Art. 24 
 
          Disposizioni di semplificazione degli interventi 
         di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali 
 
  1. Al fine di garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  e  dei
target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi,  relativi
agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti  fra
i progetti PNRR di titolarita' del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, e' consentito l'utilizzo  per  ciascun  intervento  da  parte
degli enti locali  beneficiari  dei  ribassi  d'asta  riguardanti  il
medesimo intervento, laddove ancora disponibili. 
  2. All'articolo 7-ter del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per il  supporto  tecnico  e  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma
1, nonche' per tutti gli interventi di edilizia  scolastica  ad  ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di  titolarita'  del  Ministero
dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province
e  delle  citta'  metropolitane  possono  avvalersi,  senza  nuovi  o
maggiori   oneri   per   la   finanza    pubblica,    di    strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale  interessata,  di  altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse controllate;  i
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare o completare in misura non  superiore  al  3
per cento del relativo quadro economico.». 
  3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di  edilizia
scolastica,  i  soggetti  attuatori  degli  interventi,  le  stazioni
appaltanti, ove  diverse  dai  soggetti  attuatori,  le  centrali  di
committenza e i contraenti generali: 
    a) applicano  ai  relativi  procedimenti  le  previsioni  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come  modificato
dal comma 2 del presente articolo; 
    b) possono, in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
procedere  all'affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi
compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di
progettazione, di importo inferiore a 215.000  euro.  In  tali  casi,
l'affidamento   diretto   puo'   essere   effettuato,   anche   senza
consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e   documentate
esperienze  analoghe  a  quelle   oggetto   di   affidamento,   anche
individuati tra coloro che  risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti  dalla  stazione  appaltante  ovvero  in  elenchi  o   albi
istituiti o messi  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza,
comunque nel rispetto del principio di rotazione. 
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),
di cui alla legge 15 luglio  2022,  n.  99,  per  l'attuazione  degli
interventi rientranti nel PNRR. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli
interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe  al
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22  del  2020
si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da  parte
della societa' Invitalia S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma
6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  anche  per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. 
  5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso  alla
Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e'  autorizzata
la spesa di 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2023  finalizzata  alla
locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad  uso
scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65. 
  6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai  vincitori  del
concorso di progettazione, cosi' come individuati  dalle  Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto
prioritario di target e milestone del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e ove  non  ricorrano  all'appalto  per  l'affidamento  di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli  di
progettazione,  nonche'  la  direzione  dei  lavori,  con   procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,  ai  suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di  idoneita'
professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi,  la  cui
verifica e' rimessa agli enti locali  stessi.  Resta  fermo  che  gli
stessi  vincitori  sono  tenuti  allo  sviluppo   del   progetto   di
fattibilita'   tecnica   ed    economica    entro    trenta    giorni
dall'incarico.». 
  6-bis. All'articolo 14 della legge 15  luglio  2022,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «diciassette mesi»; 
      2)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)   le
fondazioni  ITS  Academy  per  le  quali   sia   intervenuta   almeno
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31  marzo
2023»; 
    b) al comma 2, le parole: «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «diciassette mesi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-ter   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,  n.  41,  recante
          «Misure urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato
          avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli  esami
          di stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7-ter. - 1. Al  fine  di  garantire  la  rapida
          esecuzione di interventi di edilizia scolastica,  anche  in
          relazione all'emergenza da COVID-19, fino  al  31  dicembre
          2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle citta'
          metropolitane operano, nel rispetto dei principi  derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione  europea,  con  i  poteri  dei
          commissari  di  cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  giugno  2019,  n.  55,  ivi
          inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: 
                  a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11  e  12,  33,
          comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50; 
                  b) articolo 60 del decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, con  riferimento  al  termine  minimo  per  la
          ricezione delle offerte per tutte le  procedure  sino  alle
          soglie di  cui  all'articolo  35,  comma  1,  del  medesimo
          decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla
          data di trasmissione del bando di gara. 
                1-bis.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'
          connesse alla realizzazione degli  interventi  di  edilizia
          scolastica di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  tutti  gli
          interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti
          fra  i  progetti  PNRR   di   titolarita'   del   Ministero
          dell'istruzione e del merito,  i  sindaci  e  i  presidenti
          delle  province  e  delle  citta'   metropolitane   possono
          avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione  centrale  o
          territoriale   interessata,   di   altre    amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  di  societa'  da   esse
          controllate; i relativi  oneri  sono  posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare in misura non  superiore  al  3  per  cento  del
          relativo quadro economico. 
                2. I contratti stipulati ai sensi del  comma  1  sono
          sottoposti  a   condizione   risolutiva   ove   sopravvenga
          documentazione interdittiva. 
                3.  Per  le  occupazioni  di   urgenza   e   per   le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti
          delle province e delle citta'  metropolitane,  con  proprio
          decreto,  provvedono  alla   redazione   dello   stato   di
          consistenza e del verbale di  immissione  in  possesso  dei
          suoli anche con la  sola  presenza  di  due  rappresentanti
          della  regione  o  degli  enti  territoriali   interessati,
          prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto
          vale  come  atto   impositivo   del   vincolo   preordinato
          all'esproprio  e  dichiarativo  della  pubblica   utilita',
          indifferibilita' ed urgenza dell'intervento. 
