Art. 21 
 
Misure  in  materia  di  ((immigrazione  e   sicurezza   e   per   la
  prosecuzione)) delle attivita'  emergenziali  connesse  alla  crisi
  ucraina 
 
  1.   Per   il   finanziamento   delle   misure   urgenti   connesse
all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati
nonche' in favore dei minori non accompagnanti  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un  fondo  con  una
dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno  2023.  I  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma  sono
stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore ((del  presente  decreto)).  Al  successivo
riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  ((1-bis. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 1,
nel limite di 1.000.000 di euro per  l'anno  2023,  e'  assegnato  un
contributo fino all'importo massimo di 200.000  euro  ai  comuni  con
popolazione compresa, alla data del 31 dicembre  2022,  fra  6.000  e
7.000 abitanti che hanno registrato fino  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in
comunita'  di  tipo  familiare  o  in  istituti  di  assistenza   con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante  a
titolo di fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma
380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e  che  hanno  subito  per
l'anno 2023 il trattenimento di  una  quota  dell'imposta  municipale
propria per alimentare il medesimo  fondo  non  inferiore  a  190.000
euro. Con il medesimo decreto di cui al  comma  1,  secondo  periodo,
sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui  al
presente comma e' ripartito.)) 
  2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «per l'anno 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2023 e 2024»; 
    b) le parole «nel limite massimo ((di spesa di 37.259.690 euro))»
sono sostituite dalle seguenti: «nel limite  massimo  ((di  spesa  di
euro 51.886.624)), di cui euro 7.400.624  per  l'anno  2023  ed  euro
44.486.000 per l'anno 2024». 
  3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi  europei  e  dei
comuni costieri, interessati dai flussi migratori, e' riconosciuto un
contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato  di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023. 
  4. I criteri e le modalita' di concessione del contribuito  di  cui
al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del  limite  di
spesa  di  cui  al  medesimo  comma  3,  con  decreto  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ((da  emanare,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.)) 
  5. Al fine di assicurare la funzionalita' della rete dei centri  di
permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14  del  ((testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui   al))   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettivita' delle  espulsioni
degli stranieri irregolarmente  presenti  nel  territorio  nazionale,
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' incrementata di euro  7.000.000
per l'anno 2023. 
  6. ((All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
91)), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «, per la meta',» e  «,  per  l'altra  meta',»  sono
soppresse; 
    b)  dopo  le  parole  «in  materia  di  immigrazione,   asilo   e
cittadinanza»  sono  inserite   le   seguenti:   «e   ad   interventi
assistenziali straordinari». 
  7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di  primo  soccorso
e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023. 
  8. ((Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208)), dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di
lavoro straordinario del personale del Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite  le
seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 
  9. Al fine del proseguimento delle attivita' connesse allo stato di
emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza,
nel territorio nazionale, alla  popolazione  ucraina  in  conseguenza
della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del
Consiglio  dei  ministri  del  28  febbraio  2022  e  successivamente
prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei  Ministri  del  23
febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' autorizzata  la  spesa  di
180 milioni di euro per l'anno 2023. 
  ((9-bis. Lo stato di  emergenza  dichiarato  con  la  delibera  del
Consiglio  dei  ministri  del  28  febbraio  2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con
la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  23  febbraio  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo
all'esigenza di assicurare soccorso  ed  assistenza,  sul  territorio
nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave  crisi
internazionale in atto, e' ulteriormente prorogato fino  al  4  marzo
2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a  valere
sulle disponibilita' del Fondo per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'articolo 44 del codice di cui al decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1. 
  9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine  di  cui  al
comma 9-bis, delle attivita' e  delle  misure  previste  al  presente
comma,  garantendo  la  continuita'  della   gestione   emergenziale,
unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai
presidenti delle regioni in qualita' di  commissari  delegati  e  dai
presidenti  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
attuazione  di  quanto   previsto   dall'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 872 del  4  marzo  2022,  con
ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle  effettive
esigenze, sono individuate le specifiche misure da  porre  in  essere
nell'ambito  della  proroga  di  cui  al  comma  9-bis  del  presente
articolo,  tra  quelle  di  cui  all'articolo  13,   comma   1,   del
decreto-legge  29   settembre   2023,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,  e  all'articolo
31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nonche' la rimodulazione delle attivita' e delle citate misure, sulla
base del numero dei soggetti  coinvolti,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis.)) 
