Art. 15 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 1. Ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, l'importo pari ai 2/3 dell'ammontare indicato nell'allegato XII del medesimo regolamento e' destinato al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'art. 5 del presente decreto che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilita' di cui alla Sezione 1. Pertanto, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 95, la spesa totale per gli altri tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, diversi dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, non supera, per ciascun anno civile, la dotazione finanziaria indicata nell'allegato V del regolamento (UE) n. 2021/2115, ridotta dell'importo pari ai 2/3 dell'ammontare indicato nell'allegato XII del medesimo regolamento. 2. Il requisito anagrafico di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri requisiti, il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i quaranta anni d'eta'. 3. Nel caso di societa', il requisito di giovane agricoltore, ricorrendone tutti gli altri requisiti, e' soddisfatto allorquando egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla societa' per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, in ogni anno per il quale la societa' presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. 4. In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di «giovane» alla societa' con altro «giovane» non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la societa' non ha piu' diritto al sostegno per il giovane agricoltore. 5. In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di «giovane» alla societa' con altro soggetto con la medesima qualifica «giovane», presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la societa' conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore. 6. In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a societa' e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente. 7. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 2021/2115, il sostegno di cui al presente articolo e' concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilita' previste dal sopra citato regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, e con l'importo unitario di cui al comma 8 del presente articolo. 8. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CIS-YF(30) del PSP, assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed e' concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, e' determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.