Art. 19 
 
                Durata dell'affidamento e indennizzo 
 
  1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento
e' fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione
della prestazione richiesta, in misura  proporzionata  all'entita'  e
alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario  e  comunque
in misura non superiore al periodo  necessario  ad  ammortizzare  gli
investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto
di servizio di cui all'articolo 24, in  conformita'  alla  disciplina
europea e nazionale in materia di contratti  pubblici.  Nel  caso  di
affidamento a societa' in house di  servizi  pubblici  locali  non  a
rete, la durata dello stesso non puo' essere superiore a cinque anni,
fatta salva la possibilita' per l'ente affidante di dare conto, nella
deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma  2,  delle
ragioni che giustificano una durata superiore al fine  di  assicurare
l'ammortamento degli  investimenti,  secondo  quanto  asseverato  nel
piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4. 
  2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del  diritto
dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore  al
tempo  necessario  ad  ammortizzare  gli  investimenti  indicati  nel
contratto di servizio ovvero in caso  di  cessazione  anticipata,  e'
riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre  a
carico del subentrante, pari al valore contabile  degli  investimenti
non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici
ISTAT e  al  netto  di  eventuali  contributi  pubblici  direttamente
riferibili agli investimenti stessi.