  10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.  28,
dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte  le  seguenti  «e  di  2,2
milioni di euro per l'anno 2024». 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, ((7 e  9,))  pari  a
euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed  euro  44,486  milioni  ((per
l'anno 2024,)) si provvede: 
    a) ((quanto a)) 29,859 milioni di euro per l'anno 2023,  mediante
utilizzo di quota parte delle risorse ((rivenienti)) dalle  modifiche
di cui alla lettera b) del comma 2; 
    b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486  milioni
per l'anno 2024((,)) ai sensi dell'articolo 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  4
          maggio 1983, n.184 (Diritto del minore ad una famiglia): 
              «Art. 2. - 1. Il minore  temporaneamente  privo  di  un
          ambiente familiare idoneo,  nonostante  gli  interventi  di
          sostegno e aiuto disposti  ai  sensi  dell'articolo  1,  e'
          affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori,
          o ad una persona  singola,  in  grado  di  assicurargli  il
          mantenimento, l'educazione,  l'istruzione  e  le  relazioni
          affettive di cui egli ha bisogno. 
              1.1. Il minore non puo' essere  affidato  a  parenti  o
          affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio
          che ha adottato il provvedimento,  del  consulente  tecnico
          d'ufficio e di coloro  che  hanno  svolto  le  funzioni  di
          assistente sociale nel medesimo procedimento. 
              1-bis.  Gli   enti   locali   possono   promuovere   la
          sensibilizzazione  e  la  formazione  di   affidatari   per
          favorire l'affidamento familiare dei minori  stranieri  non
          accompagnati, in via prioritaria rispetto  al  ricovero  in
          una struttura di accoglienza. 
              1-ter. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei  limiti
          delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
              2. Ove non sia possibile l'affidamento nei  termini  di
          cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del  minore  in
          una comunita' di tipo  familiare  o,  in  mancanza,  in  un
          istituto di assistenza pubblico o privato, che  abbia  sede
          preferibilmente nel luogo  piu'  vicino  a  quello  in  cui
          stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
          i minori di eta' inferiore a sei  anni  l'inserimento  puo'
          avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare. 
              2-bis.  Il  minore  non  puo'  essere  inserito  presso
          strutture o  comunita'  pubbliche  o  private  nelle  quali
          rivestono  cariche  rappresentative,  o  partecipano   alla
          gestione delle medesime strutture, o prestano a  favore  di
          esse attivita' professionale, anche a  titolo  gratuito,  o
          fanno parte degli organi di  societa'  che  le  gestiscono,
          persone che sono parenti o affini entro  il  quarto  grado,
          convivente, parte dell'unione civile o coniuge  di  chi  ha
          composto il collegio che ha adottato il provvedimento,  del
          consulente tecnico d'ufficio o di coloro che  hanno  svolto
          le   funzioni   di   assistente   sociale   nel    medesimo
          procedimento. 
              3. In caso di necessita' e urgenza  l'affidamento  puo'
          essere disposto anche senza porre in essere gli  interventi
          di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. 
              3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2  e
          3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non
          si ritiene possibile la  permanenza  nel  nucleo  familiare
          originario e le ragioni per  le  quali  non  sia  possibile
          procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 4, comma 3. 
              4. Il ricovero in istituto deve essere  superato  entro
          il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
          ove  cio'  non  sia  possibile,  mediante  inserimento   in
          comunita'   di    tipo    familiare    caratterizzate    da
          organizzazione e  da  rapporti  interpersonali  analoghi  a
          quelli di una famiglia. 
