Art. 21
Tipi di intervento applicabili
1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui
mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi
operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento:
a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di
mutualizzazione;
b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che
rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato,
anche per il magazzinaggio collettivo;
c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di
un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie
stabilito dell'autorita' regionale competente o ai fini di
adattamento climatici;
d) ritiro dal mercato, ai fini della distribuzione gratuita o per
altre destinazioni;
e) assicurazione sul raccolto e sulle perdite commerciali subite
dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali, avversita'
atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;
f) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre
organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;
g) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di
paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai
mercati dei Paesi terzi;
h) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i
consumatori;
2. In presenza di condizioni di particolare gravita', le Regioni,
previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente
autorizzare la raccolta verde o la mancata raccolta degli
ortofrutticoli.