Art. 42
Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei
minori e proroga di termine in materia di lavoro agile
1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione
fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della
famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2023, per le attivita' socio-educative a favore dei minori,
destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche
in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che
svolgono attivita' a favore dei minori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di ((Conferenza
Stato-citta')) ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:
a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad
esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di
non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT
relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento
della popolazione residente;
b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi
finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.
((3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge,
e' prorogato al 31 dicembre 2023.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52:
«Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia
di COVID-19). - Omissis.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative
di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le
relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Omissis.»