Art. 43 
 
Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento  dei
                                costi 
 
  1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,  nonche'  i  gettoni  di
presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
personale dipendente di cui al comma 471». 
  2.   Nell'esercizio    dei    diritti    dell'azionista    inerenti
all'approvazione della politica di remunerazione di cui  all'articolo
123-ter  ((del  testo  unico  delle  disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo))  24
febbraio 1998, n. 58, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
esercita il diritto di voto  al  fine  di  assicurare  che,  per  gli
incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto vengano adottate strategie dirette a: 
    a) contenere i costi di gestione; 
    b) privilegiare le componenti  variabili  direttamente  collegate
alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto  a  quelle
fisse; 
    c) escludere  o  comunque  limitare  i  casi  e  l'entita'  delle
indennita'  e  degli  emolumenti   in   qualunque   modo   denominati
corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto  di
lavoro riconducibile alla volonta' del lavoratore e nei casi di  fine
mandato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 472,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di
          stabilita' 2014)», come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                472. Sono soggetti  al  limite  di  cui  all'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, anche gli  emolumenti  dei  componenti  degli
          organi di  amministrazione,  direzione  e  controllo  delle
          autorita'    amministrative    indipendenti     e     delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, ove  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
          nonche' i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni
          inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma  2,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  al   personale
          dipendente di cui al comma 471. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 2, della citata  legge
          31 dicembre 2009, n. 196: 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - Omissis. 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.» 
              - Si riporta l'articolo 123-ter del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»: 
                «Art. 123-ter (Relazione sulla politica in materia di
          remunerazione e sui  compensi  corrisposti).  -  1.  Almeno
          ventuno giorni prima  della  data  dell'assemblea  prevista
          dall'articolo  2364,  secondo   comma,   o   dell'assemblea
          prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del  codice
          civile,  le  societa'  con   azioni   quotate   mettono   a
          disposizione del pubblico una relazione sulla  politica  di
          remunerazione e sui compensi corrisposti,  presso  la  sede
          sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalita'
          stabilite dalla CONSOB con regolamento. 
                2. La  relazione  e'  articolata  nelle  due  sezioni
          previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata  dal  consiglio  di
          amministrazione. Nelle societa'  che  adottano  il  sistema
          dualistico la  relazione  e'  approvata  dal  consiglio  di
          sorveglianza,  su  proposta,  limitatamente  alla   sezione
          prevista  dal  comma  4,  lettera  b),  del  consiglio   di
          gestione. 
                3. La prima sezione della relazione illustra in  modo
          chiaro e comprensibile: 
                  a)  la  politica  della  societa'  in  materia   di
          remunerazione    dei    componenti    degli    organi    di
          amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
          responsabilita'   strategiche   con   riferimento    almeno
          all'esercizio successivo e, fermo restando quanto  previsto
          dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti  degli
          organi di controllo; 
                  b)  le  procedure  utilizzate  per   l'adozione   e
          l'attuazione di tale politica. 
                3-bis. La politica di remunerazione contribuisce alla
          strategia aziendale, al  perseguimento  degli  interessi  a
          lungo  termine  e  alla  sostenibilita'  della  societa'  e
          illustra il modo in cui  fornisce  tale  contributo.  Fermo
          quanto previsto dal comma 3-ter, le  societa'  sottopongono
          al voto dei soci la politica di  remunerazione  di  cui  al
          comma  3  con  la  cadenza  richiesta  dalla  durata  della
          politica definita ai sensi  del  comma  3,  lettera  a),  e
          comunque almeno ogni tre anni o in occasione  di  modifiche
          della politica medesima. Le societa' attribuiscono compensi
          solo in conformita' con la  politica  di  remunerazione  da
          ultimo approvata  dai  soci.  In  presenza  di  circostanze
          eccezionali le societa'  possono  derogare  temporaneamente
          alla politica di remunerazione, purche' la  stessa  preveda
          le condizioni procedurali in base alle quali la deroga puo'
          essere applicata e specifichi gli elementi della politica a
          cui  si  puo'  derogare.  Per  circostanze  eccezionali  si
          intendono  solamente  situazioni  in  cui  la  deroga  alla
          politica  di  remunerazione  e'  necessaria  ai  fini   del
          perseguimento degli  interessi  a  lungo  termine  e  della
          sostenibilita' della  societa'  nel  suo  complesso  o  per
          assicurarne la capacita' di stare sul mercato. 
