Art. 19 
 
Rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti  territoriali
  e del Dipartimento per le politiche di  coesione  della  Presidenza
  del Consiglio dei ministri 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2024,  al  fine   di   promuovere   il
rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   delle    regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e
dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonche' per rafforzare
le funzioni  di  coordinamento  nazionale  del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le
predette  amministrazioni,  nell'ambito   delle   vigenti   dotazioni
organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, personale non dirigenziale,  da  inquadrare  nel
livello iniziale dell'area  dei  funzionari  prevista  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali -
ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  nel  limite  massimo
complessivo di  duemiladuecento  unita',  di  cui  settantuno  unita'
riservate al predetto Dipartimento. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  provvede  alla  pubblicazione,
nel proprio sito internet istituzionale,  di  un  avviso  finalizzato
all'acquisizione delle  manifestazioni  d'interesse  da  parte  delle
regioni, delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni  di
comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilita', le
manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unita' di personale
richieste  e  i  relativi  profili  professionali  in  coerenza   con
l'attuazione delle politiche  di  coesione,  contengono  l'assunzione
dell'obbligo di adibire il personale  reclutato  esclusivamente  allo
svolgimento di attivita' direttamente  afferenti  alle  politiche  di
coesione. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato,
su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno di  personale  effettuata  tramite  la  manifestazione  di
interesse di cui al comma 2, sono definiti i criteri di  ripartizione
tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e  delle
unita' di personale di cui al comma 1, entro  i  seguenti  limiti  di
spesa: 
    a) euro 2.631.154 per  l'anno  2024  e  euro  5.262.307  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da  destinare  al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    b) euro 5.639.375 per l'anno  2024  e  euro  11.278.750  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia; 
    c) euro 1.505.000 per  l'anno  2024  e  euro  3.010.000  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle
citta' metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    d) euro 2.902.500 per  l'anno  2024  e  euro  5.805.000  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle
province appartenenti alle regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    e) euro 35.991.000 per l'anno 2024  e  euro  71.982.000  annui  a
decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare agli
enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  4. Al fine  di  favorire  l'acquisizione,  il  rafforzamento  e  la
verifica delle competenze  specifiche  in  materia  di  politiche  di
coesione, in coerenza con le finalita' e la  titolarita'  del  citato
Programma Nazionale FESR FSE+ Capacita' per la coesione  2021-  2027,
il reclutamento del personale  di  cui  al  comma  1  e'  effettuato,
attraverso una o piu' procedure per esami, dal  Dipartimento  per  la
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si
avvale  della  Commissione   per   l'attuazione   del   Progetto   di
Riqualificazione  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM)  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa  con  il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. In  deroga  all'articolo  35,  comma  5,  del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo  9,  comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, i componenti  delle  commissioni  esaminatrici
sono nominati dal Dipartimento per le  politiche  di  coesione  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  lo  svolgimento  delle
procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  comma  la   spesa   e'
quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024. 
  5.  L'assegnazione  alle  amministrazioni   di   destinazione   dei
vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito  conclusiva
del concorso avviene in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  con  il
decreto di cui al  comma  3.  Coloro  che,  pur  avendo  superato  il
concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre
i  posti  autorizzati,  sono  iscritti  secondo  l'ordine  di   detta
graduatoria in un elenco, istituito presso  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere  non
oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unita' di
personale  a  tempo  indeterminato,   nei   limiti   delle   facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  da   inquadrare
nell'area  dei  funzionari  di  cui  al  comma  1  e  destinate  allo
svolgimento di attivita' direttamente  afferenti  alle  politiche  di
coesione. 