              5. Le regioni, nell'ambito delle proprie  competenze  e
          sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, definiscono  gli  standard
          minimi dei servizi  e  dell'assistenza  che  devono  essere
          forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli  istituti
          e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
              «1. - 379. Omissis 
              380. Al fine di assicurare la spettanza ai  Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
              a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui  al  comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
              b)  e'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
          accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
          L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
          2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
          predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
          statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
          del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
          l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
          La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
          lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
          per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
              c) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2013;  i  predetti  importi
          considerano quanto previsto dal comma 381; 
              d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i  singoli
          comuni: 
              1)   degli   effetti   finanziari    derivanti    dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
              2)  della  definizione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard; 
              3) della dimensione demografica e territoriale; 
              4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
          propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
              5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse  di
          cui alla lettera e) sulle risorse  complessive  per  l'anno
          2012; 
              6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo  16
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          ed in diminuzione, delle risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
          di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore  dei
          comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,
          limitatamente alle tipologie di trasferimenti  fiscalizzati
          di cui ai decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  21
          giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
              f) e' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
              g)  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3   punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
              h) sono abrogati  il  comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              i) gli importi relativi alle lettere a), c), e)  ed  f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 683  della
          legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2023  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2023-2025) come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1.-682. Omissis 
              683. Per consentire una piu' rapida  definizione  delle
          procedure  di  cui  agli  articoli  42,   43   e   44   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,  e  delle
          procedure di cui  all'articolo  103  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a utilizzare per gli anni 2023 e 2024,  tramite
          una  o  piu'  agenzie  di   somministrazione   di   lavoro,
          prestazioni di lavoro a contratto a termine, in  deroga  ai
          limiti di cui all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo  di  spesa
          di euro 51.886.624, di cui euro7.400.624 per l'anno 2023 ed
          euro 44.486.000 per l'anno 2024, da ripartire tra  le  sedi
          di servizio interessate dalle menzionate  procedure,  anche
          in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando  non
          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di permanenza per i  rimpatri  piu'  vicino,  tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  A   tal   fine   effettua   richiesta   di
          assegnazione   del   posto    alla    Direzione    centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30  luglio
          2002,  n.  189.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
              1.1. Il trattenimento dello straniero  di  cui  non  e'
          possibile  eseguire  con  immediatezza  l'espulsione  o  il
          respingimento alla frontiera e' disposto con priorita'  per
          coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
          sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche  con
          sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
          comma 3, terzo periodo,  e  all'articolo  5,  comma  5-bis,
          nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
          quali sono vigenti accordi di cooperazione o  altre  intese
          in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
          lettera  c),  del  presente  testo   unico   o   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio  2005,  n.  155,   il   questore,   in   luogo   del
          trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
          delle seguenti misure: 
              a)  consegna   del   passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
              b)  obbligo  di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
              c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed   orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. 
              Le misure di cui al primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel  centro,  presso  cui
          sono  assicurati  adeguati  standard  igienico-sanitari   e
          abitativi, con modalita' tali da assicurare  la  necessaria
          informazione relativa al  suo  status,  l'assistenza  e  il
          pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto  disposto
          dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
          reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al  Garante
          nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
          persone private della liberta' personale. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza
          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione
          del provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1,  e  sentito
          l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
          ogni effetto qualora non sia osservato il  termine  per  la
          decisione. La  convalida  puo'  essere  disposta  anche  in
          occasione della convalida del  decreto  di  accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              4-bis.   La   partecipazione   del   destinatario   del
          provvedimento all'udienza per  la  convalida  avviene,  ove
          possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
