((Art. 39 - bis
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di
strutture turistico-alberghiere
1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire
all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico,
ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21
settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi
gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo
speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15
per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro
notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni
festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei
lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di
lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta
2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo
speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta
per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito
nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma
1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per
l'anno 2023:
a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo;
c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2003, n. 87, S.O.
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti [titolari di
partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei
contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore
dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con
eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo,
nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 [, primo comma],
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 per le ritenute di cui al secondo comma del
citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d -bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a ), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20.
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore.
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 366, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024»:
«Omissis.
366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente », con una dotazione pari a 120 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro
per l'anno 2024.
Omissis.»