                4. I sindaci e i presidenti delle  province  e  delle
          citta' metropolitane: 
                  a) vigilano sulla realizzazione  dell'opera  e  sul
          rispetto della tempistica programmata; 
                  b) possono promuovere gli accordi di programma e le
          conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso  un
          proprio delegato; 
                  c) possono invitare alle conferenze di servizi  tra
          le  amministrazioni  interessate  anche  soggetti  privati,
          qualora ne ravvisino la necessita'; 
                  d)   promuovono   l'attivazione   degli   strumenti
          necessari per il reperimento delle risorse.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 2,  lettera  a),  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,
          recante  «Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e
          l'innovazione digitale», cosi' recita: 
                «Art.  1  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici durante il  periodo  emergenziale  in
          relazione all'aggiudicazione dei contratti  pubblici  sotto
          soglia). - Omissis. 
                2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e  38  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni  appaltanti
          procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  nonche'  dei  servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016
          secondo le seguenti modalita': 
                  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di   importo
          inferiore a 150.000 euro e per  servizi  e  forniture,  ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          139.000 euro. In tali casi la stazione  appaltante  procede
          all'affidamento diretto, anche senza consultazione di  piu'
          operatori  economici,  fermi  restando  il   rispetto   dei
          principi di cui all'articolo 30 del  codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in  possesso  di
          pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a   quelle
          oggetto di affidamento, anche individuati  tra  coloro  che
          risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla
          stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
          rotazione; 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti  pubblici»,  cosi'
          recita: 
                «Art.   30   (Principi   per    l'aggiudicazione    e
          l'esecuzione di appalti e concessioni). - 1.  L'affidamento
          e  l'esecuzione  di  appalti  di  opere,  lavori,  servizi,
          forniture e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
          garantisce la qualita' delle prestazioni e  si  svolge  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
          e delle concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,
          altresi',   i   principi   di   libera   concorrenza,   non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
                2. Le stazioni appaltanti  non  possono  limitare  in
          alcun modo artificiosamente la concorrenza  allo  scopo  di
          favorire  o  svantaggiare  indebitamente  taluni  operatori
          economici  o,  nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle
          concessioni, compresa la stima del valore,  taluni  lavori,
          forniture o servizi. 
                3.  Nell'esecuzione  di   appalti   pubblici   e   di
          concessioni,  gli  operatori   economici   rispettano   gli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato X. 
                4. Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi  e
          forniture oggetto di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'
          applicato il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          in vigore per il settore e  per  la  zona  nella  quale  si
          eseguono  le  prestazioni   di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quelli il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
                5. In caso di  inadempienza  contributiva  risultante
          dal documento unico di regolarita' contributiva relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
                5-bis. In ogni caso  sull'importo  netto  progressivo
          delle prestazioni e' operata una ritenuta  dello  0,50  per
          cento; le ritenute possono essere  svincolate  soltanto  in
          sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione  da  parte
          della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di
          verifica di  conformita',  previo  rilascio  del  documento
          unico di regolarita' contributiva. 
                6.  In  caso   di   ritardo   nel   pagamento   delle
          retribuzioni dovute al personale di  cui  al  comma  5,  il
          responsabile unico del procedimento invita per iscritto  il
          soggetto inadempiente, ed in  ogni  caso  l'affidatario,  a
          provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
          stata contestata formalmente e motivatamente la  fondatezza
          della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  la
          stazione   appaltante   paga   anche   in   corso   d'opera
          direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni   arretrate,
          detraendo  il   relativo   importo   dalle   somme   dovute
          all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute  al
          subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
          pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. 
                7. I  criteri  di  partecipazione  alle  gare  devono
          essere tali da non escludere le microimprese, le piccole  e
          le medie imprese. 
                8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
          codice  e  negli  atti   attuativi,   alle   procedure   di
          affidamento  e  alle  altre  attivita'  amministrative   in
          materia  di  contratti  pubblici  nonche'   di   forme   di
          coinvolgimento degli enti del Terzo  settore  previste  dal
          titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto  1990,
          n.  241,  alla  stipula  del  contratto  e  alla  fase   di
          esecuzione  si  applicano  le   disposizioni   del   codice
          civile.». 
              - La legge 15 luglio 2022, n. 99, recante  «Istituzione
          del Sistema terziario di istruzione tecnologica  superiore»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio  2022,  n.
          173. 
              -  Il  testo  dell'articolo  10,  comma  6-quater,  del
          decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  recante
          «Governance del piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure», cosi' recita: 
                «Art. 10  (Misure  per  accelerare  la  realizzazione
          degli investimenti pubblici). - Omissis. 