          l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1  nel  quale
          lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle  specifiche
          tecniche stabilite con  decreto  direttoriale  adottato  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal  quinto
          al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un periodo di complessivi tre mesi. Qualora  l'accertamento
          dell'identita' e della nazionalita'  ovvero  l'acquisizione
          di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta',  il
          giudice, su  richiesta  del  questore,  puo'  prorogare  il
          termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine,
          il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
          comunicazione  senza  ritardo  al   giudice.   Il   termine
          complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal  giudice,
          su richiesta del questore, per  ulteriori  periodi  di  tre
          mesi e per una durata complessiva non  superiore  ad  altri
          dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
          ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
          durata piu' a lungo a causa della mancata  cooperazione  da
          parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento  della
          necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
          sia gia' stato trattenuto presso  le  strutture  carcerarie
          per un periodo pari  a  quello  di  sei  mesi  puo'  essere
          trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
          indicati  nel  periodo  precedente.  Nei  confronti   dello
          straniero a qualsiasi titolo detenuto, la  direzione  della
          struttura penitenziaria richiede al questore del  luogo  le
          informazioni  sull'identita'  e  sulla  nazionalita'  dello
          stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
          identificazione  interessando   le   competenti   autorita'
          diplomatiche.   Ai    soli    fini    dell'identificazione,
          l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
          la traduzione del detenuto presso il piu' vicino  posto  di
          polizia per il tempo strettamente necessario al  compimento
          di tali operazioni. A tal fine il Ministro  dell'interno  e
          il Ministro della giustizia adottano i necessari  strumenti
          di coordinamento. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un  Centro  di  permanenza  per  i  rimpatri  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio
          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro
          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,
          comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto
          dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si
          trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              7-bis. Nei casi di delitti commessi con  violenza  alle
          persone  o  alle  cose  in  occasione   o   a   causa   del
          trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
          o durante la permanenza  in  una  delle  strutture  di  cui
          all'articolo 10-ter  o  in  uno  dei  centri  di  cui  agli
          articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          142, ovvero in una  delle  strutture  di  cui  all'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, per i  quali  e'  obbligatorio  o  facoltativo
          l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del  codice  di
          procedura  penale,  quando  non  e'   possibile   procedere
          immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
          incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
          sensi dell'articolo 382  del  codice  di  procedura  penale
          colui il quale, anche sulla base di documentazione video  o
          fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
          consentito entro quarantotto ore dal fatto. 
              7-ter. Per  i  delitti  indicati  nel  comma  7-bis  si
          procede sempre con giudizio direttissimo, salvo  che  siano
          necessarie speciali indagini. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19,   del
          decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.13,  convertito   con
          modificazioni dalla legge  13  aprile  2017,  n.46  recante
          disposizioni urgenti per l'accelerazione  dei  procedimenti
          in materia di protezione  internazionale,  nonche'  per  il
          contrasto dell'immigrazione illegale: 
              «Art.   19   (Disposizioni   urgenti   per   assicurare
          l'effettivita' delle  espulsioni  e  il  potenziamento  dei
          centri  di  permanenza   per   i   rimpatri).   -   1.   La
          denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni  di
          legge o regolamento, dalla seguente: «centro di  permanenza
          per i rimpatri». 
              2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto  periodo  e'
          inserito il  seguente:  «Tale  termine  e'  prorogabile  di
          ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del  giudice
          di  pace,  nei  casi  di  particolare  complessita'   delle
          procedure  di  identificazione  e  di  organizzazione   del
          rimpatrio.»; 
              b) all'articolo 16, dopo il comma  9,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando  non  e'
          possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause
          di  forza  maggiore,  l'autorita'  giudiziaria  dispone  il
          ripristino  dello  stato  di  detenzione   per   il   tempo
          strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
          espulsione.». 
              3. Al fine di assicurare la  piu'  efficace  esecuzione
          dei  provvedimenti  di  espulsione  dello   straniero,   il
          Ministro   dell'interno,   d'intesa   con    il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adotta  le  iniziative  per
          garantire  l'ampliamento  della  rete  dei  centri  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione  delle
          strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione
          dei  centri  di  nuova  istituzione  avviene,  sentito   il
          presidente  della  regione  o  della   provincia   autonoma
          interessata, privilegiando i siti  e  le  aree  esterne  ai
          centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e
          nei quali siano presenti strutture di  proprieta'  pubblica
          che  possano   essere,   anche   mediante   interventi   di
          adeguamento o ristrutturazione,  resi  idonei  allo  scopo,
          tenendo conto della necessita' di realizzare  strutture  di
          capienza  limitata  idonee  a   garantire   condizioni   di
          trattenimento  che  assicurino  l'assoluto  rispetto  della
          dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo  67  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  il  Garante  dei  diritti
          delle persone detenute o private della  liberta'  personale
          esercita tutti i poteri di verifica e  di  accesso  di  cui
          all'articolo 7, comma 5, lettera e), del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 10. 
