Art. 14 
 
                Sostegno ridistributivo complementare 
                  al reddito per la sostenibilita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 98, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, la quota pari al 10% delle dotazioni di  cui  all'allegato
IX del medesimo regolamento  e'  riservata  annualmente  al  sostegno
ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita'. 
  2. Il sostegno  ridistributivo  complementare  al  reddito  per  la
sostenibilita' e' erogato sotto forma di un  pagamento  disaccoppiato
annuale per ettaro il cui importo unitario medio,  pianificato  nella
sezione  5.1.CRISS(29)  del  PSP.  L'importo  unitario  effettivo  da
erogare, per ciascun anno di domanda, e'  determinato  dall'organismo
di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero
di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto
dell'importo unitario massimo. 
  3. Possono richiedere il sostegno ridistributivo  complementare  al
reddito per la sostenibilita' gli agricoltori in attivita' che  hanno
diritto alla erogazione del  sostegno  di  base  al  reddito  per  la
sostenibilita' di cui alla Sezione 1, la cui  azienda  ha  dimensioni
comprese tra 0,5 e  50  ettari  ammissibili.  Laddove  la  superficie
determinata sia minore a  0,5  ettari  o  maggiore  a  50  ettari  la
premialita' non e' riconosciuta. 
  4. Il sostegno  ridistributivo  complementare  al  reddito  per  la
sostenibilita' e' erogato, entro il limite massimo di 14  ettari,  su
tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore  che  ha
diritto al  sostegno  di  base  al  reddito  per  la  sostenibilita',
compresi  gli  ettari  ammissibili  eccedenti   rispetto   a   quelli
utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.