((Art. 20 octies 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter,  comma
8,  e'  disciplinato  il  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate allo scopo e attraverso la  concessione  di  contributi  al
lordo  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   per   interventi   di
ricostruzione,  ripristino  e  riparazione  degli  immobili  e  delle
infrastrutture ubicati nei territori di  cui  all'articolo  20-bis  e
danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al
medesimo articolo 20-bis, in particolare: 
  a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima
infanzia, degli immobili di  edilizia  residenziale  pubblica,  delle
infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle universita' e
delle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica,  degli  edifici   municipali,   delle   caserme   in   uso
all'amministrazione della difesa  e  alle  Forze  di  polizia,  degli
immobili demaniali, delle strutture sanitarie  e  socio-sanitarie  di
proprieta' pubblica nonche' delle chiese e degli edifici di culto  di
proprieta'  di  enti  ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,   di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai  sensi  dell'articolo  12
del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto; 
  b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture  e  degli
impianti  pubblici  di  bonifica  per  la  difesa  idraulica  e   per
l'irrigazione; 
  c) degli archivi, dei musei e delle  biblioteche,  comprensivi  dei
materiali del patrimonio archivistico e  bibliotecario,  che  a  tale
fine sono equiparati  agli  immobili  di  cui  alla  lettera  a),  ad
eccezione di quelli di proprieta' di  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla  medesima  lettera
a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta'  di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
  d)  degli  edifici  privati  inclusi  nelle  aree   cimiteriali   e
individuati come cappelle private, al fine  di  consentire  il  pieno
utilizzo delle strutture cimiteriali. 
  2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti
adottati ai sensi  dell'articolo  20-ter,  comma  8,  il  Commissario
straordinario predispone e approva: 
  a) un piano speciale  per  le  opere  pubbliche  danneggiate  dagli
eventi alluvionali di  cui  all'articolo  20-bis,  comprensivo  degli
interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il  danno  e
prevede il  finanziamento  degli  interventi  in  base  alle  risorse
disponibili; 
  b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli  eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che  quantifica  il  danno  e
prevede il  finanziamento  degli  interventi  in  base  alle  risorse
disponibili; 
  c) un piano speciale di interventi  sulle  situazioni  di  dissesto
idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi  calamitosi
di cui all'articolo  20-bis,  con  priorita'  per  le  situazioni  di
dissesto  che   costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   e
infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del  rischio
idrogeologico e  di  tutela  e  recupero  degli  ecosistemi  e  della
biodiversita' e per la delocalizzazione di beni  in  aree  a  elevata
pericolosita' idraulica,  nei  limiti  delle  risorse  specificamente
finalizzate allo scopo; 
  d) un piano speciale per le infrastrutture  ambientali  danneggiate
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con  particolare
attenzione agli impianti di depurazione e di  collettamento  fognario
da ripristinare nelle aree di cui al medesimo  articolo  20-bis,  che
quantifica il danno e  ne  prevede  il  finanziamento  in  base  alle
risorse  disponibili.  Rientrano  tra  le  infrastrutture  ambientali
oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per
la raccolta differenziata dei rifiuti  urbani  nonche'  gli  impianti
dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati; 
  e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per
le infrastrutture stradali,  comprendente  altresi'  l'individuazione
dei meccanismi di rendicontazione e di  richiesta  di  reintegro  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies del presente decreto. 
  3. Qualora la  programmazione  della  rete  scolastica  preveda  la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,  le  risorse  per  il
ripristino  degli  edifici  scolastici  danneggiati   sono   comunque
destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati
in base ai provvedimenti di cui all'articolo  20-ter,  comma  8,  gli
edifici scolastici e universitari, se  ubicati  nei  centri  storici,
sono ripristinati o ricostruiti nel  medesimo  sito,  salvo  che  per
ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni
caso, le aree a  cio'  destinate  devono  mantenere  la  destinazione
urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilita'. 
