Art. 17
Affidamento a societa' in house
1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i
servizi di interesse economico generale di livello locale a societa'
in house, nei limiti e secondo le modalita' di cui alla disciplina in
materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175
del 2016.
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle
soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto
salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli
enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di
affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione
che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al
mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando,
anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli
7, 8 e 9, i benefici per la collettivita' della forma di gestione
prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio,
ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza
pubblica, nonche' agli obiettivi di universalita', socialita', tutela
dell'ambiente e accessibilita' dei servizi, anche in relazione ai
risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house,
tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle
verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Il contratto di servizio e' stipulato decorsi sessanta giorni
dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della deliberazione di affidamento alla societa' in house sul sito
dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a
tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica
di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di
contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli
articoli 32 e 35.
4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui
al comma 2 e' allegato un piano economico-finanziario che, fatte
salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base
triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei
costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti,
nonche' la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della
societa', del capitale proprio investito e dell'ammontare
dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve
essere asseverato da un istituto di credito o da una societa' di
servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori
legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale
razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo
n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del
medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della
qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento
del servizio a societa' in house, anche in relazione ai risultati
conseguiti nella gestione.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche). - 1. Fermo quanto previsto
dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei
conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'art. 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in
alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o
abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono
attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di
funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
oggetto le attivita' consentite all'art. 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi
con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla
struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
4. In caso di adozione del piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di
cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
scioglimento delle societa' o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle
disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della societa' o l'acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da
1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti». Si
applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma
1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
dall'art. 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con
gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice civile, le
societa' a controllo pubblico che, per oltre due anni
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita',
corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'art. 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'art. 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.».
- Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) si veda nelle note all'art. 14.
- Per i riferimenti alla legge 23 novembre 1939, n.
1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione)
si veda nelle note all'art. 14.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) si veda
nelle note all'art. 14.