((Art. 20 bis 
 
               Misure urgenti in materia di istruzione 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma   1,   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  agosto  2021,  n.  113,  le  istituzioni  scolastiche
impegnate nell'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  (PNRR)  possono  attingere   agli   incarichi
temporanei del personale amministrativo e tecnico  gia'  attivati  ai
sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del  decreto-legge  22
giugno 2023, n. 75, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
agosto 2023, n. 112.  I  contratti  del  personale  amministrativo  e
tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti
per  singoli  anni  scolastici  previa  comunicazione  al   Ministero
dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno
2026. Per le  predette  finalita'  le  istituzioni  scolastiche  sono
autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per  il
personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente
impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR,  nel  limite
complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno  degli  esercizi
2024 e 2025 e  di  36  milioni  di  euro  per  l'esercizio  2026.  Il
Ministero  dell'istruzione   e   del   merito,   sulla   base   della
comunicazione preventiva delle scuole, provvede al  monitoraggio  dei
predetti contratti al fine del rispetto del limite  di  spesa  e  del
raggiungimento del target finale. Ai relativi  oneri  si  provvede  a
valere sul PNRR, nei limiti della percentuale  delle  spese  generali
dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10  per  cento
del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. 
  2.  Al  fine  di  semplificare  la  procedura  concorsuale  per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici,  all'articolo  29,  comma  1,
primo periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  le
parole: «, dell'universita' e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e del
merito».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.113  recante
          misure  urgenti  per  il  rafforzamento   della   capacita'
          amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR) e per l'efficienza della giustizia: 
              «Art. 1 (Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di  personale
          gia' espressamente previste nel Piano nazionale di  ripresa
          e  resilienza,   di   seguito   «PNRR»,   presentato   alla
          Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti
          del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  12  febbraio  2021,   le   amministrazioni
          titolari di interventi previsti nel PNRR  possono  porre  a
          carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
          di  personale  specificamente  destinato  a  realizzare   i
          progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
          nei  limiti  degli  importi  che  saranno  previsti   dalle
          corrispondenti voci  di  costo  del  quadro  economico  del
          progetto.  A  tal  fine,  con   circolare   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti le  modalita',
          le  condizioni  e  i  criteri   in   base   ai   quali   le
          amministrazioni titolari  dei  singoli  interventi  possono
          imputare nel relativo  quadro  economico  i  costi  per  il
          predetto personale da rendicontare a carico  del  PNRR.  Il
          predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti  di
          spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n.  122  e  alla  dotazione  organica
          delle  amministrazioni  interessate.  L'ammissibilita'   di
          ulteriori spese di personale a carico del PNRR  rispetto  a
          quelle di cui al secondo periodo e' oggetto  di  preventiva
          verifica da parte  dell'Amministrazione  centrale  titolare
          dell'intervento  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  di  concerto  con  il
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   -
          Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
          delle finanze. La medesima  procedura  si  applica  per  le
          spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
          Per i  reclutamenti  di  cui  ai  commi  4  e  5,  ciascuna
          amministrazione, previa verifica di cui al presente  comma,
          individua, in  relazione  ai  progetti  di  competenza,  il
          fabbisogno di  personale  necessario  all'attuazione  degli
          stessi. In caso di  verifica  negativa  le  Amministrazioni
          possono assumere il personale  o  conferire  gli  incarichi
          entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   21,   del
          decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,  recante
          disposizioni urgenti in  materia  di  organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
          lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
          cattolica per l'anno 2025: 
              «Art. 21 (Rafforzamento della capacita'  amministrativa
          del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito).  -  1.  La
          vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione  e
          del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di
          livello  generale  e   di   otto   posizioni   dirigenziali
          amministrative di livello non  generale.  A  tal  fine,  e'
          autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023  e  di
          euro 1.571.133  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Alla
          conseguente riorganizzazione si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.
          173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
          2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
          presente decreto. 
