Art. 40
Misure fiscali per il welfare aziendale
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,
del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono
a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori
dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio
riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o rimborsate ai
medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia
elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono
all'attuazione del presente comma previa informativa alle
rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato
testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e
ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali
non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore
dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando
il codice fiscale dei figli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in ((332,2
milioni)) di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 51, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi (T.U.I.R.)»:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - Omissis.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
Omissis.»