Art. 18 
 
    Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico 
 
  1.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella  parte  in  cui  prevede  il
riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennita' una tantum a favore
dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto
di lavoro a tempo  parziale  ciclico  verticale  nell'anno  2021,  si
intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari
di un rapporto di lavoro a tempo parziale  che  prevede  periodi  non
interamente lavorati  di  almeno  un  mese  in  via  continuativa,  e
complessivamente non inferiori a sette settimane e  non  superiori  a
venti settimane,  dovuti  a  sospensione  ciclica  della  prestazione
lavorativa. 
  2. Per l'anno 2023, ai lavoratori  dipendenti  di  aziende  private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno
2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un  mese
in  via  continuativa,  e  complessivamente  non  inferiori  a  sette
settimane e non superiori a venti  settimane,  dovuti  a  sospensione
ciclica della prestazione lavorativa((,))  e  che,  alla  data  della
domanda, non siano titolari di altro rapporto  di  lavoro  dipendente
ovvero percettori della Nuova prestazione  di  Assicurazione  Sociale
per  l'Impiego  (NASpI)  o  di  un  trattamento   pensionistico,   e'
attribuita un'indennita' una tantum pari  a  550  euro.  L'indennita'
puo' essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore. 
  3. L'indennita' di cui al comma 2 non concorre alla formazione  del
reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.
L'indennita' e'  erogata  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro
per l'anno 2023. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di spesa, non sono adottati  altri  provvedimenti  di
concessione dell'indennita'. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   2-bis,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.91,  recante
          misure  urgenti  in  materia   di   politiche   energetiche
          nazionali, produttivita' delle imprese e  attrazione  degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina: 
              «Art.  2-bis  (Indennita'  per  i  lavoratori  a  tempo
          parziale ciclico verticale).  -  1.  Per  l'anno  2022,  ai
          lavoratori dipendenti di aziende  private  titolari  di  un
          contratto di lavoro  a  tempo  parziale  ciclico  verticale
          nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati
          di almeno un mese in via  continuativa  e  complessivamente
          non inferiori a sette settimane e  non  superiori  a  venti
          settimane  e  che,  alla  data  della  domanda,  non  siano
          titolari di altro  rapporto  di  lavoro  dipendente  ovvero
          percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
          per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e'
          attribuita  un'indennita'  una  tantum  pari  a  550  euro.
          L'indennita' puo' essere riconosciuta  solo  una  volta  in
          corrispondenza del medesimo lavoratore. 
              2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo   non
          concorre alla formazione del reddito  ai  sensi  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.
          L'indennita'  e'  erogata  dall'Istituto  nazionale   della
          previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa  complessivo
          di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati
          altri provvedimenti di concessione dell'indennita'. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          30 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  a  valere
          sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  971,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234.» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n.917 (Approvazione del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi) e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 971, della
          legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
              «1.-970. Omissis 
              971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno
          economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto
          di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, e'  istituito
          nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  un  fondo,  denominato  «Fondo  per  il
          sostegno dei lavoratori con contratto a  part-time  ciclico
          verticale», con una dotazione di 30 milioni di euro per gli
          anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei
          limiti  delle  risorse  di  cui  al  primo   periodo,   che
          costituiscono il relativo limite di spesa,  si  provvede  a
          dare attuazione all'intervento suddetto. 
              Omissis.».