Art. 17 
 
                   Affidamento a societa' in house 
 
  1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono  affidare  i
servizi di interesse economico generale di livello locale a  societa'
in house, nei limiti e secondo le modalita' di cui alla disciplina in
materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.  175
del 2016. 
  2. Nel caso di affidamenti  in  house  di  importo  superiore  alle
soglie di rilevanza europea in materia di contratti  pubblici,  fatto
salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni,  gli
enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione  di
affidamento del servizio sulla base di  una  qualificata  motivazione
che dia espressamente conto delle  ragioni  del  mancato  ricorso  al
mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio,  illustrando,
anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui  agli  articoli
7, 8 e 9, i benefici per la collettivita'  della  forma  di  gestione
prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio,
ai costi dei  servizi  per  gli  utenti,  all'impatto  sulla  finanza
pubblica, nonche' agli obiettivi di universalita', socialita', tutela
dell'ambiente e accessibilita' dei servizi,  anche  in  relazione  ai
risultati  conseguiti  in  eventuali  pregresse  gestioni  in  house,
tenendo  conto  dei  dati  e  delle  informazioni  risultanti   dalle
verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 
  3. Il contratto di servizio e' stipulato  decorsi  sessanta  giorni
dall'avvenuta pubblicazione, ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  2,
della deliberazione di affidamento alla societa' in  house  sul  sito
dell'ANAC. La disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  a
tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a  evidenza  pubblica
di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in  materia  di
contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui  agli
articoli 32 e 35. 
  4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di  cui
al comma 2 e' allegato  un  piano  economico-finanziario  che,  fatte
salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base
triennale e per l'intero  periodo  di  durata  dell'affidamento,  dei
costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi  finanziamenti,
nonche' la specificazione dell'assetto  economico-patrimoniale  della
societa',   del   capitale   proprio   investito   e   dell'ammontare
dell'indebitamento, da aggiornare  ogni  triennio.  Tale  piano  deve
essere asseverato da un istituto di credito  o  da  una  societa'  di
servizi iscritta all'albo  degli  intermediari  finanziari  ai  sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da  revisori
legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  5. L'ente locale  procede  all'analisi  periodica  e  all'eventuale
razionalizzazione previste dall'articolo 20 del  decreto  legislativo
n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del
medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e  della
qualita' dei servizi, giustificano il  mantenimento  dell'affidamento
del servizio a societa' in house, anche  in  relazione  ai  risultati
conseguiti nella gestione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico  in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art.   20   (Razionalizzazione    periodica    delle
          partecipazioni  pubbliche).  -  1.  Fermo  quanto  previsto
          dall'art.  24,  comma  1,  le   amministrazioni   pubbliche
          effettuano   annualmente,   con   proprio    provvedimento,
          un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in  cui
          detengono    partecipazioni,    dirette    o     indirette,
          predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al  comma
          2, un piano di riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,
          fusione   o   soppressione,   anche   mediante   messa   in
          liquidazione  o  cessione.  Fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114, le amministrazioni che non  detengono  alcuna
          partecipazione lo comunicano alla sezione della  Corte  dei
          conti competente ai sensi dell'art.  5,  comma  4,  e  alla
          struttura di cui all'art. 15. 
                2.  I  piani  di  razionalizzazione,   corredati   di
          un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
          modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
          di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni  pubbliche
          rilevino: 
                  a) partecipazioni societarie che non  rientrino  in
          alcuna delle categorie di cui all'art. 4; 
                  b) societa' che risultino  prive  di  dipendenti  o
          abbiano un numero di amministratori superiore a quello  dei
          dipendenti; 
                  c)  partecipazioni   in   societa'   che   svolgono
          attivita' analoghe o similari  a  quelle  svolte  da  altre
          societa' partecipate o da enti pubblici strumentali; 
                  d) partecipazioni in  societa'  che,  nel  triennio
          precedente,  abbiano  conseguito  un  fatturato  medio  non
          superiore a un milione di euro; 
                  e) partecipazioni in  societa'  diverse  da  quelle
          costituite per  la  gestione  di  un  servizio  d'interesse
          generale che abbiano prodotto  un  risultato  negativo  per
          quattro dei cinque esercizi precedenti; 
                  f)  necessita'  di  contenimento   dei   costi   di
          funzionamento; 
                  g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
          oggetto le attivita' consentite all'art. 4. 
                3. I provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi
          con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90
          del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  di
          conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili  alla
          struttura di cui all'art. 15 e alla  sezione  di  controllo
          della Corte dei conti  competente  ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 4. 
                4.   In   caso   di    adozione    del    piano    di
          razionalizzazione,   entro   il   31   dicembre   dell'anno
          successivo  le  pubbliche  amministrazioni  approvano   una
          relazione  sull'attuazione  del   piano,   evidenziando   i
          risultati conseguiti, e la trasmettono  alla  struttura  di
          cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
          conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4. 
                5. I piani di riassetto possono  prevedere  anche  la
          dismissione  o  l'assegnazione  in  virtu'  di   operazioni
          straordinarie delle  partecipazioni  societarie  acquistate
          anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
          scioglimento  delle  societa'  o   di   alienazione   delle
          partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo  quanto
          diversamente   disposto   nel   presente   decreto,   dalle
          disposizioni del codice civile e  sono  compiuti  anche  in
          deroga alla previsione normativa originaria riguardante  la
          costituzione   della   societa'    o    l'acquisto    della
          partecipazione. 
                6. Resta ferma la  disposizione  dell'art.  1,  comma
          568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
                7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi  da
          1 a 4 da parte  degli  enti  locali  comporta  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da un  minimo  di
          euro 5.000 a un massimo di euro  500.000,  salvo  il  danno
          eventualmente rilevato in sede di  giudizio  amministrativo
          contabile,    comminata    dalla     competente     sezione
          giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti».   Si
          applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
                8. Resta fermo quanto previsto  dall'art.  29,  comma
          1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e
          dall'art. 1, commi da 611 a 616, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190. 
                9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto,  il  conservatore  del  registro   delle
          imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese,  con
          gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice  civile,  le
          societa' a controllo  pubblico  che,  per  oltre  due  anni
          consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
          ovvero non abbiano compiuto  atti  di  gestione.  Prima  di
          procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica
          l'avvio  del  procedimento   agli   amministratori   o   ai
          liquidatori,  che  possono,  entro  60  giorni,  presentare
          formale e motivata domanda di prosecuzione  dell'attivita',
          corredata  dell'atto  deliberativo  delle   amministrazioni
          pubbliche socie, adottata nelle forme  e  con  i  contenuti
          previsti dall'art. 5. In  caso  di  regolare  presentazione
          della domanda,  non  si  da'  seguito  al  procedimento  di
          cancellazione. Unioncamere presenta, entro due  anni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alla
          struttura di cui all'art.  15,  una  dettagliata  relazione
          sullo stato di attuazione della presente norma.». 
              - Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia) si veda nelle note all'art. 14. 
              - Per i riferimenti alla legge  23  novembre  1939,  n.
          1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di  revisione)
          si veda nelle note all'art. 14. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  27  gennaio
          2010,  n.  39  (Attuazione  della   direttiva   2006/43/CE,
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati, che modifica le direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)  si  veda
          nelle note all'art. 14.