cui la societa' e'
stata costituita;
c) la societa' provvede in via diretta alla
realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.».