Art. 24 
 
          Disposizioni di semplificazione degli interventi 
         di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali 
 
  1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte
degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili. 
  2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per il  supporto  tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1, ((nonche' per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad  ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di  titolarita'  del  Ministero
dell'istruzione e del  merito,))  i  sindaci  e  i  presidenti  delle
province e delle citta' metropolitane possono avvalersi, senza  nuovi
o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale  interessata,  di  altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse  controllate((;
i relativi oneri sono posti)) a carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare o completare in misura non  superiore  al  3
per cento del relativo quadro economico.». 
  3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia
scolastica,  i  soggetti  attuatori  degli  interventi,  le  stazioni
appaltanti, ((ove diverse)) dai soggetti attuatori,  le  centrali  di
committenza e i contraenti generali: 
    a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato
dal comma 2 del presente articolo; 
    b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,
l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate
esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche
individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi
istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione. 
  ((3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in  quanto
compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),
di cui alla legge 15 luglio  2022,  n.  99,  per  l'attuazione  degli
interventi rientranti nel PNRR.)) 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia scolastica ((rientranti nel PNRR,)) le deroghe
al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  50
del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge  n.  22  del
2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e  stipulati  da
parte della societa' Invitalia  S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,  anche  per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. 
  5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata
((la spesa di 4 milioni)) di euro per l'anno  2023  finalizzata  alla
locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad  uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  ((13  aprile
2017)), n. 65. 
  6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del
concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di
progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,  ai  suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'
professionale, economico-finanziari e  ((tecnico-organizzativi)),  la
cui verifica e' rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che  gli
stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di
fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni
dall'incarico.». 
  ((6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «diciassette mesi»; 
      2)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)   le
fondazioni  ITS  Academy  per  le  quali   sia   intervenuta   almeno
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31  marzo
2023»; 
    b) al comma 2, le parole: «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «diciassette mesi».))