Art. 19
Durata dell'affidamento e indennizzo
1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento
e' fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione
della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entita' e
alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque
in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli
investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto
di servizio di cui all'articolo 24, in conformita' alla disciplina
europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di
affidamento a societa' in house di servizi pubblici locali non a
rete, la durata dello stesso non puo' essere superiore a cinque anni,
fatta salva la possibilita' per l'ente affidante di dare conto, nella
deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle
ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare
l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel
piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.
2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto
dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al
tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel
contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, e'
riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a
carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti
non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici
ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente
riferibili agli investimenti stessi.