((Art. 39 - bis 
 
Detassazione del lavoro  notturno  e  festivo  per  i  dipendenti  di
                   strutture turistico-alberghiere 
 
  1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di  sopperire
all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore  turistico,
ricettivo e termale,  per  il  periodo  dal  1°  giugno  2023  al  21
settembre 2023 ai lavoratori del comparto del  turismo,  ivi  inclusi
gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento  integrativo
speciale, che non concorre alla formazione del reddito,  pari  al  15
per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro
notturno e alle prestazioni di lavoro  straordinario,  ai  sensi  del
decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  effettuato  nei  giorni
festivi. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  a  favore  dei
lavoratori dipendenti del settore  privato  titolari  di  reddito  di
lavoro dipendente di importo non  superiore,  nel  periodo  d'imposta
2022, a euro 40.000. 
  3. Il sostituto  d'imposta  riconosce  il  trattamento  integrativo
speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore,  che  attesta
per iscritto l'importo del reddito di  lavoro  dipendente  conseguito
nell'anno 2022. 
  4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per  effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al  comma
1 mediante  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  5. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023,  si  provvede,  per
l'anno 2023: 
  a) quanto a 30 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 4 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo; 
  c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo unico nazionale per il turismo di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2003,   n.   66
          «Attuazione  delle   direttive   93/104/CE   e   2000/34/CE
          concernenti taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          aprile 2003, n. 87, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241  «Norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni»: 
                «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti [titolari  di
          partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei
          contributi dovuti all'INPS e delle  altre  somme  a  favore
          dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali,  con
          eventuale compensazione dei crediti, dello stesso  periodo,
          nei  confronti  dei  medesimi  soggetti,  risultanti  dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art. 3  [,  primo  comma],
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602 per le ritenute di cui al  secondo  comma  del
          citato art. 3  resta  ferma  la  facolta'  di  eseguire  il
          versamento  presso  la  competente  sezioni  di   tesoreria
          provinciale dello Stato; in tal  caso  non  e'  ammessa  la
          compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  d -bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera  a  ),  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20. 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85. 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore. 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche. 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
              - Si riporta l'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 «Disposizioni urgenti  in  materia
          fiscale   e   di   finanza   pubblica»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - Omissis. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 366,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024»: 
                «Omissis. 
                366.  Al  fine  di  razionalizzare   gli   interventi
          finalizzati all'attrattivita' e alla  promozione  turistica
          nel territorio  nazionale,  sostenendo  gli  operatori  del
          settore nel percorso di attenuazione  degli  effetti  della
          crisi e per il  rilancio  produttivo  ed  occupazionale  in
          sinergia con le misure  previste  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del turismo e' istituito un  fondo  da  ripartire
          denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di  parte
          corrente », con una dotazione pari a 120  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di  euro
          per l'anno 2024. 
                Omissis.»