Art. 13 
 
    Richiesta di pagamento dell'importo riconosciuto all'avvocato 
 
  1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art.  5,
comma 1, lettera g), per il pagamento  dell'importo  riconosciuto  ai
sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica  intestata  al
Ministero, completa di apposito codice IPA. 
  2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1,  emette  il
mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito
capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per
gli affari di giustizia.