              2. Il Ministero dell'istruzione e del  merito,  per  le
          medesime finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzato,  nei
          limiti della vigente dotazione organica, a  reclutare,  con
          contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  un
          contingente pari a 40 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area  dei  funzionari  del  CCNL   Comparto   Funzioni
          Centrali  2019-2021  mediante  l'indizione   di   procedure
          concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento  di
          vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A  tal  fine,  e'
          autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023  e  di
          euro  1.783.937  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.   E'
          altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero,  per
          l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754,  di  cui  euro
          300.000  per   la   gestione   delle   predette   procedure
          concorsuali e di euro 167.754  per  le  maggiori  spese  di
          funzionamento   connesse    all'istituzione    dei    posti
          dirigenziali  di  cui  al  comma  1  e  all'assunzione  del
          personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
          decorrere  dall'anno  2024,  per  le  medesime   spese   di
          funzionamento. 
              3. La consistenza  del  fondo  risorse  decentrate  del
          Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata,  in
          deroga ai limiti e ai  termini  finanziari  previsti  dalla
          legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
          di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di  9  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
              4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3,
          pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023,  a  euro  10.888.621
          per l'anno 2024 e  a  euro  12.388.621  annui  a  decorrere
          dall'anno  2025,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'istruzione  e
          del merito. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4-bis.    Le    istituzioni    scolastiche    impegnate
          nell'attuazione degli interventi relativi al  PNRR  possono
          attingere alle graduatorie di istituto per  lo  svolgimento
          di  attivita'  di  supporto   tecnico,   finalizzate   alla
          realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
          la  diretta  responsabilita'  in   qualita'   di   soggetti
          attuatori. Per le finalita' di  cui  al  primo  periodo  le
          istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti  delle
          risorse ripartite ai sensi del terzo periodo,  ad  attivare
          incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
          ausiliario a tempo determinato fino al  31  dicembre  2023.
          Per le finalita' di cui al presente comma, nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione e  del  merito  e'
          istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di  euro
          per l'anno 2023, da ripartire  tra  gli  uffici  scolastici
          regionali con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  50
          milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo  2-bis,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
              4-bis.1.  Al  fine  di   contrastare   la   dispersione
          scolastica  e  ridurre  i  divari  territoriali   e   negli
          apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
          e del secondo ciclo di istruzione  delle  regioni  Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia sono autorizzate ad attivare  incarichi  temporanei
          di personale amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo
          determinato fino al 31  dicembre  2023,  nel  limite  delle
          risorse di cui al presente comma. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma, il fondo istituito ai  sensi  del  comma
          4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
          da destinare prioritariamente alle istituzioni  scolastiche
          individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di  cui  al
          decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  n.  176
          del 30 agosto 2023,  sulla  base  dei  dati  relativi  alla
          fragilita'  negli  apprendimenti,  come  risultanti   dalle
          rilevazioni  nazionali  dell'Istituto  nazionale   per   la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione  (INVALSI),  e  da  ripartire  tra  gli   uffici
          scolastici   regionali    con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al  secondo
          periodo, pari a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad  euro
          9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto
          ad  euro  2.174.736,  del  Fondo  per   l'arricchimento   e
          l'ampliamento dell'offerta formativa e per  gli  interventi
          perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
              4-ter.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del   merito
          promuove la progettazione, lo sviluppo e  la  realizzazione
          della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale  unico
          di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
          medesimo  e  dalle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali. La piattaforma e' costituita da  un'infrastruttura
          tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
          informativi  esistenti  e  funzionali  alle  attivita'  del
          predetto Ministero, al fine di  semplificare  l'accesso  ad
          essi  e  il  loro  utilizzo.  I  servizi   digitali   della
          piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e  delle
          prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   e   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82.   Il   Ministero
          dell'istruzione e del merito e le  istituzioni  scolastiche
          ed educative  statali  utilizzano  i  dati  presenti  nella
          piattaforma  limitatamente  ai   trattamenti   strettamente
          connessi agli scopi di quest'ultima e per il  perseguimento
          delle rispettive finalita'  istituzionali.  L'accesso  alla
          piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al  comma
          2-quater dell'articolo 64  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 82 del 2005. 
