Art. 18
Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di solidarieta' e di sussidiarieta'
orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo
settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di
servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio
pubblico locale di rilevanza economica.
2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito
della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, con specifico
riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso
concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del
rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il
raggiungimento di obiettivi di universalita', solidarieta' ed
equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli
enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate,
superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti
ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato.
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O n. 43.