Art. 41
Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale
1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale
di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 e' incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 130, della legge 29
dicembre 2022 n.197, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025»:
«Omissis.
130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla
base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a
un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione
fiscale», istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Omissis.»