Art. 27 
 
      Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo 
 
  1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, i  periodi  secondo  e  seguenti  sono  sostituiti  dal
seguente:  «Nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione  europea,   come
interpretato dalle pronunce  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti  sottoscritti
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente  decreto  continuano   ad   applicarsi,   fatte   salve   le
disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e  di
arricchimento senza causa, le disposizioni  dell'articolo  125-sexies
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti  alla  data
della sottoscrizione dei contratti;  non  sono  comunque  soggette  a
riduzione le imposte.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11-octies, comma  2
          del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  recante
          «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le
          imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
          territoriali», come modificato dal presente articolo: 
                «Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - (Omissis) 
                2. L' articolo 125-sexies del testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito  dal
          comma 1, lettera c), del presente articolo, si  applica  ai
          contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Nel  rispetto  del  diritto   dell'Unione   europea,   come
          interpretato  dalle  pronunce  della  Corte  di   Giustizia
          dell'Unione europea, in caso di estinzioni  anticipate  dei
          contratti sottoscritti  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          continuano ad applicarsi, fatte salve le  disposizioni  del
          codice  civile  in  materia  di  indebito  oggettivo  e  di
          arricchimento senza causa,  le  disposizioni  dell'articolo
          125-sexies del testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e creditizia di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigenti alla data  della  sottoscrizione  dei
          contratti;  non  sono  comunque  soggette  a  riduzione  le
          imposte.».