              Per le spese di realizzazione dei  centri,  pari  a  13
          milioni di euro, si provvede a  valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  140,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei  centri
          e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro
          12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090  a  decorrere  dal
          2019. 
              3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e'
          effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche  in  deroga  ad
          ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
          salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea.  Nell'ambito  delle  procedure  per  l'ampliamento
          della rete dei centri di permanenza per i rimpatri  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  l'Autorita'  nazionale
          anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto,  l'attivita'
          di vigilanza  collaborativa  ai  sensi  dell'articolo  213,
          comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di
          espulsione, respingimento o allontanamento degli  stranieri
          irregolari   dal   territorio   dello   Stato,   anche   in
          considerazione  dell'eccezionale  afflusso   di   cittadini
          stranieri provenienti dal Nord Africa,  e'  autorizzata  in
          favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa
          di euro 19.125.000 a valere  sulle  risorse  del  programma
          FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione  cofinanziato
          dall'Unione   europea   nell'ambito    del    periodo    di
          programmazione 2014/2020. 
              5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
          umanitarie presso i centri per  i  rimpatri  dei  cittadini
          stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e  di
          quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei  richiedenti
          asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del  decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole:  «secondo
          periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, della  legge
          5 febbraio 1992, n.91  (Nuove  norme  sulla  cittadinanza),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9-bis. -  1.  Ai  fini  dell'elezione,  acquisto,
          riacquisto,  rinuncia  o  concessione  della  cittadinanza,
          all'istanza o dichiarazione  dell'interessato  deve  essere
          comunque allegata la certificazione comprovante il possesso
          dei requisiti richiesti per legge. 
              2. Le istanze o dichiarazioni  di  elezione,  acquisto,
          riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza  sono
          soggette al pagamento di un contributo di  importo  pari  a
          250 euro. 
              3. Il gettito derivante dal contributo di cui al  comma
          2 e' versato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnato allo stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno che lo destina al  finanziamento  di  progetti
          del Dipartimento per le liberta'  civili  e  l'immigrazione
          diretti   alla   collaborazione   internazionale   e   alla
          cooperazione e assistenza ai  Paesi  terzi  in  materia  di
          immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
          finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri
          connessi   alle   attivita'   istruttorie    inerenti    ai
          procedimenti di competenza  del  medesimo  Dipartimento  in
          materia  di  immigrazione,  asilo  e  cittadinanza   e   ad
          interventi assistenziali straordinari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 600, della
          legge 28 dicembre 2015, n.208, recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)», come modificato dalla presente
          legge: 
              «1.-599. Omissis 
              600. Al fine di assicurare la  razionalizzazione  delle
          risorse   finanziarie   disponibili   e    l'ottimizzazione
          dell'impiego del personale nei procedimenti in  materia  di
          cittadinanza,  immigrazione  e  asilo,  quota  parte  delle
          risorse di cui all'articolo 9-bis della  legge  5  febbraio
          1992,  n.  91,  connesse  alle  attivita'  istruttorie   di
          competenza  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione  e   resesi   disponibili   a   seguito   di
          riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo' essere  destinata  alla
          corresponsione  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
          straordinario  del  personale  del  Dipartimento   per   le
          liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno
          e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche
          in deroga alla normativa vigente. Con il  medesimo  decreto
          si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di  lavoro
          straordinario del personale interessato. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 44 del decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1  (Codice  della  protezione  civile)  e'
          riportato   nei    riferimenti    normativi    all'articolo
          13-quinquies. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per  il
          coordinamento   dell'attuazione   degli    interventi    da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
              a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
              c)  all'attivazione  di  prime  misure  economiche   di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
              d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio  residuo  nelle  aree  colpite
          dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
          finalizzati prioritariamente alla tutela della  pubblica  e
          privata incolumita',  in  coerenza  con  gli  strumenti  di
          programmazione e pianificazione esistenti; 
              e) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
              f) all'attuazione delle  misure  per  far  fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'articolo 28. 