  6. Al termine della procedura selettiva i  vincitori  del  concorso
pubblico frequentano  un  corso  di  formazione  sulle  politiche  di
coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di  formazione,
da frequentare in presenza, e' erogato  dall'associazione  Formez  PA
ovvero da istituzioni universitarie  specificamente  selezionate  dal
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. Il corso di formazione prevede, altresi', l'espletamento  di
apposita  sessione  formativa  mediante  l'apposita  piattaforma   di
formazione messa  a  disposizione  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Per   la
partecipazione al corso di formazione e' riconosciuta  una  borsa  di
studio di mille euro mensili  lordi.  Il  pagamento  della  borsa  di
studio di cui  al  secondo  periodo  e'  effettuato,  successivamente
all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di  assegnazione.  Con
apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per  le  politiche
di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  le
istituzioni  universitarie  di  cui  al  primo  periodo  ovvero   con
l'associazione Formez PA sono stabilite  le  modalita'  organizzative
del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per
lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la
spesa e' quantificata nel limite massimo di 11.000.000  di  euro  per
l'anno 2024. 
  7. Fino al 31 dicembre 2029,  il  personale  reclutato  secondo  le
modalita'  di  cui  al  comma   5   ed   assegnato   alle   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1, non puo' accedere  alle  procedure
di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, ne' essere utilizzato presso amministrazioni  pubbliche
diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco  o
altro provvedimento di contenuto o effetto analogo. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi  1,  3,  4,  e  6,  pari  a  euro
62.669.029 per l'anno  2024  e  euro  97.338.057  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2029,  a  valere  sulle  risorse  del
Programma Nazionale FESR FSE+ « Capacita' per la coesione 2021-2027 »
approvato con decisione di esecuzione  C(2023)  374  del  12  gennaio
2023, ferme restando le modalita' di rendicontazione del Programma ai
sensi degli articoli 37 e  95  del  regolamento  (UE)  2021/1060  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; 
    b) quanto a euro 5.262.307  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a euro 11.278.750 annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    d) quanto a euro 3.010.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo  a  favore  delle  citta'
metropolitane di cui  all'articolo  1,  comma  783,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
    e) quanto a euro 5.805.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo a favore  delle  province
di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178; 
    f) quanto a euro 71.982.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  9. A decorrere dall'anno 2030,  le  risorse  di  cui  al  comma  3,
lettere b), c), d) ed e) non  utilizzate  sono  ridestinate,  per  il
corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa di
cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8. 
  9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia  della
capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni   centrali,   di
promuovere  la  rinascita  occupazionale  delle   regioni   Calabria,
Campania,  Puglia  e  Sicilia,  comprese  nell'obiettivo  europeo   «
Convergenza », e di migliorare  la  qualita'  degli  investimenti  in
capitale  umano,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato  a  bandire
procedure selettive fino a duecentosessantasei unita'  di  personale,
di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale  degli
assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli
operatori   e   centosessantasette   da   inquadrare   nel    profilo
professionale dei funzionari, per l'accesso a  forme  contrattuali  a
tempo determinato e a tempo parziale,  con  orario  di  diciotto  ore
settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive
di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti gia'
inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione  e
lavoro attivati presso il Ministero  della  cultura  e  il  Ministero
della  giustizia.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono individuate le unita' di  personale  da  assegnare
nonche' l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui  al
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   della   spesa   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere
svolte mediante  una  sola  prova  orale,  in  parziale  deroga  alle
disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali
omogenee,  dal   Dipartimento   della   funzione   pubblica   tramite
l'associazione Formez PA. Le graduatorie  approvate  all'esito  delle
procedure sono utilizzabili,  secondo  l'ordine  di  merito,  per  le
assunzioni  a   tempo   determinato   anche   da   parte   di   altre
amministrazioni pubbliche.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O: 
                «Art.  35  (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  [e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione,  di
          limitare nel bando il  numero  degli  eventuali  idonei  in
          misura non superiore al venti per cento dei posti  messi  a
          concorso, con arrotondamento  all'unita'  superiore,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 400, comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  e  dal  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59;] 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di secondo livello  o