              4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali  a  sostegno
          del  diritto  allo  studio,   al   fine   di   semplificare
          l'erogazione delle prestazioni a favore  delle  famiglie  e
          degli studenti, di ottimizzare le attivita'  del  Ministero
          dell'istruzione  e   del   merito   e   delle   istituzioni
          scolastiche  ed  educative  statali  e  di  alimentare   la
          piattaforma  di  cui   al   comma   4-ter,   il   Ministero
          dell'istruzione e del merito e'  autorizzato  ad  acquisire
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
          forma aggregata  e  privi  degli  elementi  identificativi,
          suddivisi  per   fasce,   relativi   all'indicatore   della
          situazione economica equivalente (ISEE) delle  famiglie  di
          cui fanno parte studenti  iscritti  presso  le  istituzioni
          suddette, al  fine  di  ripartire  le  risorse  tra  queste
          ultime, privilegiando quelle  con  un  maggiore  numero  di
          studenti appartenenti a famiglie bisognose.  Le  operazioni
          di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
          delle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          nonche' del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. Al  fine  di  poter  ricevere  i  dati  dell'ISEE,  il
          Ministero dell'istruzione e del  merito  e'  autorizzato  a
          trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          i  dati  necessari  a  individuare   gli   studenti   delle
          istituzioni scolastiche  ed  educative  statali,  adottando
          misure tecniche  e  organizzative  idonee  a  garantire  un
          livello  di  sicurezza  adeguato  al  rischio,   ai   sensi
          dell'articolo 32 del citato regolamento (UE)  2016/679.  Le
          istituzioni scolastiche ed educative statali,  in  qualita'
          di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di  cui
          al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
          controlli  sul  sistema  informativo   dell'ISEE   previsto
          dall'articolo 60, comma 3-bis,  lettera  f-quinquies),  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla  veridicita'
          delle  dichiarazioni   sostitutive   concernenti   i   dati
          dell'ISEE  delle  famiglie   che   abbiano   richiesto   il
          riconoscimento del contributo, ai  sensi  dell'articolo  71
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del  merito,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con
          i  quali  definisce  i  servizi  digitali  compresi   nella
          piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici
          e  i  criteri   di   sicurezza,   di   accessibilita',   di
          disponibilita'  e  di  interoperabilita',  i  limiti  e  le
          condizioni di accesso  volti  ad  assicurare  il  corretto,
          lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie  per
          i diritti e le  liberta'  degli  interessati,  i  tempi  di
          conservazione dei dati e le misure di sicurezza di  cui  al
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016. 
              4-sexies.  Le  attivita'  previste  dai  commi   4-ter,
          4-quater e 4-quinquies sono svolte con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              4-septies. All'articolo 1, comma 560,  della  legge  29
          dicembre  2022,  n.  197,   dopo   le   parole:   «Ministro
          dell'istruzione e del merito,» sono inserite  le  seguenti:
          «previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,». 
              4-octies.  Le  disposizioni  dell'articolo  11,   comma
          4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,  n.  123,  si
          applicano  anche  negli  anni  2023  e  2024.  Agli   oneri
          derivanti dal presente  comma,  pari  a  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1
          della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
              4-novies. All'articolo 1, comma  125,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121  a  124»  sono
          inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  la  formazione  del
          personale amministrativo, tecnico e ausiliario».» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  29,  del  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). -  1.
          Il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  si   realizza
          mediante  concorso   selettivo   per   titoli   ed   esami,
          organizzato  su  base  regionale,  bandito  dal   Ministero
          dell'istruzione e del merito, per tutti i posti vacanti nel
          triennio,  fermo  restando  il  regime  autorizzatorio   in
          materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni. Al concorso puo'  partecipare  il  personale
          docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali  in  possesso  del  relativo  diploma  di
          laurea magistrale ovvero di laurea conseguita  in  base  al
          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque
          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte
          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e
          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti
          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova
          orale, a cui segue la  valutazione  dei  titoli.  Le  prove
          scritte e la prova orale sono superate  dai  candidati  che
          conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette
          decimi o equivalente. Con uno o piu' decreti  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso   e
          dell'eventuale  preselezione,  le  prove  e   i   programmi
          concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove
          e dei titoli, la disciplina del  periodo  di  formazione  e
          prova e i contenuti dei moduli formativi  relativi  ai  due
          anni successivi alla conferma in ruolo.».