(( Art. 13 - bis
Disposizione per la verifica della maggiore eta'
per l'accesso a siti pornografici
1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere
pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignita' e ne
compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di
salute pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i
fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in
Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a
verificare la maggiore eta' degli utenti, al fine di evitare
l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni
diciotto.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita'
tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti
ad adottare per l'accertamento della maggiore eta' degli utenti,
assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto
della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello
scopo.
4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci
sistemi di verifica della maggiore eta' conformi alle prescrizioni
impartite nel predetto provvedimento.
5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo e, in caso di
inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche
d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n.
249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di
inottemperanza alla diffida, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito
o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui
al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della
diffida dell'Autorita'. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 42 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE)
2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri, concernente il testo unico per la fornitura di
servizi di media audiovisivi in considerazione
dell'evoluzione delle realta' del mercato):
«Art. 42 (Misure di tutela). - 1. Fatti salvi gli
articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di
video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare
misure adeguate a tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli
utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano
nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma
dell'articolo 38, comma 3;
b) il grande pubblico da programmi, video generati
dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che
istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un
gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di
uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) il grande pubblico da programmi, video generati
dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che
includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai
sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione
europea, con particolare riferimento alla pubblica
provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di
pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4,
della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi
dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.
2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di
video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a
conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43,
relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive
promosse commercialmente, vendute o organizzate.
L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di piattaforme per
la condivisione di video adottino misure adeguate a
conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43
relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive
non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli
stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di
video soggetti alla giurisdizione italiana informano
chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i
video generati dagli utenti contengano comunicazioni
commerciali audiovisive, a condizione che tali
comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera
c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.
3. L'Autorita', sentito il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove
forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione
tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010,
come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I
codici sono comunicati senza indugio all'Autorita', che ne
verifica la conformita' alla legge e ai propri atti
regolatori e attribuisce loro efficacia con propria
delibera di approvazione, vigilando altresi' sulla loro
attuazione.
4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano
altresi' misure finalizzate a ridurre in maniera efficace
l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni
commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari,
inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze
nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o
fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi
grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui
assunzione eccessiva nella dieta generale non e'
raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le
comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la
qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali
alimenti e bevande.
5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori, con
proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui
indica i criteri specifici informatori dei codici di
condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del
contenuto del servizio offerto, del danno che questo puo'
causare, delle caratteristiche della categoria di persone
da tutelare nonche' di tutti i diritti e gli interessi
legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma
per la condivisione di video e degli utenti che hanno
creato o caricato contenuti, nonche' dell'interesse
pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo
- preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in
cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e
tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la
condivisione di video e della natura del servizio offerto.
L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza
concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di
conformita', nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'.
6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1,
lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti
alle piu' rigorose misure di controllo dell'accesso.
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di
video sono in ogni caso tenuti a:
a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei
termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per
la condivisione di video, la cui accettazione da parte
degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
b) includere e applicare, nei termini e nelle
condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione
di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
della direttiva (UE)2018/1808 per le comunicazioni
commerciali audiovisive non promosse commercialmente,
vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la
condivisione di video;
c) avere una funzionalita' che consente agli utenti
che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se
tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive
di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente
presumere che sono a conoscenza;
d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile
uso affinche' gli utenti delle piattaforme per la
condivisione di video possano segnalare o indicare al
fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al
comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori
di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli
utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato
alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati
personali, l'eta' degli utenti delle piattaforme di
condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che
possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori;
g) predisporre sistemi di facile uso che consentano
agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video
di valutare i contenuti di cui al comma 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto
la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai
contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale
o morale dei minori;
i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso
ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami
degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per
la condivisione di video in relazione all'attuazione delle
misure di cui alle lettere da d) a h);
l) predisporre misure e strumenti efficaci di
alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in
merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti
generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione
di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono
trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere
all'Autorita' giudiziaria, per la risoluzione delle
controversie derivanti dall'applicazione del presente
articolo, e' ammesso il ricorso alle procedure alternative
e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra
utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di
video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso
dall'Autorita' entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del presente testo unico.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di
servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle
disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano
le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma
9.».
- Per l'articolo 1 del citato decreto legislativo 31
luglio 1997, n. 249, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 13.