          l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
          ricerca di cui all'articolo  22  della  legge  30  dicembre
          2010,  n.  240.  In  tali  casi,   nelle   procedure   sono
          individuate,     tra     le      aree      dei      settori
          scientifico-disciplinari definite  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
          al titolo di dottore di ricerca o al  master  universitario
          di secondo  livello  o  al  contratto  di  ricerca,  quelle
          pertinenti  alla  tipologia  del  profilo  o   livello   di
          inquadramento. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                3-quater. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA,  che  puo'  essere  utilizzato
          anche per la costituzione dei  comitati  di  vigilanza  dei
          concorsi di cui al presente comma. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni, ad  eccezione  dei  direttori  dei
          servizi  generali  e   amministrativi   delle   istituzioni
          scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
          destinazione per un periodo non inferiore a  tre  anni.  La
          presente disposizione costituisce norma non derogabile  dai
          contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato.  Nei  concorsi
          pubblici,  a  esclusione   di   quelli   banditi   per   il
          reclutamento del  personale  sanitario  e  socio-sanitario,
          educativo  e  scolastico,  compreso  quello  impiegato  nei
          servizi  educativo-scolastici  gestiti   direttamente   dai
          comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche'
          del personale  di  cui  all'articolo  3,  sono  considerati
          idonei i candidati collocati nella graduatoria finale  dopo
          l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20
          per cento dei posti messi a concorso. In caso  di  rinuncia
          all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova
          o di dimissioni del dipendente intervenute entro  sei  mesi
          dall'assunzione,  l'amministrazione  puo'  procedere   allo
          scorrimento della graduatoria degli  idonei  non  vincitori
          entro il limite di cui al quarto periodo.  La  disposizione
          del  quarto  periodo  non   si   applica   alle   procedure
          concorsuali bandite dalle regioni,  dalle  province,  dagli
          enti locali o da enti o agenzie  da  questi  controllati  o
          partecipati che  prevedano  un  numero  di  posti  messi  a
          concorso non superiore a venti unita' e per  i  comuni  con
          popolazione   inferiore   a   3.000    abitanti    e    per
          l'effettuazione di  assunzioni  a  tempo  determinato.  Con
          decreto  del  Ministro  della   pubblica   amministrazione,
          adottato previa intesa in sede di Conferenza  unificata  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,
          n.  131,  possono  essere  stabilite  ulteriori   modalita'
          applicative delle disposizioni del presente comma. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di
          giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di  difesa
          in giudizio dello Stato, si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  9,  comma  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, recante «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di  assunzione  nei  pubblici  impieghi»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.: 
                «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - Omissis. 
                2.  Per  i  concorsi  di  cui  all'articolo   19   le
          amministrazioni pubblicano, attraverso il  Portale  di  cui
          all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle  candidature
          a componente  di  commissione.  Possono  ricorrere  a  tale
          modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui
          all'articolo 35, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  35,  comma  5-ter,
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza. 
                1.1. Per gli enti locali con un numero di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini  di
          cui al comma 1 e in ogni caso  di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                1-quinquies. Per il personale non dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma  4,  i  comandi  o  distacchi  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
                2.  Nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2021/1060  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 24  giugno  2021,  recante  le
          disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo   europeo   di
          sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
          di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al  Fondo
          europeo   per   gli   affari   marittimi,   la   pesca    e
          l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a  tali
          fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo
          Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno  finanziario
          per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. 
              «omissis. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 301, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O: 
                «omissis. 