  4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo  sono  approvati
dal Commissario straordinario entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  acquisita
l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni,
anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di  cui
all'articolo   20-quater,   nonche'   acquisito   il   parere   delle
amministrazioni statali competenti in  materia  e  dell'autorita'  di
bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante  successivi
provvedimenti, il Commissario  straordinario  puo'  individuare,  con
specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di  cui  al
primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai  fini  della
ricostruzione, da realizzare con priorita'. Gli  interventi  previsti
nei piani di cui al comma 2 del presente articolo  sono  identificati
dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
e  della  deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 
  5.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza  con
i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i  comuni,  le
unioni dei comuni,  le  unioni  montane  e  le  province  interessati
provvedono a predisporre e inviare i  progetti  degli  interventi  al
Commissario straordinario. 
  6.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la  congruita'
economica dei progetti medesimi, approva definitivamente  i  progetti
esecutivi e adotta il  decreto  di  concessione  del  contributo.  Il
decreto  di  concessione  del  contributo  riporta   il   CUP   degli
interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e  della  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 
  7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese per le
residue attivita' e funzioni di assistenza alla  popolazione  di  cui
all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in  via  diretta,  tenendo
conto  di  quanto  gia'   realizzato   nell'ambito   della   gestione
emergenziale. 
  8. Dopo l'adozione del decreto di concessione  del  contributo,  il
Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai  soggetti
attuatori di cui all'articolo 20-novies  al  fine  dello  svolgimento
delle procedure di gara per la selezione  degli  operatori  economici
che realizzano gli interventi. 
  9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo e'
attuato sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, nonche', limitatamente alle  opere  di  difesa
del suolo di cui al comma  1,  lettera  b),  e  agli  interventi  sui
dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c),  attraverso  il
Repertorio  nazionale  degli  interventi  per  la  difesa  del  suolo
(ReNDiS) dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, fermo restando il  rispetto  del  principio  di  unicita'
dell'invio previsto dal codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  10.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della  parte  II,
titolo IV,  del  medesimo  decreto-legge  recanti  semplificazioni  e
agevolazioni procedurali o maggiori  poteri  commissariali,  relative
alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e  all'esecuzione  di
pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione  della  disciplina
speciale  di  cui  all'articolo  53-bis,  comma   3,   dello   stesso
decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio  dei  poteri  e  delle
deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o  dalle
disposizioni di  stanziamento  delle  risorse  per  la  ricostruzione
pubblica di cui al comma 1  del  presente  articolo,  alle  procedure
connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici  per
la  ricostruzione  pubblica  nei  comuni  interessati  dagli   eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 
  11. Il  Commissario  straordinario,  qualora  nell'esercizio  delle
funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies,  rilevi  casi
di  dissenso,  diniego,  opposizione   o   altro   atto   equivalente
proveniente da un organo di un  ente  territoriale  interessato  che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto  o
in parte, la realizzazione di uno degli interventi di  ricostruzione,
di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che
sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di  superamento
del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata,  all'Autorita'  politica  delegata  per  la  ricostruzione,
sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime  entro  sette
giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  per
concordare le iniziative da  assumere,  che  devono  essere  definite
entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione  della
Conferenza. Decorso  il  predetto  termine  di  quindici  giorni,  in
mancanza  di  soluzioni  condivise  che   consentano   la   sollecita
realizzazione  dell'intervento,  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri o,  ove  nominata,  l'Autorita'  politica  delegata  per  la
ricostruzione  propone  al  Consiglio  dei  ministri   le   opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
  12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino
o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta,
ove nominato dal Consiglio dei  ministri  nell'esercizio  del  potere
sostitutivo di cui  al  comma  11,  e'  individuato  nel  Commissario
straordinario alla ricostruzione  di  cui  all'articolo  20-ter.  Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. 
  13. Restano fermi, per gli interventi diversi  da  quelli  inseriti
nei   provvedimenti   predisposti   e   approvati   dal   Commissario
straordinario  alla  ricostruzione  di  cui  all'articolo  20-ter,  i
compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari  nominati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per
la realizzazione degli  interventi  infrastrutturali  individuati  ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari straordinari
per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione  degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e al Commissario unico nazionale  per  la  depurazione,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
qualora gia' nominati alla data del 6 luglio 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  del  22   gennaio   2004,   n.   42,   recante
          «Disposizioni  ordinamentali   in   materia   di   pubblica
          amministrazione»: 
              «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). -  1.  Le
          cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
              10-bis. In caso di inerzia, il potere  di  adottare  il
          provvedimento   e'   attribuito   al   Direttore   generale
          competente per materia del  Ministero  della  cultura,  che
          provvede entro i successivi trenta giorni. 
