Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n.
                                 197 
 
  1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n.  197
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023»  sono  sostituite
da «30 novembre 2023»; 
    b) il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Decorso  tale
termine in assenza  della  suddetta  comunicazione,  l'erogazione  e'
sospesa.»; 
    c) dopo il quarto periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Il  limite
temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa  in  carico
di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari  che  in
ragione ((delle loro caratteristiche)) sono stati comunque  trasmessi
ai servizi sociali per la presa in carico tramite la  piattaforma  di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4
convertito con modificazioni dalla ((legge 28 marzo))  2019,  n.  26,
((ferma restando)) la comunicazione della effettiva presa  in  carico
entro il predetto termine del 30 novembre 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 313, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2023-2025),  come  modificato
          dalla presente legge 
              «1.-312. Omissis 
              313. Nelle more di un'organica riforma delle misure  di
          sostegno alla poverta' e di  inclusione  attiva,  nell'anno
          2023, la misura del reddito di  cittadinanza  di  cui  agli
          articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n.  26,  e'  riconosciuta  nel  limite  massimo  di   sette
          mensilita' e comunque non oltre il  31  dicembre  2023.  Il
          limite temporale di cui al primo periodo non si applica per
          i percettori del Reddito di cittadinanza che,  prima  della
          scadenza dei sette mesi, sono stati  presi  in  carico  dai
          servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.  Nelle
          ipotesi di cui al secondo periodo, ai  fini  del  prosieguo
          della percezione del Reddito di  cittadinanza  fino  al  31
          dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine
          di sette mesi e comunque non oltre  il  30  novembre  2023,
          comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI  l'avvenuta
          presa in carico. Decorso  tale  termine  in  assenza  della
          suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa. Il  limite
          temporale di cui al primo periodo, nelle more  della  presa
          in carico di cui al  presente  comma,  non  si  applica  ai
          nuclei familiari che in ragione delle loro  caratteristiche
          sono stati comunque trasmessi ai  servizi  sociali  per  la
          presa in carico tramite la piattaforma di cui  all'articolo
          6,  comma  3,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,   n.4
          convertito con modificazioni dalla  legge  28  marzo  2019,
          n.26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa
          in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023. 
              Omissis.».