Art. 14
Sostegno ridistributivo complementare
al reddito per la sostenibilita'
1. Ai sensi dell'art. 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
2021/2115, la quota pari al 10% delle dotazioni di cui all'allegato
IX del medesimo regolamento e' riservata annualmente al sostegno
ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita'.
2. Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la
sostenibilita' e' erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato
annuale per ettaro il cui importo unitario medio, pianificato nella
sezione 5.1.CRISS(29) del PSP. L'importo unitario effettivo da
erogare, per ciascun anno di domanda, e' determinato dall'organismo
di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero
di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto
dell'importo unitario massimo.
3. Possono richiedere il sostegno ridistributivo complementare al
reddito per la sostenibilita' gli agricoltori in attivita' che hanno
diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la
sostenibilita' di cui alla Sezione 1, la cui azienda ha dimensioni
comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie
determinata sia minore a 0,5 ettari o maggiore a 50 ettari la
premialita' non e' riconosciuta.
4. Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la
sostenibilita' e' erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su
tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha
diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilita',
compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli
utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.