Art. 18 
 
       Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore 
 
  1. In attuazione dei principi di solidarieta' e  di  sussidiarieta'
orizzontale, gli enti locali possono  attivare  con  enti  del  Terzo
settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di  specifici  progetti  di
servizio o di intervento  funzionalmente  riconducibili  al  servizio
pubblico locale di rilevanza economica. 
  2. La scelta di cui al comma 1 deve  essere  motivata,  nell'ambito
della relazione di  cui  all'articolo  14,  comma  3,  con  specifico
riferimento  alla  sussistenza  delle  circostanze  che,   nel   caso
concreto, determinano  la  natura  effettivamente  collaborativa  del
rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il
raggiungimento  di  obiettivi  di  universalita',   solidarieta'   ed
equilibrio di bilancio, nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento. 
  3. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  nelle
ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a  disposizione  degli
enti  del  Terzo  settore  risultino,  complessivamente  considerate,
superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti
ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice
          del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          S.O n. 43.