              3. Le ordinanze di protezione civile non sono  soggette
          al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo
          3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. 
              4. Le ordinanze di protezione civile, la cui  efficacia
          decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
          pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
          Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
          dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              6. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
              7.  Per  coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale. Qualora il Capo del  Dipartimento  si
          avvalga di commissari delegati, il  relativo  provvedimento
          di nomina deve specificare il  contenuto  dell'incarico,  i
          tempi e  le  modalita'  del  suo  esercizio.  I  commissari
          delegati sono scelti,  tranne  motivate  eccezioni,  tra  i
          soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
          svolgimento dell'incarico. 
              8. Per l'esercizio delle  funzioni  attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai  commissari  delegati  si  applica  l'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   e   il    compenso    e'    commisurato
          proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
          parametro  massimo  costituito  dal  70   per   cento   del
          trattamento economico  previsto  per  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione. 
              9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
              10. Con direttiva da adottarsi ai  sensi  dell'articolo
          15, si provvede,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  alla  disciplina  di  un   sistema   di
          monitoraggio e di  verifica  dell'attuazione,  anche  sotto
          l'aspetto  finanziario,  delle   misure   contenute   nelle
          ordinanze di protezione civile  nonche'  dei  provvedimenti
          adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
          presente comma  e'  tenuto  ad  assicurare  la  continuita'
          dell'azione  di  monitoraggio,  anche  in  relazione   alle
          ordinanze di protezione civile  eventualmente  non  emanate
          dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
              11. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'articolo 24, comma 7.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge 29 settembre 2023, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2023,  n.  170,
          recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  proroga  di
          termini normativi e versamenti fiscali: 
              «Art.  13   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          prosecuzione delle  attivita'  emergenziali  connesse  alla
          crisi ucraina). - 1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri e' autorizzato a garantire la  prosecuzione  delle
          forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni
          in qualita' di commissari delegati e dai  presidenti  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano in  attuazione  di
          quanto previsto dall'ordinanza del  capo  del  Dipartimento
          della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022,  e  delle
          ulteriori  attivita'  emergenziali  connesse   alla   crisi
          ucraina, nel limite di spesa di  36  milioni  di  euro,  da
          erogare alle amministrazioni interessate  nel  corso  della
          predetta annualita'. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36  milioni
          di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse
          di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  2  marzo
          2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          aprile 2023, n. 46.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   31,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,   n.21,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  (Misure
          urgenti per contrastare gli effetti economici  e  umanitari
          della crisi ucraina): 
              «Art. 31 (Coordinamento delle attivita' di assistenza e
          accoglienza  a  seguito  della   crisi   ucraina).   -   1.
