Art. 23
Equipe formative territoriali
1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle
linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni
scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le finalita' di cui al primo periodo((, come integrate ai
sensi dell'articolo)) 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, ((convertito)), con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate
dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative
territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in
posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso
l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da
porre in esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche, con il
coordinamento funzionale dell'((Unita' di missione per il PNRR.))».
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro
3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023,
2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.