              10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi
          10 e 10-bis e' valutabile  ai  fini  della  responsabilita'
          disciplinare e  dirigenziale,  ai  sensi  dell'articolo  2,
          comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  868,  della
          legge del 28 dicembre 2015, n. 208,  recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016)»: 
              «Omissis 
              868.  Al   fine   di   migliorare   la   capacita'   di
          programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa  e
          per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
          finanziarie, a decorrere dal 1º  gennaio  2016  le  risorse
          iscritte nel  bilancio  dello  Stato,  a  qualunque  titolo
          destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito  fondo
          da iscrivere nello stato di previsione del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto
          previsto al primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su proposta del Ministro competente, le  opportune
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge del 16
          gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali  in
          materia di pubblica amministrazione»: 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
              2-bis.  Gli  atti  amministrativi   anche   di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
              2-ter.   Le   Amministrazioni    che    emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
              2-quater.   I    soggetti    titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
              2-quinquies.  Entro  il  30  giugno   di   ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
              2-sexies.  All'attuazione  del  presente  articolo   le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.» 
              Il decreto legislativo del 29 dicembre  2011,  n.  229,
          recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              Il decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  recante
          «Codice  dei  contratti  pubblici",  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 14 e  53-bis,  comma
          3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  recante
          «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure»: 
              "Art. 14. Estensione della disciplina del PNRR al Piano
          complementare 
              1.  Le  misure  e  le  procedure  di  accelerazione   e
          semplificazione  per  l'efficace  e  tempestiva  attuazione
          degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle
          relative al rafforzamento  della  capacita'  amministrativa
          delle amministrazioni e delle stazioni  appaltanti  nonche'
          al meccanismo di  superamento  del  dissenso  e  ai  poteri
          sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti
          nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del
          decreto  legge  6  maggio  2021,  n.  59,  e  ai  contratti
          istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
          legislativo  31   maggio   2011,   n.   88.   Resta   ferma
          l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli
          interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n.
          59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 
              1-bis. Con riferimento  agli  interventi  previsti  dal
          Piano di investimenti strategici  su  siti  del  patrimonio
          culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera d), del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101,  nell'ambito  del  Piano  nazionale  per  gli
          investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza, le funzioni di  tutela  dei  beni  culturali  e
          paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
          speciale per il PNRR di cui all'articolo  29  del  presente
          decreto. 
              1-ter.  Con  riferimento   agli   interventi   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  numero  1,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,   n.   101,
          limitatamente alle aree del terremoto del 2016  nell'ambito
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario  ad
          acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove  nominato,  viene
          individuato nel Commissario straordinario del  Governo  per
          la  riparazione,  la   ricostruzione,   l'assistenza   alla
          popolazione e la  ripresa  economica  dei  territori  delle
          regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
              2.  Alla  gestione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la   coesione,   periodo   di   programmazione
          2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
          dicembre 2020, n.  178,  che  concorrono  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal PNRR, si provvede  in  deroga
          alle specifiche normative  di  settore,  con  le  procedure
          finanziarie del PNRR stabilite  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge  30
          dicembre 2020, n. 178. 
              2-bis. La disposizione di cui al  comma  2  si  applica
          anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147. A tale scopo con  apposita  delibera  del  CIPESS,  da
          adottare  entro  il  31  luglio  2022,  si  provvede   alla
          ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per  lo
          sviluppo e la coesione,  periodo  di  programmazione  2014-
          2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai  quali
          non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b),  e
          7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019,  n.  58.  Nell'ambito  di   tali   interventi,   sono
          individuati quelli per i quali trova applicazione il  primo
          periodo.» 