          Nell'ambito    delle    misure    assistenziali    previste
          dall'articolo  4,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n.  85,  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
          del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10  marzo  2022,  e  nel
          limite delle risorse previste al comma 4,  e'  autorizzato,
          nel  rispetto   del   principio   di   accoglienza   e   di
          programmazione degli ingressi, a: 
              a) definire ulteriori  forme  di  accoglienza  diffusa,
          diverse da quelle previste nell'ambito delle  strutture  di
          accoglienza di  cui  agli  articoli  9  e  11  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare  mediante  i
          Comuni, gli enti del Terzo settore, i  Centri  di  servizio
          per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al
          registro di cui all' articolo  42  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  gli  enti  religiosi
          civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneita'
          di servizi e costi con le citate strutture di  accoglienza,
          per  un  massimo  di  15.000  unita'.   Le   attivita'   di
          accoglienza diffusa  di  cui  alla  presente  lettera  sono
          realizzate, nei limiti delle  risorse  stanziate  per  tale
          finalita' ai sensi del presente articolo e  fermo  restando
          il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito
          di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  dal  Dipartimento  della
          protezione  civile,  dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome e dall'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani con soggetti  che  dimostrino,  oltre  agli  altri
          requisiti previsti, l'insussistenza in  capo  alle  persone
          fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in  nome
          o per conto di soggetti giuridici, nonche'  dei  componenti
          degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di
          sentenze definitive di condanna  o  di  applicazione  della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale per  delitti  non  colposi  o  di  decreti
          penali di condanna divenuti irrevocabili  per  delitti  non
          colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i
          reati, tentati  o  consumati,  previsti  dall'articolo  80,
          comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3
          della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro  II,  titolo
          XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
          575, 582, nelle forme aggravate di  cui  all'articolo  583,
          583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  613-bis   del
          codice penale, nonche' delle cause di divieto,  sospensione
          o decadenza di cui all'articolo 67 del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
              b)  definire  ulteriori  forme  di  sostentamento   per
          l'assistenza  delle  persone  titolari   della   protezione
          temporanea che abbiano trovato autonoma  sistemazione,  per
          la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio
          nazionale per un massimo di 60.000 unita'; 
              c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, alle regioni e province autonome di  Trento  e
          di Bolzano, in relazione al numero  delle  persone  accolte
          sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un
          contributo forfetario per l'accesso  alle  prestazioni  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  misura  da   definirsi
          d'intesa con il Ministro della salute e con  la  Conferenza
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, per i  richiedenti  e  titolari  della  protezione
          temporanea per un massimo di 100.000 unita'. 
              2. Con le ordinanze di protezione  civile  adottate  in
          attuazione della deliberazione del Consiglio  dei  ministri
          28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo  2022,  si  provvede
          alla   disciplina   delle   diverse   forme   di   supporto
          all'accoglienza di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e  di
          sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma  1,
          tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia  delle
          persone assistite che svolgeranno attivita'  lavorative  in
          attuazione   di    quanto    previsto    dall'articolo    7
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile del 4 marzo 2022, n. 872. 
              3. Nei limiti temporali di cui al  comma  1,  anche  al
          fine di incrementare le capacita' delle  strutture  di  cui
          agli articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  n.  142  del
          2015, le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno,  relative  all'attivazione,   alla
          locazione e alla gestione dei centri di  accoglienza,  sono
          incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022. 
              4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel
          limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno  2022,
          si provvede  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le
          emergenze nazionali, di  cui  all'articolo  44  del  codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente  incrementate
          per l'anno 2022. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          355.533.750 euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 38.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.14,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5  aprile  2022,  n.28,  recante
          disposizioni  urgenti  sulla   crisi   in   Ucraina,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' e la
          sicurezza degli uffici e del personale  all'estero).  -  1.
          Per  il  potenziamento  della   protezione   degli   uffici
          all'estero e del relativo personale e  degli  interventi  a
          tutela dei cittadini e interessi  italiani  realizzati  dai
          medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle  ambasciate
          e degli uffici consolari di prima categoria e' incrementata
          di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Nei   limiti
          dell'importo di cui al primo periodo,  il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale   e'
          autorizzato a provvedere alle spese  per  il  vitto  e  per
          l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per  ragioni
          di  sicurezza,  sono  alloggiati  in  locali  indicati  dal
          Ministero o dal capo  della  rappresentanza  diplomatica  o
          dell'ufficio consolare. 
              2. E' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 2,2  milioni  di  euro
          per l'anno 2024  per  l'invio  di  militari  dell'Arma  dei
          carabinieri  ai  sensi  dell'articolo   158   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  a  tutela  degli  uffici
          all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in
          servizio. Ai predetti militari si  applica  il  trattamento
          economico  di  cui  all'articolo  170,  quinto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18. Nelle more dell'istituzione dei posti di  organico,  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e' autorizzato a corrispondere anticipazioni
          per l'intero  ammontare  spettante  ai  sensi  del  secondo
          periodo.».