((Art. 20 novies 
 
            Soggetti attuatori degli interventi relativi 
              alle opere pubbliche e ai beni culturali 
 
  1. Per gli interventi di riparazione,  ripristino  o  ricostruzione
delle opere pubbliche  e  dei  beni  culturali  di  cui  all'articolo
20-octies, i soggetti attuatori sono: 
    a) le regioni; 
    b) il Ministero della cultura; 
    c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d) l'Agenzia del demanio; 
    e) le diocesi, limitatamente agli interventi  sugli  immobili  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,  sottoposti
alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla  lettera  a)
del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata  all'articolo  14
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36; 
    f) le universita', limitatamente agli interventi  sugli  immobili
di loro proprieta' e di importo inferiore alla  soglia  di  rilevanza
europea indicata all'articolo 14 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)  del  comma
1, i presidenti delle  regioni  interessate,  ciascuno  per  l'ambito
territoriale  di  competenza,  con  apposito  provvedimento   possono
delegare ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di
governo degli ambiti territoriali ottimali lo  svolgimento  di  tutta
l'attivita' necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai  beni
danneggiati  di  titolarita'  dei  comuni  o  di  altri  enti  locali
interessati, fermo restando il potere regionale di delega di  cui  al
primo periodo del presente comma, il Commissario  straordinario  alla
ricostruzione,  con  propri  provvedimenti  ai  sensi   dell'articolo
20-ter, comma 8, puo' individuare lo  stesso  ente  locale  titolare,
ovvero lo stesso ente di governo  dell'ambito  territoriale  ottimale
territorialmente competente, quale soggetto attuatore  ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo. 
  3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva  messa
in sicurezza  e  al  definitivo  ripristino  della  viabilita'  delle
infrastrutture  stradali  di  interesse  nazionale  rientranti  nella
competenza della  societa'  ANAS  S.p.a.,  danneggiate  dagli  eventi
alluvionali  di   cui   all'articolo   20-bis,   ovvero   alla   loro
ricostruzione, in continuita' con gli interventi  gia'  realizzati  o
avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera  b),  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, la medesima societa' provvede,  secondo  quanto  previsto
nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma  2,  lettera  e),  del
presente decreto, in qualita' di  soggetto  attuatore,  eventualmente
operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse  del  fondo
di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, secondo le modalita' di cui all'articolo  20-octies,  comma  10,
previa  autorizzazione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sulla base della preventiva ricognizione,  da  parte  della
stessa  societa'  ANAS  S.p.a.,  delle  risorse  che  possono  essere
temporaneamente distolte dalla finalita'  cui  sono  destinate  senza
pregiudizio per le medesime. Per il  coordinamento  degli  interventi
finalizzati alla  definitiva  messa  in  sicurezza  e  al  definitivo
ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali  rientranti
nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli
eventi alluvionali di  cui  all'articolo  20-bis,  ovvero  alla  loro
ricostruzione, in continuita' con gli interventi  gia'  realizzati  o
avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera  b),  del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la societa'  ANAS
S.p.a.  opera  in  qualita'  di   soggetto   attuatore   e   provvede
direttamente, secondo quanto previsto nei piani di  cui  all'articolo
20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario,
anche  in  ragione  dell'effettiva  capacita'  operativa  degli  enti
interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando  in  via
di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e  con  le  medesime
modalita' di cui al primo  periodo  del  presente  comma.  Gli  oneri
connessi  al  supporto  tecnico  e  alle  attivita'   connesse   alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Le risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  868,  della
citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi  del  primo  e  del
secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a  valere  sulla
contabilita'   speciale   del    Commissario    straordinario    alla
ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)  del  comma
1, di importo superiore alla soglia  di  rilevanza  europea  indicata
all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte
le diocesi, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero
della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1,  lettere  a),
c) e d), del presente articolo. 
  5. Per gli interventi di competenza  delle  diocesi  e  degli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera  e),
di importo non superiore alla soglia europea per singolo  intervento,
si osservano le procedure previste per la ricostruzione  privata  sia
per l'affidamento  della  progettazione  sia  per  l'affidamento  dei
lavori. Con ordinanza commissariale ai  sensi  dell'articolo  20-ter,
comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e
il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalita' di  attuazione
del   presente   comma,   dirette   ad   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di  calcolo
del costo del progetto. 
