Art. 24
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni di
euro per l'anno 2023.
2. Per l'anno 2023 e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di
20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che
interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche
che hanno contratto patologie ((asbesto-correlate)) durante
l'attivita' lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali
hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche', in caso di decesso, nei
confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono
accedere anche le societa' partecipate di cui al suddetto periodo. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
le tabelle di liquidazione dell'indennizzo ((a carico del Fondo di
cui al primo periodo)) da riconoscere in favore dei soggetti di cui
al presente comma, nonche' i requisiti, i termini, gli effetti, le
procedure e le modalita' di erogazione delle somme nel limite delle
risorse annue disponibili ((nel medesimo Fondo)).
3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di ((4,5 milioni)) di euro per
l'anno 2023.
4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze
della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo
1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato
di 200.000 euro per l'anno 2023.
5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made
in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo
di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ((della cui adozione e'
stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2017)), localizzate nelle Regioni insulari e per le quali e'
istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero.
Con decreto del Ministro ((delle imprese)) e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia
assicurata la compatibilita' ((con la disciplina in materia di aiuti
di Stato)).
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 4- bis, 5, 6,
7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai ((commi da 1 a
5)) del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro
per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni
di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78
milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno
2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per
l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in
bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29
dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole «per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta 2021 e
2022»;
c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di
euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88
milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029,
3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno
2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a ((0,79 milioni)) di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo ((di quota parte)) delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 6.
7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 21
luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali):
«Art. 4 (Fondo per il finanziamento delle missioni
internazionali). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, destinato al finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo
2, la cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di
stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati
alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono
impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n.
125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della
medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione
degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,
le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli
importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni
internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo
3, comma 1, come risultante a seguito delle relative
deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui
al precedente periodo, corredati di relazione tecnica
esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che e'
reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3,
per la prosecuzione delle missioni in atto le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse
da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A
tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti,
sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da
estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle
risorse di cui al comma 3.
4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in
corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di
cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data
di adozione di tali deliberazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una
somma non superiore al 75 per cento delle spese
quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3,
comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al
comma 1 del presente articolo.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo
di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto):
«Art. 13 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato). - 1. Ai lavoratori
occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva, e' concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente anche se il requisito occupazionale sia
pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori
occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno
trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la
concessione di un trattamento di pensione secondo la
disciplina di cui al medesimo articolo 22 della L. 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una
maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua
i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1
e determina, entro il limite di seicento unita', il numero
massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di
appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che
intendano avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, presentano programmi di ristrutturazione e
riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facolta' di pensionamento anticipato puo'
essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore
a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
interessati sono tenuti a presentare all'impresa di
appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della
facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro
trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al
gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro
trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di
anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore.
L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine
trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo
22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero
dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento
anticipato sia superiore a quello delle eccedenze
accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono
trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese
in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di
amianto il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
di 1,5.
8. Per i lavoratori che siano stati esposti
all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di
amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di
eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2 presso
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto
medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di
lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23
aprile 1981, n. 155 . L'anzianita' contributiva dei
dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e'
aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data
di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del
compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque
anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione
una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una
somma pari all'importo mensile della pensione anticipata,
ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro
trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta
a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per ciascun dipendente
che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un
contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi
di cui al presente comma, con facolta' di optare per il
pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi
nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a
quello dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni, nonche'
nelle zone industriali in declino, individuate dalla
decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21
marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di
cui al comma 10 del presente articolo e' ridotto al venti
per cento. La medesima percentuale ridotta si applica
altresi' nei confronti delle imprese assoggettate alle
procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive
modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al
relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma,
n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60
miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento
di un piano di pensionamenti anticipati» e, per il 1993 e
il 1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi
occupazionale».
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica):
«Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine di
adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo
determinato gia' stipulati con le agenzie di
somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo
103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno
2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e'
autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno
2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite
entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ed e' corrispondentemente ridotto
l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
115 del 2022.
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023,
453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno
2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e
72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato
all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una
quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500
milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla
vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo
5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,
3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del
presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro
per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023,
532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno
2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032,
72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro
per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni
di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per
l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431
milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno
e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024
e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di
competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per
gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;
b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023,
513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di
euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029,
65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3
milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione
dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e
45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022,
115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di
euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di
fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro
per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e
19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 2, 3 e 14;
f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e
5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli
articoli 2 e 3;
g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26;
l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale
per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1,
comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233;
o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
p) mediante il ricorso all'indebitamento
autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei
deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di
approvazione della relazione presentata al Parlamento ai
sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto
in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di
cui al comma 6, lettera p).
8. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «e 2022»
sono aggiunte le seguenti: «e in via definitiva dall'anno
2023»;
b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le
lettere b) e c);
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario
2023 la facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere
utilizzata una sola volta per le medesime risorse».
9. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei
contratti di supplenza breve e saltuaria del personale
scolastico e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il
medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili
di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 868, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 867. Omissis
868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze
della ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di
valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico
italiano, anche mediante interventi che incentivino la
valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e
indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari
italiane, gli investimenti in macchinari professionali e
altri beni strumentali durevoli, nonche' interventi in
favore dei giovani diplomati nei servizi
dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera, sono
istituiti presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali due fondi denominati,
rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno
delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare
italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo
di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della
gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una
dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31
milioni di euro per l'anno 2023.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 2 a 5
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa
per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
un incremento superiore al 30 per cento rispetto al
medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per
cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre
dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche
in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta
dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal
caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia
elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre
dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura
pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la
componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al
quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di
cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 131, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
«1. - 130. Omissis
131. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, e' concesso, per i periodi d'imposta 2021 e 2022,
alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o
riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «
strade del vino » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la
realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio
elettronico, con particolare riferimento al miglioramento
delle potenzialita' di vendita a distanza a clienti finali
residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione,
ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri,
gestiti dagli organismi associativi di cui al presente
periodo, per favorire la stipula di accordi con gli
spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento
degli oneri fiscali, e per le attivita' e i progetti legati
all'incremento delle esportazioni. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»