                3-ter. La deliberazione prevista dal comma  3-bis  e'
          vincolante. Qualora l'assemblea dei  soci  non  approvi  la
          politica di remunerazione sottoposta al voto ai  sensi  del
          comma  3-bis   la   societa'   continua   a   corrispondere
          remunerazioni  conformi  alla  piu'  recente  politica   di
          remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, puo'
          continuare  a  corrispondere  remunerazioni  conformi  alle
          prassi vigenti. La societa' sottopone al voto dei soci  una
          nuova politica di remunerazione al piu' tardi in  occasione
          della successiva  assemblea  prevista  dall'articolo  2364,
          secondo  comma,  o  dell'assemblea  prevista  dall'articolo
          2364-bis, secondo comma, del codice civile. 
                4. La seconda sezione della relazione, in modo chiaro
          e comprensibile e, nominativamente per i  componenti  degli
          organi di  amministrazione  e  di  controllo,  i  direttori
          generali e in forma aggregata, salvo  quanto  previsto  dal
          regolamento emanato ai sensi del comma 8, per  i  dirigenti
          con responsabilita' strategiche: 
                  a)   fornisce   un'adeguata   rappresentazione   di
          ciascuna  delle  voci  che  compongono  la   remunerazione,
          compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla
          carica  o  di   risoluzione   del   rapporto   di   lavoro,
          evidenziandone la coerenza con la politica  della  societa'
          in  materia  di  remunerazione  relativa  all'esercizio  di
          riferimento; 
                  b) illustra analiticamente i  compensi  corrisposti
          nell'esercizio di  riferimento  a  qualsiasi  titolo  e  in
          qualsiasi forma dalla societa' e da societa' controllate  o
          collegate, segnalando le eventuali componenti dei  suddetti
          compensi  che  sono  riferibili  ad  attivita'  svolte   in
          esercizi   precedenti   a   quello   di   riferimento    ed
          evidenziando, altresi', i compensi da corrispondere in  uno
          o piu' esercizi successivi a fronte  dell'attivita'  svolta
          nell'esercizio di riferimento, eventualmente  indicando  un
          valore  di  stima  per  le  componenti  non  oggettivamente
          quantificabili nell'esercizio di riferimento. 
                  b-bis) illustra come la societa'  ha  tenuto  conto
          del voto espresso l'anno precedente sulla  seconda  sezione
          della relazione. 
                5. Alla relazione sono allegati i piani  di  compensi
          previsti dall'articolo 114-bis  ovvero  e'  indicata  nella
          relazione la sezione del sito Internet della societa'  dove
          tali documenti sono reperibili. 
                6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389
          e 2409-terdecies,  primo  comma,  lettera  a),  del  codice
          civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea  convocata  ai
          sensi   dell'articolo   2364,   secondo    comma,    ovvero
          dell'articolo 2364-bis, secondo comma, del  codice  civile,
          delibera in senso  favorevole  o  contrario  sulla  seconda
          sezione  della  relazione  prevista   dal   comma   4.   La
          deliberazione non e' vincolante. L'esito della votazione e'
          posto a disposizione del pubblico  ai  sensi  dell'articolo
          125-quater, comma 2. 
                7. La Consob con regolamento, adottato sentite  Banca
          d'Italia  e  Ivass   per   quanto   concerne   i   soggetti
          rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto  previsto
          dalla normativa europea di settore, indica le  informazioni
          da includere nella  prima  sezione  della  relazione  e  le
          caratteristiche  di  tale  politica  in   conformita'   con
          l'articolo 9-bis della direttiva 2007/36/CE e nel  rispetto
          di quanto previsto dal paragrafo  3  della  raccomandazione
          2004/913/CE  e  dal  paragrafo  5   della   raccomandazione
          2009/385/CE. 
                8. La Consob, con il regolamento  adottato  ai  sensi
          del comma 7, indica altresi' le informazioni  da  includere
          nella seconda sezione  della  relazione,  nel  rispetto  di
          quanto  previsto  dall'articolo   9-ter   della   direttiva
          2007/36/CE. La CONSOB puo': 
                  a)  individuare  i  dirigenti  con  responsabilita'
          strategiche per i quali le  informazioni  sono  fornite  in
          forma nominativa; 
                  b) differenziare  il  livello  di  dettaglio  delle
          informazioni in funzione della dimensione della societa'. 
                8-bis.  Il  soggetto  incaricato  di  effettuare   la
          revisione   legale   del   bilancio   verifica   l'avvenuta
          predisposizione da parte degli amministratori della seconda
          sezione della relazione. 
                8-ter. Rimangono ferme le  disposizioni  previste  in
          materia di remunerazioni da normative di settore.»