  6.  Il  Commissario  straordinario  alla   ricostruzione   di   cui
all'articolo  20-ter  puo'  avvalersi,  previa  stipulazione  di  una
convenzione e senza oneri per le prestazioni  rese,  della  Struttura
per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo
1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  per  la
progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli
eventi  alluvionali   di   cui   all'articolo   20-bis,   individuati
nell'ambito della predetta convenzione e  nel  limite  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente per le attivita' di  progettazione
della citata Struttura.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 31  marzo  2023  n.  36,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici»: 
              «Art. 14 (Soglie  di  rilevanza  europea  e  metodi  di
          calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina  dei
          contratti misti). - 1. Per  l'applicazione  del  codice  le
          soglie di rilevanza europea sono: 
              a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori  e
          per le concessioni; 
              b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di  forniture,
          di servizi e  per  i  concorsi  pubblici  di  progettazione
          aggiudicati dalle stazioni appaltanti  che  sono  autorita'
          governative  centrali   indicate   nell'allegato   I   alla
          direttiva  2014/24/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
          forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti  operanti
          nel settore della difesa, questa  soglia  si  applica  solo
          agli   appalti   concernenti    i    prodotti    menzionati
          nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; 
              c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di  forniture,
          di servizi e  per  i  concorsi  pubblici  di  progettazione
          aggiudicati da  stazioni  appaltanti  sub-centrali;  questa
          soglia si applica anche agli appalti pubblici di  forniture
          aggiudicati  dalle  autorita'  governative   centrali   che
          operano  nel  settore  della  difesa,  quando  gli  appalti
          concernono prodotti non menzionati nell'allegato  III  alla
          direttiva 2014/24/UE; 
              d) euro 750.000 per gli appalti di  servizi  sociali  e
          assimilati  elencati  all'allegato   XIV   alla   direttiva
          2014/24/UE. 
              2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza  europea
          sono: 
              a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; 
              b) euro  431.000  per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
              c) euro 1.000.000 per i contratti  di  servizi,  per  i
          servizi sociali e  assimilati  elencati  nell'allegato  XIV
          alla direttiva 2014/24/UE. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea. 
              4.  Il  calcolo  dell'importo  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile,  al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione  appaltante.
          Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo  stimato,  ivi
          compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
          contratto esplicitamente stabiliti nei documenti  di  gara.
          Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
          i candidati o gli offerenti, ne  tiene  conto  nel  calcolo
          dell'importo stimato dell'appalto. 
              5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono
          composti  da  unita'   operative   distinte,   il   calcolo
          dell'importo stimato di un appalto  o  di  una  concessione
          tiene  conto  dell'importo  totale  stimato  per  tutte  le
          singole unita' operative. Se un'unita'  operativa  distinta
          e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto  o
          della propria concessione o  di  determinate  categorie  di
          essi,  il  relativo  importo  puo'   essere   stimato   con
          riferimento all'importo  attribuito  dall'unita'  operativa
          distinta. 
              6. La scelta del metodo  per  il  calcolo  dell'importo
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          per evitare l'applicazione delle  disposizioni  del  codice
          relative alle soglie europee. Un appalto  non  puo'  essere
          frazionato  per  evitare  l'applicazione  delle  norme  del
          codice,  tranne  nel  caso  in  cui  ragioni  oggettive  lo
          giustifichino. 
              7. L'importo  stimato  dell'appalto  o  concessione  e'
          quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
          di gara o del bando di gara o, nei  casi  in  cui  non  sia
          prevista  un'indizione  di  gara,  al  momento  in  cui  la
          stazione appaltante o l'ente concedente avvia la  procedura
          di affidamento del contratto. 
