Art. 12 
 
            Procedure di utilizzo del credito di imposta 
 
  1. I crediti di imposta, riconosciuti in  conformita'  al  presente
decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai  sensi  dell'art.  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e
11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato,  a
pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite
i  servizi  telematici  messi  a  disposizione  dalla  Agenzia  delle
entrate.  L'ammontare  del   credito   di   imposta   utilizzato   in
compensazione non puo' eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a
pena di scarto dell'operazione di versamento. Le persone fisiche  non
titolari  di  redditi  di  impresa  o  di  lavoro  autonomo   possono
utilizzare il credito spettante in diminuzione delle  imposte  dovute
in base alla dichiarazione dei redditi. 
  2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non danno luogo a
rimborso. 
  3. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni
effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della  giustizia  e  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  provvedono  annualmente  al
versamento dell'importo corrispondente  all'ammontare  delle  risorse
destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita'  speciale  n.  1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».