                6-quater.  Al  fine  di  accelerare   l'avvio   degli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  mediante  il
          ricorso   a   procedure   aggregate   e   flessibili    per
          l'affidamento dei contratti  pubblici,  garantendo  laddove
          necessario l'applicazione uniforme  dei  principi  e  delle
          priorita'  trasversali  previsti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando  al  contempo  le
          attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi,  in
          attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con  le
          amministrazioni interessate, la societa'  Invitalia  S.p.A.
          promuove la  definizione  e  la  stipulazione  di  appositi
          accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini  e  delle
          condizioni che disciplinano le prestazioni ai  sensi  dell'
          articolo 54, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi  tecnici  e  dei
          lavori. La verifica  di  cui  all'articolo  26  del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
          dei lavori  conseguenti  agli  accordi  quadro  aggiudicati
          nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
          54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto  legislativo.
          I soggetti attuatori che  si  avvalgono  di  una  procedura
          avente ad oggetto accordi  quadro  per  servizi  tecnici  e
          lavori  non  sostengono  alcun  onere  per   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze  in  quanto  gli  stessi
          sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. 
                Omissis.». 
              - Il  testo  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del
          sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla
          nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
          e 181, lettera e), della legge  13  luglio  2015,  n.  107,
          cosi' recita: 
                «Art. 3 (Poli per l'infanzia). - Omissis. 
                4. Al fine di favorire la costruzione di  edifici  da
          destinare a  Poli  per  l'infanzia  innovativi  a  gestione
          pubblica, l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli  obiettivi
          programmatici di finanza pubblica, fino ad  un  massimo  di
          150 milioni di euro per il triennio  2018-2020  comprensivi
          delle risorse per l'acquisizione delle  aree,  rispetto  ai
          quali i  canoni  di  locazione  che  il  soggetto  pubblico
          locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a  carico
          dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2019. 
                Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,
          recante «Disposizioni urgenti per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 24  (Progettazione  di  scuole  innovative).  -
          Omissis. 
                2. Il concorso di progettazione e' articolato in  due
          gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione  di
          proposte di idee progettuali legate agli obiettivi  di  cui
          al comma 1. Il secondo  grado,  cui  accedono  le  migliori
          proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione
          di  progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  per
          ciascuno  degli  interventi  individuati  a  seguito  della
          procedura selettiva di cui al comma 1.  L'intera  procedura
          del  concorso  di  progettazione  deve  concludersi   entro
          centosessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  bando  di
          concorso, oltre il quale gli enti locali possono  procedere
          autonomamente allo sviluppo della progettazione, cosi' come
          in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il
          concorso o di loro inidoneita'. Al termine del concorso  di
          progettazione, tali progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica divengono di proprieta'  degli  enti  locali  che
          attuano  gli  interventi.  Ai  vincitori  del  concorso  di
          progettazione, cosi'  come  individuati  dalle  Commissioni
          giudicatrici, e' corrisposto un premio.  Gli  enti  locali,
          nel rispetto prioritario di target e  milestone  del  Piano
          nazionale di ripresa  e  resilienza  e  ove  non  ricorrano
          all'appalto   per   l'affidamento   di   progettazione   ed
          esecuzione,  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  5,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano
          i successivi livelli di progettazione, nonche' la direzione
          dei  lavori,   con   procedura   negoziata   senza   previa
          pubblicazione del bando  di  gara  ai  suddetti  vincitori,
          laddove in possesso dei requisiti generali e  di  idoneita'
          professionale,    economico-    finanziari    e     tecnico
          organizzativi, la cui verifica e' rimessa agli enti  locali
          stessi. Resta fermo che gli stessi  vincitori  sono  tenuti
          allo sviluppo  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica entro trenta giorni  dall'incarico.  Al  fine  di
          rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di  ripresa
          e resilienza, nell'ambito  del  concorso  di  progettazione
          sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche
          per il cui funzionamento e' previsto un  compenso  definito
          con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
          dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,   nel   limite   massimo   complessivo   di   euro
          2.640.000,00. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  15
          luglio  2022,  n.  99,  recante  «Istituzione  del  sistema
          terziario di istruzione tecnologica superiore»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  26  luglio  2022,  n.  173,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Fase transitoria e attuazione).  -  1.  Per
          diciassette mesi a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge  si  intendono  temporaneamente
          accreditate: 
                  a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro
          il 31 dicembre 2019; 
                  b) le fondazioni ITS Academy  accreditate  in  data
          successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  che  abbiano
          almeno un percorso attivo con un  numero  di  iscritti  non
          inferiore al 50  per  cento  della  media  nazionale  degli
          iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano  di  sedi  e
          laboratori anche in via non esclusiva; 
                  c) le fondazioni  ITS  Academy  per  le  quali  sia
          intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle  persone
          giuridiche entro il 31 marzo 2023; 
                 2. Le fondazioni ITS Academy  di  cui  al  comma  1,
          lettere a) e b), che alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge fanno gia' riferimento  a  piu'  di  un'area
          tecnologica tra quelle individuate con il  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, o,  nelle  more  dell'adozione  di
          tale decreto, tra quelle di cui  al  medesimo  articolo  3,
          comma 3, sono temporaneamente autorizzate  a  continuare  a
          far  riferimento  a  tali  aree  per  diciassette  mesi   a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. 
                 Omissis.».