Art. 39
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
dipendenti
1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023
l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai
sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti
sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232
milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto,
a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno
2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di
indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180
milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Omissis.
281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore, previsto
dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali
con i medesimi criteri e modalita' di cui al citato
articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e'
incrementato di un ulteriore punto percentuale, a
condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su
base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo
mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del
mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Omissis.»