Art. 42 
 
Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga 
 
  1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con  un  numero
di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che  hanno  in  corso
piani di riorganizzazione aziendale  non  ancora  completati  per  la
complessita' degli stessi, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze puo' essere autorizzato, a domanda, in via  eccezionale
e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, in continuita'  con  le  tutele  gia'  autorizzate,  un
ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una  durata
massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31  dicembre
2023,  al  fine  di  salvaguardare  il  livello  occupazionale  e  il
patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. 
  2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure
e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. 
  3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite  di
spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno  2023.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  4. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  3,  pari  a  46,1
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere  sulle  risorse
del  Fondo  sociale  ((per  occupazione))   e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183: 
              «Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
          unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e   quello
          straordinario  di  integrazione   salariale   non   possono
          superare la durata massima complessiva di  24  mesi  in  un
          quinquennio   mobile,   fatto   salvo    quanto    previsto
          all'articolo 22, comma 5. 
              2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
          e affini, nonche' per le imprese di  cui  all'articolo  10,
          comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
          trattamento   ordinario   e   quello    straordinario    di
          integrazione  salariale  non  possono  superare  la  durata
          massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  22,  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
              «Art.  22  (Durata).   -   1.   Per   la   causale   di
          riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
          lettera a), e relativamente a ciascuna  unita'  produttiva,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
          un quinquennio mobile. 
              2.  Per  la  causale  di   crisi   aziendale   di   cui
          all'articolo 21, comma 1, lettera  b),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  12
          mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
          essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
          terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. 
              3. Per la causale di contratto di solidarieta'  di  cui
          all'articolo 21, comma 1, lettera  c),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  24
          mesi, anche continuativi, in un  quinquennio  mobile.  Alle
          condizioni previste dal comma 5,  la  durata  massima  puo'
          raggiungere 36 mesi, anche  continuativi,  nel  quinquennio
          mobile. 
              4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
          aziendale,  possono  essere  autorizzate  sospensioni   del
          lavoro soltanto nel limite  dell'80  per  cento  delle  ore
          lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
          al programma autorizzato. 
              5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          di cui all'articolo 4, comma 1, la durata  dei  trattamenti
          per la causale di contratto di solidarieta' viene computata
          nella misura della meta' per la parte non  eccedente  i  24
          mesi e per intero per la parte eccedente. 
              6. La disposizione di cui al comma  5  non  si  applica
          alle imprese edili e affini.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24,  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
              «Art. 24 (Consultazione sindacale). - 1. L'impresa  che
          intende  richiedere   il   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale per le causali di  cui  all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e  b),  e'  tenuta  a  comunicare,
          direttamente o tramite l'associazione  imprenditoriale  cui
          aderisce  o   conferisce   mandato,   alle   rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  a   livello   nazionale,   le   cause   di
          sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
          e  la  durata  prevedibile,  il   numero   dei   lavoratori
          interessati. 
              2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazione  e'
          presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al  comma  1,
          domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
          domanda e' trasmessa,  ai  fini  della  convocazione  delle
          parti, al competente ufficio individuato dalla regione  del
          territorio di riferimento, qualora  l'intervento  richiesto
          riguardi unita' produttive ubicate in una sola  regione,  o
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  qualora
          l'intervento riguardi unita'  produttive  ubicate  in  piu'
          regioni. In tale caso il Ministero richiede,  comunque,  il
          parere delle regioni interessate. 
              3.  Costituiscono  oggetto  dell'esame   congiunto   da
          tenersi anche in via telematica il programma che  l'impresa
          intende attuare, comprensivo della durata e del numero  dei
          lavoratori interessati  alla  sospensione  o  riduzione  di
          orario e delle ragioni che rendono  non  praticabili  forme
          alternative di riduzioni di orario,  nonche'  delle  misure
          previste per  la  gestione  delle  eventuali  eccedenze  di
          personale,  i  criteri  di   scelta   dei   lavoratori   da
          sospendere, che devono essere coerenti con le  ragioni  per
          le quali e' richiesto l'intervento, e  le  modalita'  della
          rotazione    tra    i    lavoratori    o     le     ragioni
          tecnico-organizzative della mancata adozione di  meccanismi
          di rotazione. 
              4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate
          da imprese edili e affini, le  parti  devono  espressamente
          dichiarare  la  non  percorribilita'   della   causale   di
          contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma  1,
          lettera c). 
              5. L'intera procedura di consultazione, attivata  dalla
          richiesta di esame  congiunto,  si  esaurisce  entro  i  25
          giorni successivi a quello in  cui  e'  stata  avanzata  la
          richiesta  medesima,  ridotti  a  10  per  le  imprese  che
          occupano fino a 50 dipendenti. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60  giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  definito
          l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
          titolo di sanzione per il mancato rispetto delle  modalita'
          di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25,  del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
              «Art. 25 (Procedimento). - 1. La domanda di concessione
          di trattamento straordinario di integrazione  salariale  e'
          presentata entro sette giorni  dalla  data  di  conclusione
          della procedura di consultazione sindacale o dalla data  di
          stipula  dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo   al
          ricorso all'intervento e deve essere corredata  dell'elenco
          nominativo dei lavoratori interessati dalle  sospensioni  o
          riduzioni  di  orario.  Tali  informazioni   sono   inviate
          dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il  tramite
          del  sistema  informativo  unitario  delle  politiche   del
          lavoro, ai fini delle attivita' e  degli  obblighi  di  cui
          all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
          dell'integrazione salariale l'impresa comunica  inoltre  il
          numero dei lavoratori mediamente occupati  presso  l'unita'
          produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
          distinti per orario contrattuale. 
              2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come
          concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
          data di presentazione della domanda di cui al comma 1. 
              3. In caso di presentazione tardiva della  domanda,  il
          trattamento decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla
          presentazione della domanda medesima. 
              4. Qualora dalla omessa o tardiva  presentazione  della
          domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
          totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
          tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
          importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
          percepita. 
              5.  La   domanda   di   concessione   del   trattamento
          straordinario  di  integrazione   salariale   deve   essere
          presentata in unica soluzione contestualmente al  Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  alle  Direzioni
          territoriali  del  lavoro  competenti  per  territorio.  La
          concessione del predetto trattamento  avviene  con  decreto
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
          l'intero   periodo   richiesto.   Fatte   salve   eventuali
          sospensioni del procedimento amministrativo che si  rendano
          necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al  secondo
          periodo e' adottato entro  90  giorni  dalla  presentazione
          della domanda da parte dell'impresa. 
              6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti  per
          territorio,  nei  tre  mesi  antecedenti   la   conclusione
          dell'intervento di integrazione salariale,  procedono  alle
          verifiche  finalizzate   all'accertamento   degli   impegni
          aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa  al
          competente  ufficio  ministeriale  entro  30  giorni  dalla
          conclusione dell'intervento straordinario  di  integrazione
          salariale autorizzato. Nel  caso  in  cui  dalla  relazione
          ispettiva emerga il mancato  svolgimento,  in  tutto  o  in
          parte,   del   programma   presentato   dall'impresa,    il
          procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
          cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90  giorni  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
          ai fini istruttori. 
              7.  L'impresa,  sentite  le  rappresentanze   sindacali
          aziendali o la  rappresentanza  sindacale  unitaria,  o  in
          mancanza le articolazioni territoriali  delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale, puo' chiedere una  modifica  del  programma  nel
          corso del suo svolgimento.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  1,  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  recante  Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              (Omissis).»