              8. Per  gli  appalti  pubblici  di  lavori  il  calcolo
          dell'importo stimato tiene conto  dell'importo  dei  lavori
          stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
          che siano necessari all'esecuzione  dei  lavori.  L'importo
          delle forniture o dei servizi non necessari  all'esecuzione
          di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
          all'importo dell'appalto di lavori  in  modo  da  sottrarre
          l'acquisto di tali forniture  o  servizi  dall'applicazione
          delle disposizioni del codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
              a)  quando  un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato l'importo complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
              b) quando  l'importo  cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione  di
          ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
              a) quando  un  progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e  2  e'  computato  l'importo  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
              b) quando  l'importo  cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione  di
          ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  l'appalto   per
          singoli lotti senza applicare le  disposizioni  del  codice
          quando l'importo stimato al netto dell'IVA  del  lotto  sia
          inferiore a euro 80.000  per  le  forniture  o  i  servizi,
          oppure a euro 1.000.000 per  i  lavori,  purche'  l'importo
          cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento
          dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati
          frazionati l'opera prevista, il  progetto  di  acquisizione
          delle forniture  omogenee  o  il  progetto  di  prestazione
          servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto: 
              a) l'importo reale complessivo dei  contratti  analoghi
          conclusi  nel  corso   dei   dodici   mesi   precedenti   o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o di  importo  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
              b)  l'importo   stimato   complessivo   dei   contratti
          aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
          consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
          ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
          il  calcolo  dell'importo  stimato   dell'appalto   e'   il
          seguente: 
              a) per gli appalti pubblici di durata determinata  pari
          o inferiore a dodici mesi,  l'importo  stimato  complessivo
          per la durata dell'appalto o, se la durata supera i  dodici
          mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato
          di quello residuo; 
              b) per gli appalti pubblici di durata  indeterminata  o
          che   non   puo'   essere   definita,   l'importo   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi,  l'importo  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  dell'importo   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
              a) per i servizi assicurativi il  premio  da  pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
              b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli
          onorari, le commissioni da pagare, gli  interessi  e  altre
          forme di remunerazione; 
              c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
              d) per gli appalti pubblici di servizi che non  fissano
          un prezzo complessivo: 
              1) in caso di appalti  di  durata  determinata  pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
              2)  in  caso  di  appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,    l'importo    mensile
          moltiplicato per 48. 
              15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture si  fonda  sull'importo  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, l'importo da prendere  in  considerazione  e'
          l'importo massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17.  Nel  caso  di  partenariati   per   l'innovazione,
          l'importo  da  prendere  in  considerazione  e'   l'importo
          massimo stimato, al  netto  dell'IVA,  delle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
          previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
          o dei lavori da mettere a punto e  fornire  alla  fine  del
          partenariato. 
              18. I contratti che hanno per oggetto due o  piu'  tipi
          di prestazioni sono  aggiudicati  secondo  le  disposizioni
          applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
          principale. L'oggetto principale  e'  determinato  in  base
          all'importo  stimato  piu'   elevato   tra   quelli   delle
          prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
          concorre alla procedura  di  affidamento  di  un  contratto
          misto  deve  possedere  i  requisiti  di  qualificazione  e
          capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
          lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. 
              19.  Se  le  diverse  parti  di   un   contratto   sono
          oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
          le diverse parti di un contratto  sono  oggettivamente  non
          separabili, si applica il comma 23. 
              20. Nel  caso  di  appalti  che  per  il  loro  oggetto
          rientrano solo in  parte  nel  campo  di  applicazione  del
          codice,  le  stazioni  appaltanti  possono   scegliere   di
          aggiudicare appalti distinti o di  aggiudicare  un  appalto
          unico. Se le stazioni appaltanti  scelgono  di  aggiudicare
          appalti  distinti,  il  regime  giuridico   applicabile   a
          ciascuno di tali appalti e'  determinato  in  base  al  suo
          oggetto. 
              21. I contratti misti che contengono  elementi  sia  di
          appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
          sia di concessioni sono  aggiudicati  in  conformita'  alle
          disposizioni del codice che disciplinano  gli  appalti  nei
          settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
          contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo  il
          presente  articolo,  sia  pari  o  superiore  alla   soglia
          pertinente. 
