Art. 23 
 
                    Equipe formative territoriali 
 
  1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle
linee di  investimento  per  la  digitalizzazione  delle  istituzioni
scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Per le finalita' di cui al  primo  periodo((,  come  integrate  ai
sensi dell'articolo)) 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,
n. 36, ((convertito)), con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025  sono  individuate
dal Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  le  equipe  formative
territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in
posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e  presso
l'amministrazione centrale e un numero  massimo  di  100  docenti  da
porre in esonero dall'esercizio delle attivita'  didattiche,  con  il
coordinamento funzionale dell'((Unita' di missione per  il  PNRR.))».
Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno  2023,  di  euro
3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno  2025,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023,
2024 e 2025, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.