Art. 20
Tutele sociali
1. I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui
all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di
proporzionalita', la tutela occupazionale del personale impiegato
nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite
clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti
pubblici.