              22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte
          nei settori ordinari e in parte nei  settori  speciali,  le
          disposizioni  applicabili  sono   determinate   dai   commi
          seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20. 
              23. Se le diverse parti  di  un  determinato  contratto
          sono oggettivamente non  separabili,  il  regime  giuridico
          applicabile e' determinato in base  all'oggetto  principale
          del contratto in questione. 
              24. Nei settori speciali, nel caso di contratti  aventi
          ad oggetto prestazioni strumentali  a  piu'  attivita',  le
          stazioni  appaltanti  possono  scegliere   di   aggiudicare
          appalti distinti per ogni attivita'  o  di  aggiudicare  un
          appalto  unico.  Se  le  stazioni  appaltanti  scelgono  di
          aggiudicare   appalti   distinti,   il   regime   giuridico
          applicabile a ciascuno  di  essi  e'  determinato  in  base
          all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
          decidono di aggiudicare un appalto unico,  si  applicano  i
          commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
          o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
          di  escludere  l'appalto  o  gli  appalti  dall'ambito   di
          applicazione del codice. 
              25.  A  un  appalto  avente  ad   oggetto   prestazioni
          strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
          disposizioni relative  alla  principale  attivita'  cui  la
          prestazione e' destinata. 
              26. Nel caso di appalti aventi ad  oggetto  prestazioni
          per cui e' oggettivamente  impossibile  stabilire  a  quale
          attivita'  esse  siano   principalmente   strumentali,   le
          disposizioni applicabili sono determinate come segue: 
              a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del
          codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se
          una delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          relative  all'aggiudicazione  degli  appalti  nei   settori
          ordinari   e   l'altra    dalle    disposizioni    relative
          all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali; 
              b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del
          codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se
          una delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          relative  all'aggiudicazione  degli  appalti  nei   settori
          speciali   e   l'altra    dalle    disposizioni    relative
          all'aggiudicazione delle concessioni; 
              c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del
          codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se
          una delle  attivita'  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          relative  all'aggiudicazione  degli  appalti  nei   settori
          speciali e l'altra non e' soggetta a tali disposizioni, ne'
          a quelle  relative  all'aggiudicazione  degli  appalti  nei
          settori   ordinari    o    alle    disposizioni    relative
          all'aggiudicazione delle concessioni. 
              27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi
          di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei  settori
          speciali  e  di  concessioni,   il   contratto   misto   e'
          aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
          disciplinano gli  appalti  nei  settori  speciali,  purche'
          l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
          un appalto disciplinato  da  tali  disposizioni,  calcolato
          secondo il presente articolo, sia  pari  o  superiore  alla
          soglia pertinente. 
              28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa
          e sicurezza si applica l'articolo 137. 
              29. Per i contratti misti  di  concessione  si  applica
          l'articolo 180.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 comma  2,  lettere
          b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  recante
          «Codice della protezione civile». 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - Omissis 
              2.Fermo restando quanto previsto al  comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              Omissis 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  868,  della
          legge del 28 dicembre 2015, n. 208,  recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016)»: 
              «Omissis 
              868.  Al   fine   di   migliorare   la   capacita'   di
          programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa  e
          per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
          finanziarie, a decorrere dal 1º  gennaio  2016  le  risorse
          iscritte nel  bilancio  dello  Stato,  a  qualunque  titolo
          destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito  fondo
          da iscrivere nello stato di previsione del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto
          previsto al primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su proposta del Ministro competente, le  opportune
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 3-bis,  del
          decreto-legge  del  6   luglio   2011,   n.   98,   recante
          «Disposizioni urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
              «Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
          S.p.A.). - Omissis 
              3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma
          3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a.  una
          quota non superiore al 12,5  per  cento  del  totale  dello
          stanziamento destinato alla  realizzazione  dell'intervento
          per spese non previste da altre  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari  e  non  inserite  nel  quadro  economico  di
          progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015.  Per  i
          quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022,
          la quota di cui al precedente periodo non puo' superare  il
          9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
          dell'intervento. Entro il  predetto  limite,  il  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sulla
          base delle risultanze della  contabilita'  analitica  sulle
          spese effettivamente sostenute da parte  dell'ANAS  s.p.a.,
          stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'  con
          obiettivo di efficientamento dei costi". 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  162  a
          170,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante,
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
              «Omissis 
              162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  e'  individuata  un'apposita
          Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
          di seguito denominata Struttura. Il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a  indicarne
          la   denominazione,   l'allocazione,   le   modalita'    di
          organizzazione e le funzioni. 
