Art. 19 Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 1. All'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche: a) al terzo periodo le parole «31 ottobre 2023» sono sostituite da «30 novembre 2023»; b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa.»; c) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione ((delle loro caratteristiche)) sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla ((legge 28 marzo)) 2019, n. 26, ((ferma restando)) la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge «1.-312. Omissis 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023. Omissis.».