Art. 15
Sostegno complementare al reddito
per i giovani agricoltori
1. Ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
2021/2115, l'importo pari ai 2/3 dell'ammontare indicato
nell'allegato XII del medesimo regolamento e' destinato al sostegno
complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'art. 5
del presente decreto che hanno diritto alla erogazione del sostegno
di base al reddito per la sostenibilita' di cui alla Sezione 1.
Pertanto, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 95, la spesa
totale per gli altri tipi di intervento sotto forma di pagamenti
diretti, diversi dal sostegno complementare al reddito per i giovani
agricoltori, non supera, per ciascun anno civile, la dotazione
finanziaria indicata nell'allegato V del regolamento (UE) n.
2021/2115, ridotta dell'importo pari ai 2/3 dell'ammontare indicato
nell'allegato XII del medesimo regolamento.
2. Il requisito anagrafico di cui all'art. 5, comma 1, lettera b)
deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di
presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito
per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri requisiti,
il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno
complementare negli anni successivi anche se ha superato i quaranta
anni d'eta'.
3. Nel caso di societa', il requisito di giovane agricoltore,
ricorrendone tutti gli altri requisiti, e' soddisfatto allorquando
egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla societa' per
quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai
rischi finanziari, in ogni anno per il quale la societa' presenta
domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani
agricoltori.
4. In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione
del soggetto che ha conferito la qualifica di «giovane» alla societa'
con altro «giovane» non presente nel primo anno di richiesta del
sostegno, la societa' non ha piu' diritto al sostegno per il giovane
agricoltore.
5. In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione
del soggetto che ha conferito la qualifica di «giovane» alla societa'
con altro soggetto con la medesima qualifica «giovane», presente fin
dal primo anno di richiesta del sostegno, la societa' conserva il
diritto al sostegno per il giovane agricoltore.
6. In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a
societa' e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa
subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e
duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del
quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente.
7. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, secondo comma del
regolamento (UE) n. 2021/2115, il sostegno di cui al presente
articolo e' concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il
sostegno a norma dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per
la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo,
con il mantenimento delle condizioni di ammissibilita' previste dal
sopra citato regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno
2018, citato in premessa, e con l'importo unitario di cui al comma 8
del presente articolo.
8. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori,
il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione
5.1.CIS-YF(30) del PSP, assume la forma di pagamento disaccoppiato
annuale per ettaro ammissibile ed e' concesso per un numero massimo
di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a
quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e per la
durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di
presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto
salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile
nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi
aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al
2027. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di
domanda, e' determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il
plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al
sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario
massimo.