Art. 13 Richiesta di pagamento dell'importo riconosciuto all'avvocato 1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell'importo riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA. 2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emette il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia.