Art. 22
Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato
1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti
caritativi, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, lettera f) del
regolamento di base e dell'art. 27 del regolamento delegato, anche
attraverso la trasformazione dei prodotti volta ad agevolare il
ritiro. L'entita' complessiva del sostegno non supera il limite
stabilito dall'art. 26, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE)
2022/126;
b) realizzazione di biomasse a fini energetici;
c) alimentazione animale;
d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la
distillazione in alcool;
e) biodegradazione o compostaggio.
2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono
consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore
l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni.
3. Le altre destinazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
comma 1, devono rispettare le condizioni stabilite dall'art. 19 del
regolamento delegato e riguardare prodotti deperibili che non possono
essere destinati ad un immagazzinamento duraturo senza l'ausilio
della refrigerazione. Pertanto, sono esclusi da questa misura i
prodotti ortofrutticoli di cui ai codici ex 0802 e 12129200 di cui
all'allegato I del decreto.