              163.  Ferme  restando   le   competenze   delle   altre
          amministrazioni,   la   Struttura,   su   richiesta   delle
          amministrazioni  centrali   e   degli   enti   territoriali
          interessati,  che  ad  essa  possono  rivolgersi  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          convenzione  e   senza   oneri   diretti   di   prestazioni
          professionali rese per gli enti  territoriali  richiedenti,
          svolge  le  proprie  funzioni,  nei  termini  indicati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 162, al fine di favorire lo sviluppo  e  l'efficienza
          della  progettazione  e  degli  investimenti  pubblici,  di
          contribuire    alla     valorizzazione,     all'innovazione
          tecnologica, all'efficientamento  energetico  e  ambientale
          nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
          pubblici,   alla   progettazione   degli   interventi    di
          realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
          edifici e beni pubblici, anche  in  relazione  all'edilizia
          statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
          nonche'  alla   predisposizione   di   modelli   innovativi
          progettuali ed  esecutivi  per  edifici  pubblici  e  opere
          similari e connesse o con elevato grado  di  uniformita'  e
          ripetitivita'. 
              164. Il personale tecnico  della  Struttura  svolge  le
          attivita' di propria competenza in piena  autonomia  e  con
          indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche,  anche
          attivando opportune collaborazioni  con  gli  altri  organi
          dello Stato aventi  competenze  per  le  attivita'  di  cui
          trattasi. La  Struttura  puo'  operare  in  supporto  e  in
          raccordo  con  altre  amministrazioni,  nelle  materie   di
          propria competenza. 
              165. Al fine di consentire lo svolgimento  dei  compiti
          previsti  dai  commi  da  162   a   170,   e'   autorizzata
          l'assunzione a tempo indeterminato, con  destinazione  alla
          Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo  di  300
          unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
          tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento,  a
          livello impiegatizio e di  quadro,  nonche'  con  qualifica
          dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale  e'
          assunto, anche in momenti diversi, con procedura  selettiva
          pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i  cui  criteri
          per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
          pubblicita',   imparzialita'   e    valorizzazione    della
          professionalita'. 
              166. A valere sul contingente di personale  di  cui  al
          comma 165, 120 unita' sono assegnate  temporaneamente  alle
          province  delle  regioni  a  statuto   ordinario   per   lo
          svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al  comma  164
          nell'ambito delle stazioni uniche  appaltanti  provinciali,
          previa intesa in sede di Conferenza unificata. 
              167.  Per  garantire  l'immediata  operativita'   della
          Struttura negli ambiti di intervento di cui al  comma  163,
          in sede di prima applicazione dei commi  da  162  a  170  e
          limitatamente alle prime 50 unita' di  personale,  si  puo'
          procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
          attingendo  dal  personale   di   ruolo,   anche   mediante
          assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
          sulla  base  di  appositi  protocolli   d'intesa   con   le
          amministrazioni  pubbliche  e  per  singoli   progetti   di
          interesse specifico per le predette amministrazioni. 
              168. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          introdotte, in relazione alle funzioni  e  attivita'  della
          Struttura,  norme  di  coordinamento  con  la  legislazione
          vigente e, in particolare, con il codice di cui al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              169. Tutti gli atti connessi  con  l'istituzione  della
          Struttura sono esenti da imposte e tasse. 
              170.  Agli  oneri   connessi   all'istituzione   e   al
          funzionamento della Struttura, nonche'  all'assunzione  del
          personale di cui ai commi 165 e  167,  compresi  gli  oneri
          relativi al personale di cui al comma 166,  si  provvede  a
          valere sulle risorse di cui al comma 106.»