Art. 24
Disposizioni di semplificazione degli interventi
di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del
merito, e' consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte
degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1, ((nonche' per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito,)) i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta' metropolitane possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse controllate((;
i relativi oneri sono posti)) a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3
per cento del relativo quadro economico.».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia
scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni
appaltanti, ((ove diverse)) dai soggetti attuatori, le centrali di
committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato
dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi,
l'affidamento diretto puo' essere effettuato, anche senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi
istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione.
((3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto
compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),
di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli
interventi rientranti nel PNRR.))
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia scolastica ((rientranti nel PNRR,)) le deroghe
al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del
2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da
parte della societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10,
comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e' autorizzata
((la spesa di 4 milioni)) di euro per l'anno 2023 finalizzata alla
locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo ((13 aprile
2017)), n. 65.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del
concorso di progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di
progettazione, nonche' la direzione dei lavori, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita'
professionale, economico-finanziari e ((tecnico-organizzativi)), la
cui verifica e' rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli
stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica entro trenta giorni
dall'incarico.».
((6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «diciassette mesi»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le
fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo
2023»;
b) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «diciassette mesi».))