              «Art.  53-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          infrastrutture ferroviarie  e  di  edilizia  giudiziaria  e
          penitenziaria). - "Omissis 
              3. Per i progetti di cui al  comma  1,  ferma  restando
          l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
          di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le  procedure   di
          valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
          agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,  con  le
          risorse previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
          tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
          all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
          cui all'Allegato  IV  del  presente  decreto,  per  la  cui
          realizzazione e' nominato un commissario  straordinario  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44,  comma
          3, del presente decreto si applica, altresi', la  riduzione
          dei termini previsti dal  medesimo  articolo  4,  comma  2,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
          compatibilmente  con  i  vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
          previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 13 dicembre  2011.  In  relazione  agli
          interventi ferroviari diversi da quelli di cui al  primo  e
          al secondo periodo, i termini relativi al procedimento  per
          la  verifica  dell'assoggettabilita'  alla  valutazione  di
          impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
          di impatto ambientale sono ridotti della meta'. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 117,  comma  5  della
          Costituzione: 
              «Art. 117 - Omissis 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 120,  comma  2  della
          Costituzione: 
              «Art. 120: 
              Omissis 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione. 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni  urgenti
          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici»: 
              «Art.   4    (Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  nazionale.  Quando,   per   sopravvenute   ragioni
          soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
          sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
          cui al primo e al secondo periodo. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
          poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              2-bis. Relativamente ai progetti  delle  infrastrutture
          ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
          oggetto  anche  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione  che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui  all'articolo  48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  In  tal
          caso, fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  la
          stazione appaltante pone a base  di  gara  direttamente  il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti. 
              3. Per  l'esecuzione  degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
              3-bis.   e'   autorizzata   l'apertura   di    apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
              4. I Commissari straordinari  trasmettono  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
              5. Con i medesimi decreti  di  cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
              6. Al fine  di  fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
              6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di  realizzazione
          del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
          salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto  come  sistema
          MOSE,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con la regione  Veneto,  sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              6-ter. Al fine della piu'  celere  realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
              6-quater. Al fine di assicurare  la  piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6-quinquies.  Al  fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
              6-sexies. Anche  per  le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
              "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle  aree
          interessate da pericolosita'  o  da  rischio  idraulico  di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
              7. Alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
              7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello  sviluppo  economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
              7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel  limite
          complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
              8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione   e   il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
              a) le amministrazioni  competenti  che  subentrano  nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
              b) le amministrazioni  competenti  cui  trasferire  gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
              c) i centri di costo delle  amministrazioni  competenti
          cui  trasferire  le  risorse  presenti  sulla  contabilita'
          speciale  n.  3250,  intestata  al  Commissario  ad   acta,
          provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,  di  cui
          all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. 
              9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma  8,  la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
          di  cui  ai  commi  8  e  9,  le  risorse  esistenti  sulla
          contabilita' speciale 3250,  intestata  al  commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre  2002,
          n.  289,  sono  riassegnate,   ove   necessario,   mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
              12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
          e 9, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
              12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
              "148-bis. Le disposizioni dei commi da  140  a  148  si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
              12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
          1994, n.  20,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
              12-quater. All'articolo  16  della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
              "In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
              12-quinquies.  All'articolo  61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 6,  le  parole:  "31  dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
              b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle  opere
          previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle
          seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
              12-sexies. Al primo periodo del comma 13  dell'articolo
          55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  dopo  le  parole:
          "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
          di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della  Scala
          (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)". 
