Art. 24 bis
((Clausola di salvaguardia))
((1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.))
Riferimenti normativi
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.