Art. 24 
 
     Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica 
 
  1.  All'articolo   119,   comma   8-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le  parole:  «30  settembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 119,  comma  8-bis,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - (Omissis) 
                8-bis. Per gli interventi effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto di demolizione e ricostruzione di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
          per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90  per
          cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
          per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
          quelle  sostenute  nell'anno  2025.  Per   gli   interventi
          effettuati su unita' immobiliari dalle persone  fisiche  di
          cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
          spetta anche per le spese sostenute entro  il  31  dicembre
          2023, a condizione che alla  data  del  30  settembre  2022
          siano stati effettuati lavori per almeno il  30  per  cento
          dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
          compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
          articolo. Per gli  interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a  15.000  euro.
          Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
          9, lettera c), compresi  quelli  effettuati  dalle  persone
          fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno  dello
          stesso edificio, e dalle cooperative di  cui  al  comma  9,
          lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per   cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2023. 
                (Omissis).».