Art. 15 
 
                  Sostegno complementare al reddito 
                      per i giovani agricoltori 
 
  1. Ai sensi dell'art. 95, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115,   l'importo   pari   ai   2/3   dell'ammontare    indicato
nell'allegato XII del medesimo regolamento e' destinato  al  sostegno
complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'art.  5
del presente decreto che hanno diritto alla erogazione  del  sostegno
di base al reddito per la  sostenibilita'  di  cui  alla  Sezione  1.
Pertanto, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo  art.  95,  la  spesa
totale per gli altri tipi di  intervento  sotto  forma  di  pagamenti
diretti, diversi dal sostegno complementare al reddito per i  giovani
agricoltori, non  supera,  per  ciascun  anno  civile,  la  dotazione
finanziaria  indicata  nell'allegato  V  del  regolamento   (UE)   n.
2021/2115, ridotta dell'importo pari ai 2/3  dell'ammontare  indicato
nell'allegato XII del medesimo regolamento. 
  2. Il requisito anagrafico di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  b)
deve essere posseduto dal  giovane  agricoltore  nel  primo  anno  di
presentazione della domanda per il sostegno complementare al  reddito
per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri  requisiti,
il  giovane  agricoltore  ha  diritto  a  percepire   tale   sostegno
complementare negli anni successivi anche se ha superato  i  quaranta
anni d'eta'. 
  3. Nel caso di  societa',  il  requisito  di  giovane  agricoltore,
ricorrendone tutti gli altri requisiti,  e'  soddisfatto  allorquando
egli eserciti il controllo effettivo e duraturo  sulla  societa'  per
quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e  ai
rischi finanziari, in ogni anno per il  quale  la  societa'  presenta
domanda per il  sostegno  complementare  al  reddito  per  i  giovani
agricoltori. 
  4. In caso di mutamenti nella compagine  sociale  con  sostituzione
del soggetto che ha conferito la qualifica di «giovane» alla societa'
con altro «giovane» non presente nel  primo  anno  di  richiesta  del
sostegno, la societa' non ha piu' diritto al sostegno per il  giovane
agricoltore. 
  5. In caso di mutamenti nella compagine  sociale  con  sostituzione
del soggetto che ha conferito la qualifica di «giovane» alla societa'
con altro soggetto con la medesima qualifica «giovane», presente  fin
dal primo anno di richiesta del sostegno,  la  societa'  conserva  il
diritto al sostegno per il giovane agricoltore. 
  6. In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a
societa'  e  viceversa  o  di  trasformazione  societaria,  l'impresa
subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e
duraturo,  continua  a  beneficiare,  per   i   restanti   anni   del
quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente. 
  7.  Ai  sensi  dell'art.  30,  paragrafo  2,  secondo   comma   del
regolamento (UE)  n.  2021/2115,  il  sostegno  di  cui  al  presente
articolo e' concesso anche agli agricoltori  che  hanno  ricevuto  il
sostegno a norma dell'art. 50 del regolamento (UE) n.  1307/2013  per
la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo,
con il mantenimento delle condizioni di ammissibilita'  previste  dal
sopra citato regolamento (UE) n. 1307/2013 e  dal  decreto  7  giugno
2018, citato in premessa, e con l'importo unitario di cui al comma  8
del presente articolo. 
  8. Il sostegno complementare al reddito per i giovani  agricoltori,
il  cui   importo   unitario   medio,   pianificato   nella   sezione
5.1.CIS-YF(30) del PSP, assume la forma  di  pagamento  disaccoppiato
annuale per ettaro ammissibile ed e' concesso per un  numero  massimo
di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili  eccedenti  rispetto  a
quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e  per  la
durata  massima  di  cinque  anni  a  decorrere  dal  primo  anno  di
presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto
salvo il quadro giuridico della politica agricola comune  applicabile
nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto,  crearsi
aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al
2027. L'importo unitario effettivo da erogare, per  ciascun  anno  di
domanda, e' determinato dall'organismo di coordinamento dividendo  il
plafond di cui al comma 1 per il  numero  di  ettari  ammissibili  al
sostegno nell'anno considerato, nel  rispetto  dell'importo  unitario
massimo.