Art. 41 
 
 Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale 
 
  1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione  fiscale
di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197 e' incrementata di 4.064 milioni di  euro  per  l'anno  2024.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 130,  della  legge  29
          dicembre 2022 n.197, recante «Bilancio di previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025»: 
                «Omissis. 
                130. Le maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni dei commi da 126 a  129  affluiscono  ad
          apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato,
          per essere destinate, anche mediante riassegnazione,  sulla
          base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti,  a
          un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione
          fiscale», istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                Omissis.»