Art. 14
Trasmissione dati
1. Ai fini di cui all'art. 12, il Ministero, almeno cinque giorni
prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda,
trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema
avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e
organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento,
l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione, nonche'
l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita'
sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali,
dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il
sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato
il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in
compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.