Art. 23
Ritiri destinati alla beneficenza
1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione
gratuita, si applica l'art. 52, paragrafo 6, lettera a) del
regolamento di base solo se conferiti ad Enti caritativi riconosciuti
secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati
dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed
iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.
2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il
monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1
e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del
regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli
Enti caritativi riconosciuti.