              12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
          lavori del Nodo  ferroviario  di  Genova  e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   e'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
              12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  525,  della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
              «Omissis 
              525. Fermo restando quanto previsto, in relazione  agli
          interventi finanziati in tutto o in parte  con  le  risorse
          del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
          per gli investimenti complementari di  cui  all'articolo  1
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  dagli
          articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
          77, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2021, n. 108, e dal titolo II della parte  I  del  medesimo
          decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo,
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili segnala i casi di inerzia  e  di  inadempimento
          degli impegni previsti da parte degli enti  di  gestione  e
          degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del
          soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi  da
          adottare per il ripristino, comunicandoli  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
          ministri, previa diffida ad adempiere entro il  termine  di
          trenta   giorni,   su   proposta   del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  nomina,  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, un Commissario straordinario  che  esercita  i
          necessari  poteri  sostitutivi  di  programmazione   e   di
          realizzazione degli interventi, e definisce  le  modalita',
          anche   contabili,   di    intervento.    Il    Commissario
          straordinario  opera  in  via  sostitutiva  anche  per   la
          realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
          di cui al comma 516 del presente articolo in  mancanza  del
          gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
          Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
          e  sono  posti  a  carico  delle  risorse  destinate   agli
          interventi. I compensi  dei  Commissari  straordinari  sono
          stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 21, comma  11.1,  del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,    recante
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei   conti   pubblici»   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - Omissis 
              11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio  della
          societa' di cui al comma 11,  l'avvio  della  realizzazione
          degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10
          previsti nel Piano  nazionale  di  interventi  nel  settore
          idrico di cui all'articolo 1, comma  516,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo  sviluppo  e  negli
          altri programmi finanziati con  altre  risorse  finanziarie
          nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi  di  cui
          allo stesso articolo 1, comma 516, della  citata  legge  n.
          205 del 2017, nonche' per la realizzazione degli  ulteriori
          interventi   e'    affidato    al    Segretario    generale
          dell'Autorita' di distretto dell'Appennino  Meridionale  in
          qualita'  di  Commissario  straordinario  di  governo.  Per
          l'attuazione del presente comma e  dell'articolo  1,  comma
          525, della citata legge n. 205  del  2017,  il  Commissario
          puo' nominare un numero di  massimo  tre  subcommissari  in
          relazione  alla  portata  e  al  numero  degli   interventi
          sostitutivi  e  puo'  altresi'  avvalersi   del   personale
          dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di
          enti pubblici e societa'  in  house  delle  amministrazioni
          centrali  dello  Stato,  dotate  di  specifica   competenza
          tecnica; al Commissario si applicano le previsioni  di  cui
          ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis  e
          7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre  2014,
          n. 133,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto
          dell'Appennino  Meridionale  e'  autorizzata  ad  assumere,
          previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a  tempo
          determinato non rinnovabile e  non  superiore  a  trentasei
          mesi  a  partire  dall'anno  2019,  ulteriori   unita'   di
          personale con funzioni tecniche di supporto alle  attivita'
          svolte  dal  Commissario,   in   deroga   ai   vincoli   di
          contenimento  della  spesa  di  personale  previsti   dalla
          normativa vigente, fino a 40 unita', e comunque nel  limite
          di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno.  Gli  oneri
          per il compenso del Commissario e  dei  subcommissari  sono
          posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I
          compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti
          in misura non superiore a quella indicata all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111.  Il  Commissario  provvede  al  trasferimento  alla
          societa' di cui al comma  11  delle  attivita'  di  cui  al
          presente comma e dei relativi rapporti  attivi  e  passivi,
          entro sessanta giorni  dalla  costituzione  della  medesima
          societa'.  Nel  caso  sia  nominato  un  nuovo   Segretario
          generale,  il  Commissario  cessa  dall'incarico  e   viene
          automaticamente sostituito dal nuovo Segretario. 
              Omissis.» 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi
          urgenti  per  la  coesione  sociale  e  territoriale,   con
          particolare riferimento a  situazioni  critiche  in  alcune
          aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 18: 
              «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e
          n. 2009/2034  per  la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei
          sistemi di collettamento, fognatura e  depurazione).  -  1.
          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non
          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il
          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in
          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo
          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
              Omissis.» 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141,
          recante «Misure urgenti  per  il  rispetto  degli  obblighi
          previsti  dalla   direttiva   2008/50/CE   sulla   qualita'
          dell'aria e proroga del termine  di  cui  all'articolo  48,
          commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229»: 
              «Art. 5 (Ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  le
          procedure d'infrazione in materia ambientale). - Omissis 
              6.  Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e   la
          realizzazione degli interventi di collettamento,  fognatura
          e depurazione di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni  dalla
          legge 27 febbraio 2017,  n.  18,  nonche'  degli  ulteriori
          interventi previsti all'articolo 4-septies,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
          sud e la coesione territoriale, un  Commissario  unico  che
          subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
          del Commissario unico nominato con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 26 aprile  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
          cessa dal proprio incarico alla data di  nomina  del  nuovo
          Commissario. 
              Omissis.»