Art. 39 
 
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
                             dipendenti 
 
  1. Per i periodi di paga dal 1°luglio  2023  al  31  dicembre  2023
l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore,  determinato  ai
sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza  ulteriori  effetti
sul rateo di tredicesima. Resta ferma  l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064  milioni  di
euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per  l'anno  2024,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, a 4.876 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per  l'anno  2023  e  a  232
milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto,
a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e a 760 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e,  in  termini  di
indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a  180
milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 281, della
          citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
                «Omissis. 
                281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
          gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei
          contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia  e
          i   superstiti   a   carico   del   lavoratore,    previsto
          dall'articolo 1, comma 121, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali
          con i  medesimi  criteri  e  modalita'  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del  2021  ed  e'
          incrementato  di  un   ulteriore   punto   percentuale,   a
          condizione che la retribuzione imponibile,  parametrata  su
          base mensile per tredici mensilita', non  ecceda  l'importo
          mensile di 1.923 euro, maggiorato, per  la  competenza  del
          mese di dicembre, del rateo  di  tredicesima.  Resta  ferma
          l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
                Omissis.»