Art. 20 
 
                           Tutele sociali 
 
  1.  I  bandi  di  gara,  gli  avvisi  o  la  deliberazione  di  cui
all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del  principio  di
proporzionalita', la tutela  occupazionale  del  personale  impiegato
nella precedente  gestione,  anche  mediante  l'impiego  di  apposite
clausole sociali, secondo  la  disciplina  in  materia  di  contratti
pubblici.