Art. 14 Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' 1. Ai sensi dell'art. 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, la quota pari al 10% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento e' riservata annualmente al sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita'. 2. Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' e' erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CRISS(29) del PSP. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, e' determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo. 3. Possono richiedere il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' gli agricoltori in attivita' che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilita' di cui alla Sezione 1, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie determinata sia minore a 0,5 ettari o maggiore a 50 ettari la premialita' non e' riconosciuta. 4. Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' e' erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilita', compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.