              301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: 
                "Art.  16-bis  (Fondo  nazionale  per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il
          Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
          L'aliquota   di   compartecipazione   e'   applicata   alla
          previsione  annuale  del  predetto  gettito,  iscritta  nel
          pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
          ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, in misura  tale  da
          assicurare, per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  e  a
          decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse  del  Fondo
          stesso al risultato della somma, per ciascuno dei  suddetti
          anni, delle seguenti risorse: 
                  a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
          di euro per l'anno  2014,  507  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2015; 
                  b) risorse  derivanti  dalla  compartecipazione  al
          gettito  dell'accisa  sul  gasolio   per   autotrazione   e
          dell'accisa sulla benzina, per l'anno  2011,  di  cui  agli
          articoli 1, commi da 295 a 299,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, e  3,  comma  12,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
          di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
          del Servizio sanitario nazionale; 
                  c) risorse derivanti  dallo  stanziamento  iscritto
          nel  fondo  di  cui   all'articolo   21,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive  modificazioni,  ivi  comprese  quelle  di   cui
          all'articolo 30, comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
                  a) il comma  12  dell'articolo  3  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549; 
                  b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
                  c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
                  d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                3. Ferme restando le  funzioni  attribuite  ai  sensi
          della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
                  a)  un'offerta  di  servizio  piu'   idonea,   piu'
          efficiente  ed  economica  per  il  soddisfacimento   della
          domanda di trasporto pubblico; 
                  b)  il  progressivo  incremento  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico e costi operativi; 
                  c) la progressiva riduzione dei servizi offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
                  d)  la   definizione   di   livelli   occupazionali
          appropriati; 
                  e)   la   previsione   di   idonei   strumenti   di
          monitoraggio e di verifica. 
                4. Entro quattro mesi dalla data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
                5. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
                6. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  al
          comma 5, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la   Conferenza   unificata,   e'
          ripartito a  titolo  di  anticipazione  tra  le  regioni  a
          statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
          Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono  oggetto
          di integrazione, di saldo o di compensazione con  gli  anni
          successivi a seguito dei risultati delle verifiche  di  cui
          al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
          di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a  favore  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  e'  disposta  con   cadenza
          mensile. 
                7. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
                8. Le risorse di cui al comma 1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
                9. La regione non  puo'  avere  completo  accesso  al
          Fondo di cui  al  comma  1  se  non  assicura  l'equilibrio
          economico della gestione e l'appropriatezza della  gestione
          stessa, secondo i criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  3.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,
          sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
                  a)  le  modalita'  di  redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
                  b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
                  c) le verifiche sull'attuazione  del  piano  e  dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta". 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 783, della
          legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O: 
                «omissis. 
              783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi
          di parte corrente attribuiti alle province  e  alle  citta'
          metropolitane   delle   regioni   a    statuto    ordinario
          confluiscono in due specifici fondi  da  ripartire  tenendo
          progressivamente conto della differenza  tra  i  fabbisogni
          standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
          tecnica per i fabbisogni standard di  cui  all'articolo  1,
          comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
                «omissis. 
              380. Al fine di assicurare la spettanza ai  Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
                a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
                b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
          accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
          L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
          2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
          predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
          statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
          del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
          l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
          La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
          lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
          per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
                c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2013;  i  predetti  importi
          considerano quanto previsto dal comma 381; 
                d) con il medesimo D.P.C.M. di cui  alla  lettera  b)
          sono stabiliti i criteri di formazione  e  di  riparto  del
          Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i
          singoli comuni: 
                  1)  degli  effetti   finanziari   derivanti   dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
                  2) della definizione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard; 
                  3) della dimensione demografica e territoriale; 
                  4)  della  dimensione  del   gettito   dell'imposta
          municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
                  5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse
          di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
          2012; 
                  6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo
          16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                  7) dell'esigenza  di  limitare  le  variazioni,  in
          aumento ed in diminuzione,  delle  risorse  disponibili  ad
          aliquota base, attraverso l'introduzione di  un'appropriata
          clausola di salvaguardia; 
                e)  sono   soppressi   il   fondo   sperimentale   di
          riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, nonche' i  trasferimenti  erariali  a
          favore dei comuni della Regione Siciliana e  della  Regione
          Sardegna, limitatamente  alle  tipologie  di  trasferimenti
          fiscalizzati di cui ai decreti del  Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
                f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
                g) i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
                h) sono abrogati il comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
                i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n.  125,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). -  Omissis. 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                Omissis.».