Art. 40 
 
               Misure fiscali per il welfare aziendale 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta  2023,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,
del Testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  concorrono
a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000,  il
valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori
dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio
riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati,  che  si  trovano  nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai
medesimi lavoratori dai datori  di  lavoro  per  il  pagamento  delle
utenze  domestiche  del  servizio  idrico   integrato,   dell'energia
elettrica  e  del  gas  naturale.  I  datori  di  lavoro   provvedono
all'attuazione   del   presente   comma   previa   informativa   alle
rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 
  2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato
testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti  e
ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti  per  i  quali
non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. 
  3. Il limite di  cui  al  comma  1  si  applica  se  il  lavoratore
dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi  diritto  indicando
il codice fiscale dei figli. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  ((332,2
milioni)) di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro  per  l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 51, comma 3,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi (T.U.I.R.)»: 
                «Art.  51  (Determinazione  del  reddito  di   lavoro
          dipendente). - Omissis. 
                3. Ai fini della determinazione in denaro dei  valori
          di cui al comma 1, compresi quelli dei beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da  terzi,
          si applicano le disposizioni relative  alla  determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla  stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se complessivamente di importo non  superiore  nel  periodo
          d'imposta  a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore   e'
          superiore al citato limite, lo stesso concorre  interamente
          a formare il reddito. 
                Omissis.»